Art. 8 
 
Immobilizzazioni (allegato 3, punti  B,  C.i  e  C.ii,  articolo  12,
  paragrafo 4 della direttiva 2013/34/UE e articolo 35, paragrafi 1 e
  2, della direttiva 86/635/CEE) 
 
  1. Sono considerati immobilizzazioni materiali: 
  a) i terreni, i fabbricati, gli impianti tecnici,  le  attrezzature
di  qualsiasi  tipo,  gli  acconti  versati  per  l'acquisto   o   la
costruzione  di  tali  beni  e  le  immobilizzazioni  in   corso   di
completamento. I terreni e i fabbricati  includono  tutti  i  diritti
reali di godimento su immobili e i diritti a questi  assimilabili  ai
sensi della legislazione del Paese dove il bene e' ubicato; 
  b)  gli  altri  beni  materiali  destinati  ad  essere   utilizzati
durevolmente dall'impresa. 
  2. Sono considerati immobilizzazioni immateriali  se  iscritti  nei
conti dell'attivo: 
  a) i costi di impianto e di ampliamento  e  i  costi  di  sviluppo,
quando abbiano utilita' pluriennale; 
  b) l'avviamento, se acquisito a titolo oneroso; 
  c)  i  diritti  di  brevetto  e  di   utilizzazione   delle   opere
dell'ingegno, le concessioni, le licenze, i marchi,  i  diritti  e  i
beni simili e i relativi acconti versati; 
  d) gli altri costi pluriennali. 
  3. I costi pluriennali di cui alle lettere a), b) e d) del comma  2
possono essere iscritti nei conti dell'attivo solo  con  il  consenso
dell'organo di controllo, ove costituito. 
  4. Sono considerate immobilizzazioni finanziarie le partecipazioni,
incluse  quelle  in  imprese  rientranti  nel  consolidamento,   come
definite dall'articolo 1; i titoli e gli altri valori mobiliari  sono
considerati immobilizzazioni finanziarie solo se destinati ad  essere
utilizzati durevolmente dall'impresa.