Art. 8 Modifiche al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 1. All'articolo 2 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 dopo le parole: «eventuali garanzie prestate» sono aggiunte le seguenti: «nonche' le attivita' relative ai fondi pensioni gestiti in nome e per conto terzi»; b) il comma 2 e' abrogato. 2. Alla lettera c), del comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, le parole: «60, comma 1, del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «96 del codice delle assicurazioni private». 3. L'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, e' abrogato. 4. All'articolo 16 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: «ad utilizzo durevole,» sono inserite le seguenti: «ivi compresi i titoli»; b) al comma 6, dopo le parole: «nel patrimonio dell'impresa» sono inserite le seguenti: «ivi compresi i titoli,»; c) al comma 7 l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «A tale fine si applicano i commi 4 e 5 dell'articolo 2426 e l'articolo 2427-bis del codice civile.»; d) il comma 11 e' sostituito dal seguente: «11. I costi di impianto e di ampliamento e i costi di sviluppo, aventi utilita' pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso del collegio sindacale. I costi di impianto e ampliamento devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui sia impossibile determinarne la vita utile, sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento dei costi di impianto e ampliamento e di sviluppo non e' completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati.»; e) al comma 12 il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «L'ammortamento dell'avviamento e' effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui sia impossibile determinarne la vita utile, e' ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni. Nella nota integrativa e' fornita spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento.»; f) il comma 15 e' abrogato; g) dopo il comma 16 e' inserito il seguente: «16-bis. Fermo restando quanto disposto dal primo comma dell'articolo 2427-bis del codice civile, gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti e valutati in conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1, del codice delle assicurazioni private.». 5. Al comma 3 dell'articolo 23 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «In nota integrativa si riporta il corrispondente importo.».
Note all'art. 8: Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, gia' citato nelle premesse, cosi' come modificato dal presente decreto: "2 (Disposizioni per la gestione dei fondi pensione) 1. Le attivita' e le passivita' relative ai fondi pensione gestiti dall'impresa di assicurazione in nome proprio ma per conto di terzi sono registrate nell'apposita voce dell'attivo e del passivo dello stato patrimoniale al loro valore corrente. Nel bilancio di esercizio, la nota integrativa riporta la composizione dell'attivo patrimoniale relativamente alla globalita' dei fondi pensione e gli attivi inerenti ogni specifica gestione conformemente alle condizioni presenti in convenzione nonche' l'indicazione, per ogni classe di attivo, del relativo valore di costo. E' altresi' riportato l'ammontare delle passivita' afferenti a ciascun fondo pensione con evidenza delle eventuali garanzie prestate nonche' le attivita' relative ai fondi pensioni gestiti in nome e per conto terzi. 2. (Abrogato)" Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, gia' citato nelle premesse, cosi' come modificato dal presente decreto: "5. (Imprese del gruppo) 1. Ai fini del presente decreto sono considerate imprese del gruppo: a) le imprese controllanti; b) le imprese controllate; c) le imprese consociate, ossia quelle che non rientrano al punto b) e che sono sottoposte al controllo del medesimo soggetto controllante l'impresa o sono comunque soggette a direzione unitaria ai sensi dell'art. 96 del codice delle assicurazioni private. 2. Ai fini del comma 1 la nozione di controllo e' quella definita dall'art. 2359, commi 1 e 2, del codice civile." L'art. 14 del citato decreto legislativo n. 173 del 1997, abrogato dal presente decreto recava: < < 14. Garanzie, impegni e altri conti d'ordine. > > Si riporta il testo dell'art. 16 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, gia' citato nelle premesse, cosi' come modificato dal presente decreto: "16. Criteri di valutazione. 1. Gli elementi dell'attivo ad utilizzo durevole ivi compresi i titoli sono iscritti al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili ai singoli elementi dell'attivo. Puo' comprendere anche altri costi per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di produzione e fino al momento a decorrere dal quale il bene puo' essere utilizzato. Per gli immobili il costo di produzione puo' comprendere tutti i costi riferiti agli stessi, ivi compresi gli oneri finanziari relativi al periodo di costruzione e fino al momento a decorrere dal quale l'immobile puo' essere utilizzato, in tal caso la loro iscrizione nell'attivo deve essere segnalata nella nota integrativa. 2. Il costo degli attivi ad utilizzo durevole, materiali e immateriali, la cui utilizzazione e' limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla residua possibilita' di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati sono indicate nella nota integrativa. 3. Gli elementi dell'attivo ad utilizzo durevole che alla data della chiusura dell'esercizio risultino durevolmente di valore inferiore a quello determinato nei commi 1 e 2 devono essere iscritti a tale minor valore; questo non puo' essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata. 4. Per gli elementi dell'attivo ad utilizzo durevole consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate che risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal comma 5 o, se non vi sia obbligo di redigere il bilancio consolidato, al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata, la differenza e' motivata nella nota integrativa. 5. Gli elementi dell'attivo ad utilizzo durevole consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutati, con riferimento ad una o piu' di dette imprese, anziche' secondo il criterio del costo indicato al comma 1, per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonche' quelle necessarie per il rispetto dei principi richiamati nell'art. 89, comma 1, del codice delle assicurazioni private. Quando la partecipazione e' iscritta per la prima volta in base a tale metodo, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata puo' essere iscritto nell'attivo, purche' ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa e la differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere ammortizzata. Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del predetto metodo, rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente, sono iscritte in una riserva non distribuibile (19). 6. Gli investimenti e gli altri elementi dell'attivo non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio dell'impresa ivi compresi i titoli, sono iscritti al costo di acquisto o di produzione calcolato secondo il comma 1 ovvero, se minore, al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato. Tale minor valore non puo' essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi delle rettifiche effettuate. 7. Il valore corrente degli investimenti di cui alla classe C «investimenti» dell'attivo, determinato ai sensi dei successivi articoli 17, 18 e 19, deve essere indicato nella nota integrativa a decorrere dal bilancio relativo all'esercizio 1998 salvo che per i terreni ed i fabbricati, per i quali va indicato a decorrere dall'esercizio 2000. Detto obbligo e' imposto esclusivamente a fini di comparabilita' e trasparenza e non mira a modificare il trattamento fiscale delle imprese di assicurazione. In nota integrativa sono inoltre indicati, per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati, il loro fair value e informazioni sulla loro entita' e natura. A tale fine si applicano i commi 4 e 5 dell'articolo 2426 e l'articolo 2427-bis del codice civile. 8. Gli investimenti a beneficio di assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio e gli investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione di cui all'art. 2 del presente decreto, sono iscritti al valore corrente secondo quanto disposto dagli articoli 17, 18 e 19 del presente decreto, salvo quanto previsto dall'art. 24, comma 2, per i contratti di assicurazione ivi indicati. Nella nota integrativa e' descritto e motivato il metodo di valutazione utilizzato per ciascuna voce di detti investimenti ed indicato il valore determinato secondo il criterio del costo di acquisizione di cui ai commi precedenti. 9. I crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione. Nel calcolo del valore presumibile di realizzazione dei crediti nei confronti di assicurati puo' tenersi conto della negativa evoluzione degli incassi, desunta dalle esperienze acquisite dall'impresa negli esercizi precedenti, riguardanti categorie omogenee dei crediti medesimi. Le relative svalutazioni possono essere determinate anche in modo forfettario; il loro importo e' indicato nella nota integrativa. Alle svalutazioni dei crediti nei confronti di assicurati determinate in conformita' al presente comma si applicano le disposizioni di cui all'art. 71, commi 3 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 10. Le provvigioni di acquisizione liquidate anticipatamente al momento della sottoscrizione del contratto possono essere imputate interamente all'esercizio ovvero essere ammortizzate entro il periodo massimo della durata dei contratti. Nei rami vita l'ammortamento deve essere effettuato nei limiti dei caricamenti presenti in tariffa. 11. I costi di impianto e di ampliamento e i costi di sviluppo, aventi utilita' pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso del collegio sindacale. I costi di impianto e ampliamento devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui sia impossibile determinarne la vita utile, sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento dei costi di impianto e ampliamento e di sviluppo non e' completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati. 12. L'avviamento puo' essere iscritto nell'attivo con il consenso del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto. L'ammortamento dell'avviamento e' effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui sia impossibile determinarne la vita utile, e' ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni. Nella nota integrativa e' fornita spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento. 13. Il disaggio su prestiti deve essere iscritto nell'attivo e ammortizzato in ogni esercizio per il periodo di durata del prestito. 14. Il costo dei beni fungibili puo' essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli «primo entrato, primo uscito» o «ultimo entrato, primo uscito»; se il valore cosi' ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa. 15.( Abrogato) 16. Il maggior costo dei titoli obbligazionari ad utilizzo durevole rispetto al loro prezzo di rimborso e' iscritto nel conto economico. Tuttavia tale maggior costo puo' essere ammortizzato per quote nel periodo intercorrente tra la data di acquisto e la data di scadenza. Il minor costo dei titoli obbligazionari ad utilizzo durevole rispetto al loro prezzo di rimborso puo' essere iscritto tra i proventi per quote nello stesso periodo. Le differenze predette sono indicate separatamente nella nota integrativa. 16-bis. Fermo restando quanto disposto dal primo comma dell'articolo 2427-bis del codice civile, gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti e valutati in conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1, del codice delle assicurazioni private. 17. (abrogato)" Si riporta il testo dell'art. 23 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, gia' citato nelle premesse, cosi' come modificato dal presente decreto: "23. Depositi presso imprese cedenti. 1. Nello stato patrimoniale di un'impresa che accetta rischi in riassicurazione, la voce C.IV dell'attivo comprende i depositi in contanti costituiti presso le imprese cedenti o presso terzi, in relazione ai rischi assunti, a seguito di trattenuta effettuata dalle cedenti stesse. 2. Non e' consentita la compensazione tra crediti e debiti di conto deposito nonche' tra questi crediti e debiti di conto corrente, neppure nei riguardi del medesimo contraente. 3. I titoli costituiti in deposito presso un'impresa cedente o terzi e che restano di proprieta' dell'impresa che accetta la riassicurazione figurano, alla voce appropriata, tra gli investimenti di quest'ultima. In nota integrativa si riporta il corrispondente importo."