Art. 12 
 
     Trasmissione della decisione a piu' Stati per l'esecuzione 
 
  1. La trasmissione di una decisione di confisca a uno o piu'  Stati
membri non ne preclude l'esecuzione in Italia. 
  2. La decisione di confisca puo' essere trasmessa  a  piu'  di  uno
Stato membro, solo se: 
    a) vi sia fondato motivo per ritenere che i  beni  oggetto  della
decisione di confisca si trovino in piu' di uno Stato membro; 
    b) la confisca  del  bene  comporti  la  necessita'  di  svolgere
attivita' in piu' di uno Stato  membro,  ovvero  vi  sia  il  fondato
motivo di ritenere che tale bene si trovi in due o piu' Stati membri; 
    c) la confisca abbia per oggetto una somma di denaro e il  valore
dei beni che possono essere confiscati in un solo Stato membro non e'
sufficiente ai fini dell'esecuzione dell'intero importo oggetto della
decisione di confisca. 
  3. Nel caso  di  trasmissione  a  piu'  Stati  della  decisione  di
confisca concernente una somma di denaro l'importo totale  risultante
dalla esecuzione non  puo'  superare  l'importo  massimo  specificato
nella decisione di confisca.