Art. 9 Disposizioni comuni 1. L'avvocato specialista, ogni tre anni dall'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 5, dichiara e documenta al consiglio dell'ordine d'appartenenza l'adempimento degli obblighi di formazione permanente nel settore di specializzazione, a norma degli articoli 10 ed 11. 2. Il consiglio dell'ordine di appartenenza: a) cura la tempestiva trasmissione al Consiglio nazionale forense della dichiarazione e della documentazione, esprimendo parere non vincolante sul mantenimento del titolo di specialista; b) ovvero comunica al Consiglio nazionale forense il mancato deposito della dichiarazione e della documentazione.