Art. 11 
 
                    Procedimento di trasmissione 
 
  1. L'autorita' competente ai sensi  dell'articolo  10  trasmette  a
quella dello Stato di  esecuzione  la  decisione  di  confisca  e  il
certificato ad essa  relativo  direttamente  o  per  il  tramite  del
Ministro della giustizia. 
  2. Gli atti di cui al comma 1 sono trasmessi: 
    a) quando la decisione di confisca concerne beni specifici,  allo
Stato membro sul cui territorio si abbia fondato motivo  di  ritenere
che i beni si trovino; 
    b) quando la decisione di confisca concerne una somma di  denaro,
allo Stato membro sul cui  territorio  si  abbia  fondato  motivo  di
ritenere che la persona, fisica o giuridica, contro la quale e' stata
emessa la decisione disponga di beni o di un reddito. 
  3. Quando non e' possibile determinare lo Stato  di  esecuzione  ai
sensi del comma 2, gli atti di cui al comma  1  sono  trasmessi  allo
Stato membro sul cui territorio la persona fisica o giuridica  contro
la  quale  e'  stata  emessa  la  decisione   di   confisca   risiede
abitualmente o in cui ha la sede sociale. 
  4. Il certificato e' tradotto nella lingua ufficiale o in una delle
lingue ufficiali dello Stato di esecuzione. 
  5. Se l'autorita' competente per l'esecuzione della confisca non e'
nota, l'autorita' giudiziaria italiana di cui al  comma  1  compie  a
tale fine tutti i necessari accertamenti, anche tramite  il  Ministro
della giustizia e la Rete giudiziaria europea, al  fine  di  ottenere
informazioni dallo Stato di esecuzione. 
  6.  L'autorita'  giudiziaria  italiana  informa  senza  indugio  il
Ministro della giustizia dell'eventuale  revoca  della  decisione  di
confisca o della sopravvenuta carenza di esecutivita'  della  stessa,
del rischio che l'esecuzione ecceda il valore del bene confiscato  o,
infine, dell'avvenuto pagamento di  una  somma  di  denaro  da  parte
dell'interessato. Il Ministro della giustizia informa  senza  indugio
l'autorita' competente dello Stato di esecuzione.