Art. 16 Comunicazione di operazioni combinate 1. L'operatore che deve effettuare un'operazione combinata presenta la comunicazione a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera i), al Comitato nel termine da esso stabilito e comunque prima dell'avvio dell'operazione combinata. Tale comunicazione di operazione combinata contiene le informazioni specificate nell'allegato I, paragrafo 7. 2. L'UNMIG esamina la comunicazione e, se lo ritiene necessario, prima dell'inizio delle operazioni combinate, adotta misure adeguate che possono includere il divieto di avviare l'operazione. L'UNMIG risponde alla comunicazione di operazioni combinate entro 30 giorni e le sue osservazioni sono prese in considerazione nella relazione sui grandi rischi. 3. L'operatore che ha presentato la comunicazione informa tempestivamente il Comitato di qualsiasi modifica sostanziale della comunicazione presentata. L'UNMIG esamina le modifiche e, se lo ritiene necessario, adotta le misure appropriate.