Art. 11 
 
Esercizio   continuativo   della   professione   nel    settore    di
                          specializzazione 
 
  1. Il titolo di avvocato specialista puo'  essere  mantenuto  anche
dimostrando di avere esercitato nel triennio di riferimento  in  modo
assiduo, prevalente e continuativo attivita' di avvocato in  uno  dei
settori di  specializzazione  di  cui  all'articolo  3,  mediante  la
produzione   di   documentazione,   giudiziale   o    stragiudiziale,
comprovante  che  l'avvocato  ha  trattato  nel  triennio   incarichi
professionali fiduciari rilevanti per quantita'  e  qualita',  almeno
pari a quindici per anno. Ai fini del presente articolo non si  tiene
conto degli affari che hanno ad oggetto medesime questioni giuridiche
e necessitano di un'analoga attivita' difensiva.