Art. 10 
 
              Aggiornamento professionale specialistico 
 
  1.  Il  Consiglio  nazionale  forense  e  i  consigli  dell'ordine,
d'intesa con  le  associazioni  forensi  specialistiche  maggiormente
rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1,  lettera  s),  della
legge 31 dicembre 2012, n. 247, promuovono l'organizzazione di  corsi
di formazione continua nelle materie specialistiche. 
  2. Ai fini del mantenimento del titolo  di  specialista  l'avvocato
deve dimostrare di avere partecipato in modo proficuo e  continuativo
a scuole o corsi  di  alta  formazione  nello  specifico  settore  di
specializzazione per un numero di crediti  non  inferiore  a  75  nel
triennio di riferimento e, comunque, a 25 per ciascun anno. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Per il comma 1 lettera s) dell'art. 35  della  citata
          legge 31 dicembre 2012, n. 247 si vedano le  note  all'art.
          7.