Art. 14 Piani interni di risposta alle emergenze 1. L'operatore e' tenuto a predisporre un piano interno di risposta alle emergenze, che deve essere presentato al Comitato a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera g). Il piano e' predisposto conformemente all'articolo 28, tenendo conto della valutazione del rischio di incidenti gravi effettuata durante l'elaborazione della piu' recente relazione sui grandi rischi. Il piano include un'analisi dell'efficacia dell'intervento in caso di fuoriuscita di idrocarburi liquidi. 2. Se un impianto non destinato alla produzione deve essere usato per operazioni di pozzo, il piano interno di risposta alle emergenze per l'impianto tiene conto della valutazione del rischio effettuata nella redazione della comunicazione delle operazioni di pozzo che deve essere presentata a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera h). Se il piano interno di risposta alle emergenze deve essere modificato a causa della particolare natura o ubicazione del pozzo, l'operatore presenta al Comitato il piano interno di risposta alle emergenze modificato, a corredo della comunicazione di operazioni di pozzo. 3. Se un impianto non destinato alla produzione deve essere usato per effettuare operazioni combinate, il piano interno di risposta alle emergenze e' modificato per farvi rientrare le operazioni combinate e presentato al Comitato, a corredo della pertinente comunicazione di operazioni combinate.