Art. 18 Poteri del Comitato in relazione alle operazioni sugli impianti 1. Il Comitato: a) vieta l'utilizzo o l'avvio di operazioni di qualsiasi impianto o infrastruttura connessa nei casi in cui le misure proposte nella relazione sui grandi rischi per la prevenzione o la limitazione delle conseguenze degli incidenti gravi o le comunicazioni di operazioni di pozzo o di operazioni combinate presentate a norma dell'articolo 11, comma 1, rispettivamente lettere h) o i), sono considerate insufficienti per soddisfare le prescrizioni previste dal presente decreto; b) in situazioni eccezionali e quando ritiene che non sono compromessi la sicurezza e la protezione ambientale, abbrevia l'arco temporale richiesto tra la presentazione della relazione sui grandi rischi o di altri documenti da presentare a norma dell'articolo 11 e l'avvio delle operazioni; c) impone all'operatore di adottare le misure proporzionate che essa ritiene necessarie ai fini di garantire la conformita' all'articolo 3, comma 1; d) qualora riscontri che l'operatore non e' piu' in grado di soddisfare i requisiti previsti dal presente decreto si applica quanto previsto all'articolo 6, comma 2; e) chiede miglioramenti e, se necessario, vieta la prosecuzione dell'esercizio di qualsiasi impianto o parte di esso o di qualsiasi infrastruttura connessa qualora l'esito di un'ispezione, un riesame periodico della relazione sui grandi rischi presentata a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera e), o modifiche alle comunicazioni presentate a norma dell'articolo 11, evidenzino la mancata conformita' con le prescrizioni del presente decreto o l'esistenza di ragionevoli dubbi riguardo alla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi o in merito a quella degli impianti.