Art. 16 
 
                Comunicazione di operazioni combinate 
 
  1. L'operatore che deve effettuare un'operazione combinata presenta
la comunicazione a norma dell'articolo 11, comma 1,  lettera  i),  al
Comitato nel termine da esso stabilito e  comunque  prima  dell'avvio
dell'operazione combinata. Tale comunicazione di operazione combinata
contiene le informazioni specificate nell'allegato I, paragrafo 7. 
  2. L'UNMIG esamina la comunicazione e, se  lo  ritiene  necessario,
prima dell'inizio delle operazioni combinate, adotta misure  adeguate
che possono includere il divieto  di  avviare  l'operazione.  L'UNMIG
risponde alla comunicazione di operazioni combinate entro 30 giorni e
le sue osservazioni sono prese in considerazione nella relazione  sui
grandi rischi. 
  3.  L'operatore  che  ha  presentato   la   comunicazione   informa
tempestivamente il Comitato di qualsiasi modifica  sostanziale  della
comunicazione presentata. L'UNMIG  esamina  le  modifiche  e,  se  lo
ritiene necessario, adotta le misure appropriate.