Art. 10 
 
       Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 
 
  1. All'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.  39,
alla lettera e) del comma 2, dopo la parola: «bilancio» sono aggiunte
le seguenti: «e  sulla  sua  conformita'  alle  norme  di  legge.  Il
giudizio contiene altresi' una dichiarazione  rilasciata  sulla  base
delle conoscenze e della comprensione  dell'impresa  e  del  relativo
contesto acquisite nel  corso  dell'attivita'  di  revisione  legale,
circa  l'eventuale  identificazione  di  errori  significativi  nella
relazione sulla gestione, nel  qual  caso  sono  fornite  indicazioni
sulla natura di tali errori». 
 
          Note all'art. 10: 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.   14,   del   decreto
          legislativo 27 gennaio  2010,  n.  39,  gia'  citato  nelle
          premesse, cosi' come modificato dal presente decreto: 
              "Art.  14  (Relazione  di  revisione  e  giudizio   sul
          bilancio) 
              In vigore dal 7 aprile 2010 
              1. Il revisore legale o la societa' di revisione legale
          incaricati di effettuare la revisione legale dei conti: 
              a) esprimono con apposita  relazione  un  giudizio  sul
          bilancio di  esercizio  e  sul  bilancio  consolidato,  ove
          redatto; 
              b) verificano  nel  corso  dell'esercizio  la  regolare
          tenuta della contabilita' sociale e la corretta rilevazione
          dei fatti di gestione nelle scritture contabili. 
              2. La relazione, redatta in conformita' ai principi  di
          cui all' art. 11, comprende: 
              a) un paragrafo introduttivo  che  identifica  i  conti
          annuali o consolidati sottoposti a revisione legale  ed  il
          quadro delle regole di redazione applicate dalla societa'; 
              b) una descrizione della portata della revisione legale
          svolta  con  l'indicazione  dei   principi   di   revisione
          osservati; 
              c) un giudizio sul bilancio che indica  chiaramente  se
          questo e'  conforme  alle  norme  che  ne  disciplinano  la
          redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto  la
          situazione  patrimoniale  e  finanziaria  e  il   risultato
          economico dell'esercizio; 
              d) eventuali richiami di informativa  che  il  revisore
          sottopone  all'attenzione  dei  destinatari  del  bilancio,
          senza che essi costituiscano rilievi; 
              e) un giudizio sulla  coerenza  della  relazione  sulla
          gestione con il bilancio e sulla sua conformita' alle norme
          di legge. Il giudizio contiene altresi'  una  dichiarazione
          rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione
          dell'impresa e del relativo contesto  acquisite  nel  corso
          dell'attivita'  di  revisione  legale,  circa   l'eventuale
          identificazione di  errori  significativi  nella  relazione
          sulla gestione, nel  qual  caso  sono  fornite  indicazioni
          sulla natura di tali errori. 
              3. Nel caso in cui il revisore esprima un giudizio  sul
          bilancio con rilievi, un giudizio negativo  o  rilasci  una
          dichiarazione di impossibilita' di esprimere  un  giudizio,
          la  relazione  illustra  analiticamente  i   motivi   della
          decisione. 
              4.  La  relazione  e'   datata   e   sottoscritta   dal
          responsabile della revisione. 
              5. Si osservano i termini e le modalita' di deposito di
          cui agli articoli 2429, terzo comma, e 2435,  primo  comma,
          del codice civile, salvo quanto disposto dall'art.  154-ter
          del TUIF. 
              6. I soggetti incaricati della revisione  legale  hanno
          diritto  ad  ottenere  dagli  amministratori  documenti   e
          notizie utili all'attivita' di revisione legale  e  possono
          procedere ad accertamenti, controlli ed  esame  di  atti  e
          documentazione.  Il  revisore  legale  o  la  societa'   di
          revisione legale incaricati della  revisione  del  bilancio
          consolidato sono interamente responsabili  dell'espressione
          del relativo giudizio.  A  questo  fine,  essi  ricevono  i
          documenti  di  revisione  dai  soggetti  incaricati   della
          revisione delle societa' controllate e possono chiedere  ai
          suddetti soggetti  o  agli  amministratori  delle  societa'
          controllate  ulteriori  documenti  e  notizie  utili   alla
          revisione, nonche' procedere direttamente ad  accertamenti,
          controlli ed esame di atti  e  documentazione  e  controlli
          presso le medesime societa'. I  documenti  e  le  carte  di
          lavoro relativi agli incarichi di revisione  legale  svolti
          sono conservati per 10 anni dalla data della  relazione  di
          revisione. 
              7. Il revisore legale o la societa' di revisione legale
          incaricati della revisione del bilancio consolidato  devono
          conservare copia dei documenti  e  delle  carte  di  lavoro
          relativi al lavoro di revisione svolto dai revisori e dagli
          enti di revisione dei Paesi terzi o, in alternativa, devono
          concordare   con   detti   soggetti   l'accesso   a    tale
          documentazione.  La  presenza  di  ostacoli   legali   alla
          trasmissione di tale documentazione deve essere  comprovata
          nelle carte di lavoro del revisore legale o della  societa'
          di revisione legale incaricati della revisione del bilancio
          consolidato."