Art. 12 Disposizioni finali, transitorie 1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dal 1° gennaio 2016 e si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data. 2. Le modificazioni previste dal presente decreto all'articolo 2426, comma 1, numeri 1), 6) e 8), del codice civile, possono non essere applicate alle componenti delle voci riferite a operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio. 3. L'Organismo italiano di contabilita' aggiorna i principi contabili nazionali di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sulla base delle disposizioni contenute nel presente decreto. Il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Palermo, addi' 18 agosto 2015 MATTARELLA Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Orlando, Ministro della giustizia Guidi, Ministro dello sviluppo economico Visto, il Guardasigilli: Orlando
Note all'art. 12: Per i riferimenti all'art. 2426 del codice civile si vedano le note alle premesse. Il testo dell'art. 9-bis,del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, gia' citato nelle premesse, cosi' recita: "Art. 9-bis (Ruolo e funzioni dell'Organismo Italiano di Contabilita') 1. L'organismo Italiano di Contabilita', istituto nazionale per i principi contabili: a) emana i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile; b) fornisce supporto all'attivita' del Parlamento e degli Organi Governativi in materia di normativa contabile ed esprime pareri, quando cio' e' previsto da specifiche disposizioni di legge o dietro richiesta di altre istituzioni pubbliche; c) partecipa al processo di elaborazione dei principi contabili internazionali adottati in Europa, intrattenendo rapporti con l'International Accounting Standards Board (IASB), con l'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) e con gli organismi contabili di altri paesi. Con riferimento alle attivita' di cui alle a), b) e c), si coordina con le Autorita' nazionali che hanno competenze in materia contabile. 2. Nell'esercizio delle proprie funzioni l'Organismo Italiano di Contabilita' persegue finalita' di interesse pubblico, agisce in modo indipendente e adegua il proprio statuto ai canoni di efficienza e di economicita'. Esso riferisce annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze sull'attivita' svolta."