Art. 18 
 
                  Poteri del Comitato in relazione 
                   alle operazioni sugli impianti 
 
  1. Il Comitato: 
    a) vieta l'utilizzo o l'avvio di operazioni di qualsiasi impianto
o infrastruttura connessa nei casi in cui le  misure  proposte  nella
relazione sui grandi rischi per la prevenzione o la limitazione delle
conseguenze degli incidenti gravi o le comunicazioni di operazioni di
pozzo o di operazioni combinate presentate a norma dell'articolo  11,
comma  1,  rispettivamente  lettere  h)  o   i),   sono   considerate
insufficienti per soddisfare le prescrizioni  previste  dal  presente
decreto; 
    b) in situazioni  eccezionali  e  quando  ritiene  che  non  sono
compromessi la sicurezza e la protezione ambientale, abbrevia  l'arco
temporale richiesto tra la presentazione della relazione  sui  grandi
rischi o di altri documenti da presentare a norma dell'articolo 11  e
l'avvio delle operazioni; 
    c) impone all'operatore di adottare le misure  proporzionate  che
essa  ritiene  necessarie  ai  fini  di  garantire   la   conformita'
all'articolo 3, comma 1; 
    d) qualora riscontri che l'operatore non  e'  piu'  in  grado  di
soddisfare i requisiti  previsti  dal  presente  decreto  si  applica
quanto previsto all'articolo 6, comma 2; 
    e) chiede miglioramenti e, se necessario, vieta  la  prosecuzione
dell'esercizio di qualsiasi impianto o parte di esso o  di  qualsiasi
infrastruttura connessa qualora l'esito di un'ispezione,  un  riesame
periodico della  relazione  sui  grandi  rischi  presentata  a  norma
dell'articolo 11, comma 1, lettera e), o modifiche alle comunicazioni
presentate  a  norma  dell'articolo   11,   evidenzino   la   mancata
conformita' con le prescrizioni del presente decreto o l'esistenza di
ragionevoli dubbi riguardo alla sicurezza delle  operazioni  in  mare
nel settore degli idrocarburi o in merito a quella degli impianti.