Art. 12 
 
                     Relazione sui grandi rischi 
                    per un impianto di produzione 
 
  1. L'operatore redige  una  relazione  sui  grandi  rischi  per  un
impianto  di  produzione  che  deve   essere   presentata   a   norma
dell'articolo 11, comma 7. Tale relazione contiene le informazioni di
cui all'allegato I, paragrafi 2 e 5, ed  e'  aggiornata  in  caso  di
modifiche rilevanti e comunque, secondo le modalita' di cui al  comma
7. 
  2. I rappresentanti  dei  lavoratori  sono  consultati  nelle  fasi
pertinenti dell'elaborazione della relazione sui grandi rischi per un
impianto di produzione;  la  modalita'  di  tale  consultazione  deve
essere descritta all'interno della relazione, conformemente a  quanto
disposto all'allegato I, paragrafo 2, punto 3. 
  3. Previo accordo del Comitato la relazione sui grandi  rischi  per
un impianto di produzione  puo'  essere  redatta  per  un  gruppo  di
impianti. 
  4.  Su  richiesta  del  Comitato  prima   dell'accettazione   della
relazione sui grandi rischi, l'operatore fornisce tutte le  ulteriori
informazioni e apporta tutte le modifiche necessarie  alla  relazione
presentata. 
  5.  Qualora  l'impianto  di  produzione  debba  essere  oggetto  di
modifiche che comportano un  cambiamento  sostanziale  o  si  intenda
smantellare un impianto di produzione fisso, l'operatore  redige  una
relazione sui grandi rischi modificata, conformemente all'allegato I,
paragrafo  6,  che  deve  essere  presentata  al  Comitato  a   norma
dell'articolo 11,  comma  l,  lettera  f),  almeno  90  giorni  prima
dell'inizio dei lavori. 
  6.  I  lavori  di  cui  al  comma  5  non  possono  iniziare  prima
dell'accettazione da parte del  Comitato  della  versione  modificata
della relazione sui grandi rischi per l'impianto di produzione. 
  7. La relazione sui grandi rischi per un impianto di produzione  e'
soggetta a riesame periodico  approfondito  da  parte  dell'operatore
almeno ogni cinque  anni  o  prima  quando  cio'  sia  richiesto  dal
Comitato. I risultati del riesame sono comunicati al Comitato.