Art. 6 
 
Contabilizzazione degli elementi dell'attivo (articoli 2, punti  6  e
  7, 6, paragrafo 1, lettera i), 12, paragrafi 8 e 9,  17,  paragrafo
  1, lettera a), punto vi), della direttiva 2013/34/UE) 
 
  1.  I  crediti  derivanti  da  contratti  di   finanziamento   sono
contabilizzati per l'importo erogato. 
  2. Gli elementi dell'attivo diversi dai crediti sono contabilizzati
al  costo  di  acquisto  o  di  produzione  maggiorato  delle   spese
incrementative. Il costo di acquisto e'  rappresentato  da  qualsiasi
corrispettivo, inclusi i costi  accessori.  Il  costo  di  produzione
comprende tutti i costi direttamente  imputabili  al  prodotto;  puo'
comprendere  anche  altri  costi,  per   la   quota   ragionevolmente
imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione  e  fino
al momento dal quale il bene puo' essere utilizzato. Con  gli  stessi
criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi  al  finanziamento
della fabbricazione, interna o presso terzi;  in  tal  caso  la  loro
iscrizione nell'attivo e' segnalata nella nota integrativa.  I  costi
di distribuzione restano esclusi. 
  3. Il costo degli elementi fungibili, inclusi i  valori  mobiliari,
appartenenti alla medesima categoria, definita  anche  in  base  alla
destinazione di tali elementi ai sensi dell'articolo 8,  puo'  essere
calcolato anche sulla base di  valori  medi  ponderati  o  secondo  i
metodi «ultimo entrato, primo uscito» «primo entrato, primo uscito» o
un metodo che rifletta  la  miglior  prassi  generalmente  accettata.
Nella nota integrativa e' indicato il valore corrente dei titoli.