Art. 8 
 
       Modifiche al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 
 
  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 26 maggio 1997,  n.  173,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1 dopo le parole: «eventuali  garanzie  prestate»  sono
aggiunte  le  seguenti:  «nonche'  le  attivita'  relative  ai  fondi
pensioni gestiti in nome e per conto terzi»; 
  b) il comma 2 e' abrogato. 
  2. Alla lettera  c),  del  comma  1  dell'articolo  5  del  decreto
legislativo 26 maggio 1997, n. 173, le  parole:  «60,  comma  1,  del
presente decreto» sono sostituite  dalle  seguenti:  «96  del  codice
delle assicurazioni private». 
  3. L'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, e'
abrogato. 
  4. All'articolo 16 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n.  173,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma  1,  dopo  le  parole:  «ad  utilizzo  durevole,»  sono
inserite le seguenti: «ivi compresi i titoli»; 
  b) al comma 6, dopo le parole: «nel patrimonio  dell'impresa»  sono
inserite le seguenti: «ivi compresi i titoli,»; 
  c) al comma 7 l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «A  tale
fine si applicano i commi 4  e  5  dell'articolo  2426  e  l'articolo
2427-bis del codice civile.»; 
  d) il comma 11 e' sostituito dal seguente: «11. I costi di impianto
e di ampliamento e i costi di sviluppo, aventi  utilita'  pluriennale
possono essere iscritti nell'attivo  con  il  consenso  del  collegio
sindacale.  I  costi  di  impianto  e   ampliamento   devono   essere
ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. I costi di
sviluppo sono ammortizzati secondo  la  loro  vita  utile;  nei  casi
eccezionali in cui sia impossibile determinarne la vita  utile,  sono
ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che
l'ammortamento dei costi di impianto e ampliamento e di sviluppo  non
e' completato possono essere distribuiti dividendi solo se  residuano
riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei  costi  non
ammortizzati.»; 
  e) al comma 12 il  secondo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
«L'ammortamento dell'avviamento e' effettuato  secondo  la  sua  vita
utile; nei casi eccezionali in cui sia  impossibile  determinarne  la
vita utile, e' ammortizzato entro un periodo non  superiore  a  dieci
anni. Nella nota integrativa e' fornita spiegazione  del  periodo  di
ammortamento dell'avviamento.»; 
  f) il comma 15 e' abrogato; 
  g) dopo il  comma  16  e'  inserito  il  seguente:  «16-bis.  Fermo
restando quanto disposto dal primo comma dell'articolo  2427-bis  del
codice  civile,  gli  strumenti   finanziari   derivati,   anche   se
incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti  e  valutati
in conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1, del
codice delle assicurazioni private.». 
  5. Al comma 3 dell'articolo 23 del decreto  legislativo  26  maggio
1997, n. 173, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente:  «In  nota
integrativa si riporta il corrispondente importo.». 
 
          Note all'art. 8: 
              Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto legislativo
          26 maggio 1997, n. 173, gia' citato nelle  premesse,  cosi'
          come modificato dal presente decreto: 
              "2 (Disposizioni per la gestione dei fondi pensione) 
              1. Le attivita'  e  le  passivita'  relative  ai  fondi
          pensione gestiti  dall'impresa  di  assicurazione  in  nome
          proprio ma per conto di terzi sono registrate nell'apposita
          voce dell'attivo e del passivo dello stato patrimoniale  al
          loro valore corrente. Nel bilancio di  esercizio,  la  nota
          integrativa    riporta    la    composizione    dell'attivo
          patrimoniale  relativamente  alla  globalita'   dei   fondi
          pensione e gli  attivi  inerenti  ogni  specifica  gestione
          conformemente  alle  condizioni  presenti  in   convenzione
          nonche' l'indicazione,  per  ogni  classe  di  attivo,  del
          relativo valore di costo. E' altresi' riportato l'ammontare
          delle passivita' afferenti a  ciascun  fondo  pensione  con
          evidenza  delle  eventuali  garanzie  prestate  nonche'  le
          attivita' relative ai fondi pensioni gestiti in nome e  per
          conto terzi. 
              2. (Abrogato)" 
              Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto legislativo
          26 maggio 1997, n. 173, gia' citato nelle  premesse,  cosi'
          come modificato dal presente decreto: 
              "5. (Imprese del gruppo) 
              1.  Ai  fini  del  presente  decreto  sono  considerate
          imprese del gruppo: 
              a) le imprese controllanti; 
              b) le imprese controllate; 
              c)  le  imprese  consociate,  ossia  quelle   che   non
          rientrano al punto b) e che sono  sottoposte  al  controllo
          del  medesimo  soggetto  controllante  l'impresa   o   sono
          comunque soggette a direzione unitaria ai  sensi  dell'art.
          96 del codice delle assicurazioni private. 
              2. Ai fini del comma  1  la  nozione  di  controllo  e'
          quella definita dall'art. 2359, commi 1  e  2,  del  codice
          civile." 
              L'art. 14 del citato decreto  legislativo  n.  173  del
          1997,  abrogato  dal  presente  decreto  recava:  <  <  14.
          Garanzie, impegni e altri conti d'ordine. > > 
              Si  riporta  il  testo   dell'art.   16   del   decreto
          legislativo 26 maggio  1997,  n.  173,  gia'  citato  nelle
          premesse, cosi' come modificato dal presente decreto: 
              "16. Criteri di valutazione. 
              1. Gli elementi dell'attivo ad  utilizzo  durevole  ivi
          compresi i titoli sono iscritti al costo di acquisto  o  di
          produzione. Nel costo di  acquisto  si  computano  anche  i
          costi accessori. Il costo di produzione comprende  tutti  i
          costi   direttamente   imputabili   ai   singoli   elementi
          dell'attivo. Puo' comprendere  anche  altri  costi  per  la
          quota ragionevolmente imputabile al prodotto,  relativi  al
          periodo di produzione e fino al  momento  a  decorrere  dal
          quale il bene puo' essere utilizzato. Per gli  immobili  il
          costo di produzione puo' comprendere tutti i costi riferiti
          agli stessi, ivi compresi gli oneri finanziari relativi  al
          periodo di costruzione e fino al momento  a  decorrere  dal
          quale l'immobile puo' essere utilizzato,  in  tal  caso  la
          loro iscrizione nell'attivo  deve  essere  segnalata  nella
          nota integrativa. 
              2.  Il  costo  degli  attivi  ad   utilizzo   durevole,
          materiali e immateriali, la cui utilizzazione  e'  limitata
          nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni
          esercizio  in  relazione  alla  residua   possibilita'   di
          utilizzazione.   Eventuali   modifiche   dei   criteri   di
          ammortamento e dei  coefficienti  applicati  sono  indicate
          nella nota integrativa. 
              3. Gli elementi dell'attivo ad  utilizzo  durevole  che
          alla   data   della   chiusura   dell'esercizio   risultino
          durevolmente di valore inferiore a quello  determinato  nei
          commi 1 e 2 devono essere iscritti  a  tale  minor  valore;
          questo non puo' essere mantenuto nei successivi bilanci  se
          sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata. 
              4. Per gli elementi dell'attivo  ad  utilizzo  durevole
          consistenti in  partecipazioni  in  imprese  controllate  o
          collegate che risultino iscritte per un valore superiore  a
          quello  derivante   dall'applicazione   del   criterio   di
          valutazione previsto dal comma 5 o, se non vi  sia  obbligo
          di   redigere   il   bilancio   consolidato,   al    valore
          corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante
          dall'ultimo   bilancio   dell'impresa    partecipata,    la
          differenza e' motivata nella nota integrativa. 
              5.  Gli  elementi  dell'attivo  ad  utilizzo   durevole
          consistenti in  partecipazioni  in  imprese  controllate  o
          collegate possono essere valutati, con riferimento ad una o
          piu' di dette imprese, anziche'  secondo  il  criterio  del
          costo indicato  al  comma  1,  per  un  importo  pari  alla
          corrispondente frazione  del  patrimonio  netto  risultante
          dall'ultimo bilancio delle  imprese  medesime,  detratti  i
          dividendi ed operate le rettifiche richieste  dai  principi
          di  redazione  del  bilancio  consolidato  nonche'   quelle
          necessarie  per  il  rispetto   dei   principi   richiamati
          nell'art. 89,  comma  1,  del  codice  delle  assicurazioni
          private. Quando la partecipazione e' iscritta per la  prima
          volta in base a tale metodo, il costo di acquisto superiore
          al valore corrispondente del  patrimonio  netto  risultante
          dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata  o  collegata
          puo' essere iscritto nell'attivo, purche' ne siano indicate
          le ragioni nella nota integrativa e la differenza,  per  la
          parte attribuibile a beni ammortizzabili o  all'avviamento,
          deve essere  ammortizzata.  Negli  esercizi  successivi  le
          plusvalenze,  derivanti  dall'applicazione   del   predetto
          metodo,  rispetto   al   valore   indicato   nel   bilancio
          dell'esercizio precedente, sono iscritte in una riserva non
          distribuibile (19). 
              6. Gli investimenti e gli  altri  elementi  dell'attivo
          non  destinati  a  permanere  durevolmente  nel  patrimonio
          dell'impresa ivi compresi i titoli, sono iscritti al  costo
          di acquisto o di produzione calcolato secondo  il  comma  1
          ovvero, se minore, al valore  di  realizzazione  desumibile
          dall'andamento del mercato.  Tale  minor  valore  non  puo'
          essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno
          i motivi delle rettifiche effettuate. 
              7. Il valore corrente degli investimenti  di  cui  alla
          classe C «investimenti» dell'attivo, determinato  ai  sensi
          dei successivi articoli 17, 18 e 19, deve  essere  indicato
          nella nota integrativa a decorrere  dal  bilancio  relativo
          all'esercizio 1998 salvo che per i terreni ed i fabbricati,
          per i quali va indicato a  decorrere  dall'esercizio  2000.
          Detto  obbligo  e'  imposto  esclusivamente   a   fini   di
          comparabilita' e trasparenza e non  mira  a  modificare  il
          trattamento fiscale delle imprese di assicurazione. In nota
          integrativa sono inoltre indicati, per  ciascuna  categoria
          di strumenti finanziari derivati,  il  loro  fair  value  e
          informazioni sulla loro entita' e natura. A  tale  fine  si
          applicano i commi 4 e 5  dell'articolo  2426  e  l'articolo
          2427-bis del codice civile. 
              8. Gli investimenti a beneficio di assicurati dei  rami
          vita i quali ne sopportano il rischio  e  gli  investimenti
          derivanti dalla gestione dei fondi pensione di cui all'art.
          2 del presente decreto, sono iscritti  al  valore  corrente
          secondo quanto disposto dagli articoli  17,  18  e  19  del
          presente decreto, salvo quanto previsto dall'art. 24, comma
          2, per i contratti di  assicurazione  ivi  indicati.  Nella
          nota integrativa e'  descritto  e  motivato  il  metodo  di
          valutazione  utilizzato  per   ciascuna   voce   di   detti
          investimenti ed indicato il valore determinato  secondo  il
          criterio  del  costo  di  acquisizione  di  cui  ai   commi
          precedenti. 
              9. I crediti devono essere iscritti secondo  il  valore
          presumibile  di  realizzazione.  Nel  calcolo  del   valore
          presumibile di realizzazione dei crediti nei  confronti  di
          assicurati puo' tenersi  conto  della  negativa  evoluzione
          degli   incassi,   desunta   dalle   esperienze   acquisite
          dall'impresa   negli   esercizi   precedenti,   riguardanti
          categorie  omogenee  dei  crediti  medesimi.  Le   relative
          svalutazioni  possono  essere  determinate  anche  in  modo
          forfettario;  il  loro  importo  e'  indicato  nella   nota
          integrativa. Alle svalutazioni dei crediti nei confronti di
          assicurati determinate in conformita' al presente comma  si
          applicano le disposizioni di cui all'art. 71, commi 3 e  5,
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986, n. 917. 
              10.   Le   provvigioni   di   acquisizione    liquidate
          anticipatamente  al  momento   della   sottoscrizione   del
          contratto possono essere imputate interamente all'esercizio
          ovvero essere ammortizzate entro il periodo  massimo  della
          durata dei contratti. Nei  rami  vita  l'ammortamento  deve
          essere effettuato nei limiti dei  caricamenti  presenti  in
          tariffa. 
              11. I costi di impianto e di ampliamento e i  costi  di
          sviluppo,  aventi  utilita'  pluriennale   possono   essere
          iscritti  nell'attivo  con   il   consenso   del   collegio
          sindacale. I costi di impianto e ampliamento devono  essere
          ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque  anni.
          I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro  vita
          utile;  nei  casi  eccezionali  in  cui   sia   impossibile
          determinarne la vita  utile,  sono  ammortizzati  entro  un
          periodo  non  superiore  a  cinque   anni.   Fino   a   che
          l'ammortamento dei costi di impianto  e  ampliamento  e  di
          sviluppo  non  e'  completato  possono  essere  distribuiti
          dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti
          a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati. 
              12. L'avviamento puo' essere iscritto  nell'attivo  con
          il consenso del collegio sindacale, se acquisito  a  titolo
          oneroso,  nei  limiti  del  costo   per   esso   sostenuto.
          L'ammortamento dell'avviamento e' effettuato secondo la sua
          vita utile; nei casi eccezionali  in  cui  sia  impossibile
          determinarne  la  vita  utile,  e'  ammortizzato  entro  un
          periodo non superiore a dieci anni. Nella nota  integrativa
          e'  fornita  spiegazione  del   periodo   di   ammortamento
          dell'avviamento. 
              13.  Il  disaggio  su  prestiti  deve  essere  iscritto
          nell'attivo e ammortizzato in ogni esercizio per il periodo
          di durata del prestito. 
              14. Il costo dei beni fungibili puo'  essere  calcolato
          col metodo  della  media  ponderata  o  con  quelli  «primo
          entrato, primo uscito» o «ultimo entrato, primo uscito»; se
          il valore cosi' ottenuto differisce in misura  apprezzabile
          dai  costi  correnti  alla  chiusura   dell'esercizio,   la
          differenza deve essere indicata,  per  categoria  di  beni,
          nella nota integrativa. 
              15.( Abrogato) 
              16. Il  maggior  costo  dei  titoli  obbligazionari  ad
          utilizzo durevole rispetto al loro prezzo  di  rimborso  e'
          iscritto nel conto economico. Tuttavia tale  maggior  costo
          puo'   essere   ammortizzato   per   quote   nel    periodo
          intercorrente  tra  la  data  di  acquisto  e  la  data  di
          scadenza. Il  minor  costo  dei  titoli  obbligazionari  ad
          utilizzo durevole rispetto al loro prezzo di rimborso  puo'
          essere iscritto tra  i  proventi  per  quote  nello  stesso
          periodo. Le differenze predette sono indicate separatamente
          nella nota integrativa. 
              16-bis. Fermo restando quanto disposto dal primo  comma
          dell'articolo 2427-bis del  codice  civile,  gli  strumenti
          finanziari  derivati,  anche  se   incorporati   in   altri
          strumenti  finanziari,  sono   iscritti   e   valutati   in
          conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 90, comma
          1, del codice delle assicurazioni private. 
              17. (abrogato)" 
              Si  riporta  il  testo   dell'art.   23   del   decreto
          legislativo 26 maggio  1997,  n.  173,  gia'  citato  nelle
          premesse, cosi' come modificato dal presente decreto: 
              "23. Depositi presso imprese cedenti. 
              1. Nello stato patrimoniale di un'impresa  che  accetta
          rischi  in  riassicurazione,  la  voce   C.IV   dell'attivo
          comprende i  depositi  in  contanti  costituiti  presso  le
          imprese cedenti o presso  terzi,  in  relazione  ai  rischi
          assunti, a seguito di trattenuta effettuata  dalle  cedenti
          stesse. 
              2. Non e' consentita la  compensazione  tra  crediti  e
          debiti di conto  deposito  nonche'  tra  questi  crediti  e
          debiti di conto corrente, neppure nei riguardi del medesimo
          contraente. 
              3. I titoli costituiti in  deposito  presso  un'impresa
          cedente o terzi e che restano  di  proprieta'  dell'impresa
          che  accetta  la  riassicurazione   figurano,   alla   voce
          appropriata, tra gli investimenti di quest'ultima. In  nota
          integrativa si riporta il corrispondente importo."