Art. 14 
 
              Piani interni di risposta alle emergenze 
 
  1. L'operatore e' tenuto a predisporre un piano interno di risposta
alle emergenze, che  deve  essere  presentato  al  Comitato  a  norma
dell'articolo 11, comma  1,  lettera  g).  Il  piano  e'  predisposto
conformemente all'articolo 28, tenendo conto  della  valutazione  del
rischio di incidenti gravi effettuata  durante  l'elaborazione  della
piu' recente relazione sui grandi rischi. Il piano include un'analisi
dell'efficacia dell'intervento in caso di fuoriuscita di  idrocarburi
liquidi. 
  2. Se un impianto non destinato alla produzione deve  essere  usato
per operazioni di pozzo, il piano interno di risposta alle  emergenze
per l'impianto tiene conto della valutazione del  rischio  effettuata
nella redazione della comunicazione delle  operazioni  di  pozzo  che
deve essere presentata a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera h).
Se il piano interno di risposta alle emergenze deve essere modificato
a causa della particolare natura o ubicazione del pozzo,  l'operatore
presenta al Comitato il piano  interno  di  risposta  alle  emergenze
modificato, a corredo della comunicazione di operazioni di pozzo. 
  3. Se un impianto non destinato alla produzione deve  essere  usato
per effettuare operazioni combinate, il  piano  interno  di  risposta
alle emergenze  e'  modificato  per  farvi  rientrare  le  operazioni
combinate e  presentato  al  Comitato,  a  corredo  della  pertinente
comunicazione di operazioni combinate.