Art. 15 
 
                     Comunicazione di operazioni 
                  di pozzo e relative informazioni 
 
  1. L'operatore che deve effettuare operazioni di  pozzo  predispone
la comunicazione che deve essere presentata,  a  norma  dell'articolo
11, comma 1, lettera h), al Comitato nel termine da esso stabilito  e
comunque   prima   dell'avvio   dell'operazione   di   pozzo.    Tale
comunicazione  di  operazioni   di   pozzo,   contiene   informazioni
dettagliate sul progetto del pozzo e le operazioni di pozzo  proposte
a  norma  dell'allegato  I,  paragrafo  4.  Cio'  include  un'analisi
dell'efficacia dell'intervento in caso di fuoriuscita di  idrocarburi
liquidi. 
  2. L'UNMIG esamina la  comunicazione  entro  30  giorni  e,  se  lo
ritiene necessario,  prima  dell'inizio  delle  operazioni  di  pozzo
prende le misure  adeguate,  che  possono  includere  il  divieto  di
avviare l'operazione. 
  3. Le modifiche sostanziali della comunicazione  di  operazioni  di
pozzo adeguata alle nuove condizioni previste dall'articolo 17, comma
4, lettera b), e'  preparata  e  pianificata  dall'operatore  con  la
collaborazione del verificatore indipendente. 
  4. L'operatore informa  immediatamente  il  Comitato  di  qualsiasi
modifica sostanziale  della  comunicazione  presentata  in  merito  a
operazioni di pozzo. L'UNMIG esamina le modifiche e,  se  lo  ritiene
necessario, prende le misure appropriate. 
  5.  L'operatore  presenta  le  relazioni  periodiche  inerenti   le
operazioni di pozzo  al  Comitato  conformemente  a  quanto  previsto
dall'allegato II. Le relazioni sono presentate a  intervalli  di  una
settimana a partire dal giorno di inizio delle operazioni di pozzo.