Art. 12 Trasmissione della decisione a piu' Stati per l'esecuzione 1. La trasmissione di una decisione di confisca a uno o piu' Stati membri non ne preclude l'esecuzione in Italia. 2. La decisione di confisca puo' essere trasmessa a piu' di uno Stato membro, solo se: a) vi sia fondato motivo per ritenere che i beni oggetto della decisione di confisca si trovino in piu' di uno Stato membro; b) la confisca del bene comporti la necessita' di svolgere attivita' in piu' di uno Stato membro, ovvero vi sia il fondato motivo di ritenere che tale bene si trovi in due o piu' Stati membri; c) la confisca abbia per oggetto una somma di denaro e il valore dei beni che possono essere confiscati in un solo Stato membro non e' sufficiente ai fini dell'esecuzione dell'intero importo oggetto della decisione di confisca. 3. Nel caso di trasmissione a piu' Stati della decisione di confisca concernente una somma di denaro l'importo totale risultante dalla esecuzione non puo' superare l'importo massimo specificato nella decisione di confisca.