Art. 17 Verifica indipendente 1. L'operatore istituisce un sistema di verifica indipendente e redige, avvalendosi eventualmente del contributo del proprietario, una descrizione di tale sistema, da presentare al Comitato a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d). Tale descrizione e' inclusa nel documento che definisce il sistema di gestione della sicurezza e dell'ambiente presentato al Comitato a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b). La descrizione contiene le informazioni specificate nell'allegato I, paragrafo 5. 2. I risultati della verifica indipendente lasciano impregiudicata la responsabilita' dell'operatore per il funzionamento corretto e sicuro delle attrezzature e dei sistemi sottoposti a verifica. 3. La scelta del verificatore indipendente e la progettazione di sistemi di verifica indipendente soddisfano i criteri di cui all'allegato V. 4. I sistemi di verifica indipendente sono istituiti: a) per quanto concerne gli impianti, per offrire una garanzia indipendente che gli elementi critici per la sicurezza e l'ambiente identificati nella valutazione del rischio, come descritti nella relazione sui grandi rischi, sono adeguati e che il programma di esami e collaudi degli elementi critici per la sicurezza e l'ambiente e' adeguato, aggiornato e in esercizio come previsto; b) per quanto concerne le comunicazioni di operazioni di pozzo, per offrire una garanzia indipendente che la progettazione dei pozzi e le relative misure di controllo sono adeguate in ogni momento alle condizioni previste per i pozzi. 5. Gli operatori rispondono alle raccomandazioni del verificatore indipendente e prendono provvedimenti adeguati in base a tali raccomandazioni. 6. Gli operatori mettono a disposizione del Comitato le raccomandazioni ricevute dal verificatore indipendente a norma del comma 4, lettera a), nonche' i provvedimenti adottati sulla base di tali raccomandazioni. Le raccomandazioni ricevute ed i provvedimenti adottati sono conservati dall'operatore per un periodo di sei mesi dal completamento delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi cui i suddetti documenti fanno riferimento. 7. Il Comitato verifica che gli operatori di pozzi includano i risultati e le osservazioni del verificatore indipendente di cui al comma 4, lettera b), del presente articolo e i loro provvedimenti in risposta a tali risultati e osservazioni, nella comunicazione di operazioni di pozzo preparata a norma dell'articolo 15. 8. Nel caso di un impianto di produzione, il sistema di verifica e' posto in essere prima del completamento della progettazione. Per un impianto non destinato alla produzione, il sistema e' istituito prima dell'avvio delle operazioni.