Art. 4 
 
                Stato patrimoniale e conto economico 
      (articolo 9, paragrafi 2 e 5 della direttiva 2013/34/UE) 
 
  1. Gli intermediari  non  IFRS  redigono  gli  schemi  dello  stato
patrimoniale e  del  conto  economico  secondo  le  disposizioni  del
presente decreto e degli atti  di  cui  all'articolo  43.  Tali  atti
possono prevedere totali parziali e consentire  l'aggiunta  di  nuove
voci, purche' il contenuto di queste ultime non sia riconducibile  ad
alcuna delle voci gia' previste. 
  2. Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico  e'
indicato   l'importo   della   voce   corrispondente   dell'esercizio
precedente. Gli atti di cui all'articolo 43 possono prevedere, se  le
voci  non  sono  comparabili  l'adattamento   delle   voci   relative
all'esercizio precedente. In  ogni  caso,  la  non  comparabilita'  e
l'eventuale adattamento o l'impossibilita' di questo sono segnalati e
commentati nella nota integrativa.