Art. 10 
 
                             Competenza 
 
  1. Il potere di richiedere il riconoscimento e l'esecuzione di  una
decisione di confisca concernente beni che si trovano sul  territorio
di un altro Stato membro  spetta  al  pubblico  ministero  presso  il
giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura  penale  o
presso il tribunale che ha  disposto  i  provvedimenti  di  cui  agli
articoli 24 e 34 del codice delle leggi antimafia e delle  misure  di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,
e successive modificazioni. 
  2. L'autorita' di cui al comma 1  puo'  convenire  con  l'autorita'
competente dello Stato di esecuzione che la confisca abbia ad oggetto
somme  di  denaro  o  altri  beni  di  valore  equivalente  a  quello
confiscato, salvo che si  tratti  di  cose  che  servirono  o  furono
destinate a commettere il reato, ovvero il  cui  porto  o  detenzione
sono vietati dalla legge. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Il testo dell'art. 665 del Codice di Procedura Penale
          cosi' recita: 
              «TITOLO III 
              ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI 
              Capo I 
              Giudice dell'esecuzione 
              (commento di giurisprudenza) 
              "Art 665 (Giudice competente) 
              1. Salvo diversa disposizione di  legge,  competente  a
          conoscere dell'esecuzione di un provvedimento e' il giudice
          che lo ha deliberato. 
              2.  Quando   e'   stato   proposto   appello,   se   il
          provvedimento e' stato confermato o riformato  soltanto  in
          relazione alla  pena,  alle  misure  di  sicurezza  o  alle
          disposizioni civili, e'  competente  il  giudice  di  primo
          grado; altrimenti e' competente il giudice di appello. 
              3. Quando vi e' stato ricorso per cassazione  e  questo
          e' stato dichiarato inammissibile o rigettato ovvero quando
          la  corte  ha  annullato  senza  rinvio  il   provvedimento
          impugnato, e' competente il giudice di primo grado,  se  il
          ricorso  fu  proposto  contro  provvedimento  inappellabile
          ovvero a norma dell'art. 569, e  il  giudice  indicato  nel
          comma 2 negli  altri  casi.  Quando  e'  stato  pronunciato
          l'annullamento con rinvio,  e'  competente  il  giudice  di
          rinvio. 
              4. Se l'esecuzione concerne piu'  provvedimenti  emessi
          da giudici diversi, e' competente il giudice che ha  emesso
          il  provvedimento   divenuto   irrevocabile   per   ultimo.
          Tuttavia, se i provvedimenti sono stati emessi  da  giudici
          ordinari o giudici speciali, e' competente in ogni caso  il
          giudice ordinario . 
              4-bis.  Se  l'esecuzione  concerne  piu'  provvedimenti
          emessi  dal  tribunale  in   composizione   monocratica   e
          collegiale, l'esecuzione e'  attribuita  in  ogni  caso  al
          collegio"». 
              - Per i riferimenti agli articoli 24 e 34  del  decreto
          legislativo 6 settembre 2011,  n  159  si  vedano  le  note
          all'art. 1.