Art. 10 Competenza 1. Il potere di richiedere il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione di confisca concernente beni che si trovano sul territorio di un altro Stato membro spetta al pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale o presso il tribunale che ha disposto i provvedimenti di cui agli articoli 24 e 34 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni. 2. L'autorita' di cui al comma 1 puo' convenire con l'autorita' competente dello Stato di esecuzione che la confisca abbia ad oggetto somme di denaro o altri beni di valore equivalente a quello confiscato, salvo che si tratti di cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, ovvero il cui porto o detenzione sono vietati dalla legge.
Note all'art. 10: - Il testo dell'art. 665 del Codice di Procedura Penale cosi' recita: «TITOLO III ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI Capo I Giudice dell'esecuzione (commento di giurisprudenza) "Art 665 (Giudice competente) 1. Salvo diversa disposizione di legge, competente a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento e' il giudice che lo ha deliberato. 2. Quando e' stato proposto appello, se il provvedimento e' stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, e' competente il giudice di primo grado; altrimenti e' competente il giudice di appello. 3. Quando vi e' stato ricorso per cassazione e questo e' stato dichiarato inammissibile o rigettato ovvero quando la corte ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato, e' competente il giudice di primo grado, se il ricorso fu proposto contro provvedimento inappellabile ovvero a norma dell'art. 569, e il giudice indicato nel comma 2 negli altri casi. Quando e' stato pronunciato l'annullamento con rinvio, e' competente il giudice di rinvio. 4. Se l'esecuzione concerne piu' provvedimenti emessi da giudici diversi, e' competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo. Tuttavia, se i provvedimenti sono stati emessi da giudici ordinari o giudici speciali, e' competente in ogni caso il giudice ordinario . 4-bis. Se l'esecuzione concerne piu' provvedimenti emessi dal tribunale in composizione monocratica e collegiale, l'esecuzione e' attribuita in ogni caso al collegio"». - Per i riferimenti agli articoli 24 e 34 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n 159 si vedano le note all'art. 1.