Art. 17 
 
                        Verifica indipendente 
 
  1. L'operatore istituisce un sistema  di  verifica  indipendente  e
redige, avvalendosi eventualmente del  contributo  del  proprietario,
una descrizione di tale sistema, da presentare al  Comitato  a  norma
dell'articolo 11, comma 1, lettera d). Tale  descrizione  e'  inclusa
nel documento che definisce il sistema di gestione della sicurezza  e
dell'ambiente presentato al Comitato a norma dell'articolo 11,  comma
1, lettera b). La descrizione contiene  le  informazioni  specificate
nell'allegato I, paragrafo 5. 
  2. I risultati della verifica indipendente lasciano  impregiudicata
la responsabilita' dell'operatore per  il  funzionamento  corretto  e
sicuro delle attrezzature e dei sistemi sottoposti a verifica. 
  3. La scelta del verificatore indipendente e  la  progettazione  di
sistemi  di  verifica  indipendente  soddisfano  i  criteri  di   cui
all'allegato V. 
  4. I sistemi di verifica indipendente sono istituiti: 
    a) per quanto concerne gli impianti,  per  offrire  una  garanzia
indipendente che gli elementi critici per la sicurezza  e  l'ambiente
identificati nella valutazione  del  rischio,  come  descritti  nella
relazione sui grandi rischi, sono adeguati  e  che  il  programma  di
esami e collaudi degli elementi critici per la sicurezza e l'ambiente
e' adeguato, aggiornato e in esercizio come previsto; 
    b) per quanto concerne le comunicazioni di operazioni  di  pozzo,
per offrire una garanzia indipendente che la progettazione dei  pozzi
e le relative misure di controllo sono adeguate in ogni momento  alle
condizioni previste per i pozzi. 
  5. Gli operatori rispondono alle raccomandazioni  del  verificatore
indipendente  e  prendono  provvedimenti  adeguati  in  base  a  tali
raccomandazioni. 
  6.  Gli  operatori  mettono  a   disposizione   del   Comitato   le
raccomandazioni ricevute dal verificatore indipendente  a  norma  del
comma 4, lettera a), nonche' i provvedimenti adottati sulla  base  di
tali raccomandazioni. Le raccomandazioni ricevute ed i  provvedimenti
adottati sono conservati dall'operatore per un periodo  di  sei  mesi
dal  completamento  delle  operazioni  in  mare  nel  settore   degli
idrocarburi cui i suddetti documenti fanno riferimento. 
  7. Il Comitato verifica che gli  operatori  di  pozzi  includano  i
risultati e le osservazioni del verificatore indipendente di  cui  al
comma 4, lettera b), del presente articolo e i loro provvedimenti  in
risposta a tali risultati  e  osservazioni,  nella  comunicazione  di
operazioni di pozzo preparata a norma dell'articolo 15. 
  8. Nel caso di un impianto di produzione, il sistema di verifica e'
posto in essere prima del completamento della progettazione.  Per  un
impianto non destinato alla produzione, il sistema e' istituito prima
dell'avvio delle operazioni.