Art. 12 
 
                  Disposizioni finali, transitorie 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto entrano in  vigore  dal  1°
gennaio 2016  e  si  applicano  ai  bilanci  relativi  agli  esercizi
finanziari aventi inizio a partire da quella data. 
  2. Le modificazioni  previste  dal  presente  decreto  all'articolo
2426, comma 1, numeri 1), 6) e 8), del  codice  civile,  possono  non
essere applicate alle componenti delle voci riferite a operazioni che
non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio. 
  3.  L'Organismo  italiano  di  contabilita'  aggiorna  i   principi
contabili nazionali di cui all'articolo 9-bis, comma 1,  lettera  a),
del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n.  38,  sulla  base  delle
disposizioni contenute nel presente decreto. 
  Il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Palermo, addi' 18 agosto 2015 
 
                             MATTARELLA 
    

                            Renzi,  Presidente  del   Consiglio   dei
                            ministri

                            Padoan, Ministro  dell'economia  e  delle
                            finanze

                            Gentiloni Silveri, Ministro degli  affari
                            esteri     e      della      cooperazione
                            internazionale

                            Orlando, Ministro della giustizia

                            Guidi, Ministro dello sviluppo economico

    
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
          Note all'art. 12: 
              Per i riferimenti all'art. 2426 del  codice  civile  si
          vedano le note alle premesse. 
              Il testo dell'art.  9-bis,del  decreto  legislativo  28
          febbraio 2005, n. 38, gia'  citato  nelle  premesse,  cosi'
          recita: 
              "Art. 9-bis (Ruolo e funzioni  dell'Organismo  Italiano
          di Contabilita') 
              1.  L'organismo  Italiano  di  Contabilita',   istituto
          nazionale per i principi contabili: 
              a) emana i principi contabili nazionali, ispirati  alla
          migliore prassi operativa, per  la  redazione  dei  bilanci
          secondo le disposizioni del codice civile; 
              b) fornisce supporto  all'attivita'  del  Parlamento  e
          degli Organi Governativi in materia di normativa  contabile
          ed esprime pareri, quando cio' e'  previsto  da  specifiche
          disposizioni  di  legge  o  dietro   richiesta   di   altre
          istituzioni pubbliche; 
              c) partecipa al processo di elaborazione  dei  principi
          contabili internazionali adottati in Europa,  intrattenendo
          rapporti con  l'International  Accounting  Standards  Board
          (IASB), con l'European Financial Reporting  Advisory  Group
          (EFRAG) e con gli organismi contabili di altri  paesi.  Con
          riferimento alle attivita' di cui alle  a),  b)  e  c),  si
          coordina con le Autorita' nazionali che hanno competenze in
          materia contabile. 
              2. Nell'esercizio delle  proprie  funzioni  l'Organismo
          Italiano di Contabilita' persegue  finalita'  di  interesse
          pubblico, agisce in modo indipendente e adegua  il  proprio
          statuto ai canoni di efficienza  e  di  economicita'.  Esso
          riferisce annualmente al Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze sull'attivita' svolta."