Art. 13 
 
                     Relazione sui grandi rischi 
            per un impianto non destinato alla produzione 
 
  1.  L'operatore,  avvalendosi   del   contributo   del   contraente
incaricato, redige una relazione grandi rischi per  un  impianto  non
destinato alla produzione, da presentare a  norma  dell'articolo  11,
comma 7. Tale relazione contiene le informazioni di cui  all'allegato
I, paragrafi 3 e 5, ed e' aggiornata secondo le modalita' di  cui  al
comma 7. 
  2. I rappresentanti  dei  lavoratori  sono  consultati  nelle  fasi
pertinenti dell'elaborazione della relazione sui grandi rischi per un
impianto  non  destinato  alla  produzione;  la  modalita'  di   tale
consultazione deve  essere  descritta  all'interno  della  relazione,
conformemente al disposto dell'allegato I, paragrafo 3, punto 2. 
  3.  Su  richiesta  del  Comitato,  prima  dell'accettazione   della
relazione sui grandi  rischi  per  un  impianto  non  destinato  alla
produzione, l'operatore fornisce tutte le  ulteriori  informazioni  e
apporta tutte le modifiche necessarie alla relazione presentata. 
  4. Qualora l'impianto non destinato alla  produzione  debba  essere
oggetto di modifiche che comportano un cambiamento sostanziale  o  si
intenda smantellare un impianto fisso non destinato alla  produzione,
il contraente incaricato  redige  una  relazione  sui  grandi  rischi
modificata che deve essere presentata a norma dell'articolo 11, comma
1, lettera  f),  almeno  90  giorni  prima  dell'inizio  dei  lavori,
conformemente all'allegato I, paragrafo 6, punti 1, 2 e 3. 
  5. Per un impianto fisso non destinato alla produzione, i lavori di
cui al comma 4 non possono iniziare prima dell'accettazione da  parte
del Comitato della versione modificata  della  relazione  sui  grandi
rischi. 
  6. Per un impianto mobile non destinato alla produzione,  i  lavori
di cui al comma 4 non possono  iniziare  prima  dell'accettazione  da
parte del Comitato della  versione  modificata  della  relazione  sui
grandi rischi. 
  7. La relazione sui grandi rischi per  un  impianto  non  destinato
alla produzione e' soggetta a un riesame  periodico  approfondito  da
parte dell'operatore almeno ogni cinque anni o prima quando cio'  sia
richiesto dal Comitato. I risultati del riesame  sono  comunicati  al
Comitato.