Art. 20 
 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1.  La  disciplina  in  materia  di  intervento  straordinario   di
integrazione salariale e i  relativi  obblighi  contributivi  trovano
applicazione in relazione alle seguenti  imprese,  che  nel  semestre
precedente la data di presentazione della domanda,  abbiano  occupato
mediamente piu' di quindici dipendenti, inclusi gli apprendisti  e  i
dirigenti: 
    a) imprese industriali, comprese quelle edili e affini; 
    b)  imprese  artigiane  che  procedono   alla   sospensione   dei
lavoratori in conseguenza di sospensioni o  riduzioni  dell'attivita'
dell'impresa che esercita l'influsso gestionale prevalente; 
    c) imprese appaltatrici di servizi di mensa o  ristorazione,  che
subiscano una riduzione di attivita' in dipendenza di  situazioni  di
difficolta'  dell'azienda  appaltante,  che  abbiano  comportato  per
quest'ultima il ricorso al trattamento ordinario o  straordinario  di
integrazione salariale; 
    d)  imprese  appaltatrici  di  servizi  di  pulizia,   anche   se
costituite in forma di cooperativa, che subiscano  una  riduzione  di
attivita' in conseguenza della riduzione delle attivita' dell'azienda
appaltante, che abbia  comportato  per  quest'ultima  il  ricorso  al
trattamento straordinario di integrazione salariale; 
    e) imprese dei settori ausiliari del servizio ferroviario, ovvero
del comparto della produzione  e  della  manutenzione  del  materiale
rotabile; 
    f) imprese cooperative di trasformazione di prodotti  agricoli  e
loro consorzi; 
    g) imprese di vigilanza. 
  2.  La  disciplina  in  materia  di  intervento  straordinario   di
integrazione salariale e i  relativi  obblighi  contributivi  trovano
altresi' applicazione in relazione alle  seguenti  imprese,  che  nel
semestre precedente la data di presentazione della  domanda,  abbiano
occupato  mediamente  piu'  di  cinquanta  dipendenti,  inclusi   gli
apprendisti e i dirigenti: 
    a) imprese esercenti attivita' commerciali, comprese quelle della
logistica; 
    b)  agenzie  di  viaggio  e  turismo,  compresi   gli   operatori
turistici. 
  3. La  medesima  disciplina  e  i  medesimi  obblighi  contributivi
trovano applicazione, a prescindere dal  numero  dei  dipendenti,  in
relazione alle categorie seguenti: 
    a) imprese del trasporto  aereo  e  di  gestione  aeroportuale  e
societa'  da   queste   derivate,   nonche'   imprese   del   sistema
aereoportuale; 
    b) partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e
sezioni territoriali, nei limiti di spesa di 8,5 milioni di euro  per
l'anno 2015 e di 11,25 milioni di euro annui  a  decorrere  dall'anno
2016, a  condizione  che  risultino  iscritti  nel  registro  di  cui
all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.  149,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13. 
  4. Nel caso di richieste presentate prima che siano  trascorsi  sei
mesi dal trasferimento di azienda, il requisito relativo alla  classe
dimensionale deve sussistere, per l'impresa subentrante, nel  periodo
decorrente dalla data del predetto trasferimento. 
  5. Si ha influsso gestionale prevalente ai fini di cui al comma  1,
lettera b), quando  in  relazione  ai  contratti  aventi  ad  oggetto
l'esecuzione di opere o la prestazione di servizi o la produzione  di
beni o semilavorati costituenti oggetto dell'attivita'  produttiva  o
commerciale dell'impresa  committente,  la  somma  dei  corrispettivi
risultanti  dalle  fatture  emesse  dall'impresa  destinataria  delle
commesse  nei  confronti  dell'impresa  committente,   acquirente   o
somministrata abbia superato, nel biennio  precedente,  il  cinquanta
per cento del complessivo fatturato dell'impresa  destinataria  delle
commesse,  secondo  quanto  emerge  dall'elenco  dei  clienti  e  dei
fornitori ai sensi dell'articolo 21, comma 1,  del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. 
  6. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 35 e 37 della legge 5
agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni  e  dall'articolo  7,
comma 10-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.  148,  convertito
con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. 
 
          Note all'art. 20: 
              Si riporta l'art. 4,  comma  2,  del  decreto-legge  28
          dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  21   febbraio   2014,   n.   13,   (Abolizione   del
          finanziamento  pubblico  diretto,   disposizioni   per   la
          trasparenza e la democraticita' dei  partiti  e  disciplina
          della  contribuzione  volontaria  e   della   contribuzione
          indiretta in loro favore): 
              "Art. 4. Registro  dei  partiti  politici  che  possono
          accedere ai benefici previsti dal presente decreto 
              (Omissis). 
              2. La Commissione, verificata la presenza nello statuto
          degli elementi indicati all'art. 3, procede  all'iscrizione
          del partito nel registro nazionale,  da  essa  tenuto,  dei
          partiti  politici  riconosciuti  ai  sensi   del   presente
          decreto.". 
              Si riporta l'art. 21, comma  1,  del  decreto-legge  31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2010, e  successive  modificazioni  (Misure
          urgenti in materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di
          competitivita' economica): 
              "Art. 21. Comunicazioni telematiche alla Agenzia  delle
          Entrate 
              1. Con provvedimento del Direttore  dell'Agenzia  delle
          Entrate sono  individuate  modalita'  e  termini,  tali  da
          limitare al massimo l'aggravio per i  contribuenti  per  la
          comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini
          dell'imposta   sul   valore    aggiunto.    L'obbligo    di
          comunicazione   delle   operazioni   rilevanti   ai    fini
          dell'imposta sul valore aggiunto per le quali  e'  previsto
          l'obbligo di emissione della  fattura  e'  assolto  con  la
          trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell'importo
          di tutte le operazioni attive e passive effettuate. Per  le
          sole operazioni per le quali non e' previsto  l'obbligo  di
          emissione della fattura la  comunicazione  telematica  deve
          essere effettuata qualora le  operazioni  stesse  siano  di
          importo  non   inferiore   ad   euro   3.600,   comprensivo
          dell'imposta sul valore aggiunto.  Per  i  soggetti  tenuti
          alle  comunicazioni  di  cui  all'art.  11,  comma  2,  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,  le
          comunicazioni sono dovute limitatamente alle fatture emesse
          o ricevute per operazioni diverse  da  quelle  inerenti  ai
          rapporti oggetto di  segnalazione  ai  sensi  dell'art.  7,
          commi quinto e sesto,  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. Per l'omissione delle
          comunicazioni, ovvero per la loro  effettuazione  con  dati
          incompleti o non veritieri si applica la  sanzione  di  cui
          all'art. 11 del decreto legislativo 18  dicembre  1997,  n.
          471.". 
              Si riportano gli articoli 35 e 37 della legge 5  agosto
          1981, n. 416, e successive modificazioni (Disciplina  delle
          imprese editrici e provvidenze per l'editoria): 
              "Art. 35.  Trattamento  straordinario  di  integrazione
          salariale. 
              Il trattamento straordinario di integrazione  salariale
          di cui all'art. 2, quinto  comma,  della  legge  12  agosto
          1977, n. 675, e successive modificazioni, e' esteso, con le
          modalita'  previste  per  gli  impiegati,  ai   giornalisti
          professionisti, ai pubblicisti e ai  praticanti  dipendenti
          da imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici  e
          di agenzie di stampa a diffusione  nazionale,  sospesi  dal
          lavoro per le cause indicate nella norma citata. 
              L'importo del trattamento di integrazione salariale non
          puo'   essere   superiore   al   trattamento   massimo   di
          integrazione   salariale   previsto   per   i    lavoratori
          dell'industria. 
              Il trattamento straordinario di integrazione  salariale
          puo' essere erogato ai dipendenti delle imprese editrici  o
          stampatrici di  giornali  quotidiani  e  delle  agenzie  di
          stampa di cui al secondo comma dell'art. 27,  anche  al  di
          fuori dei casi previsti dall'art. 2, quinto comma, della L.
          12 agosto 1977, n. 675, in tutti i casi di crisi  aziendale
          nei quali si renda necessaria una riduzione  del  personale
          ai  fini  del  risanamento  dell'impresa  e,  nei  casi  di
          cessazione dell'attivita' aziendale, anche in  costanza  di
          fallimento. 
              Il Ministro del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,
          esperite le procedure previste dalle leggi vigenti,  adotta
          i provvedimenti di concessione del trattamento indicato nei
          commi precedenti  per  periodi  semestrali  consecutivi  e,
          comunque, non  superiori  complessivamente  a  ventiquattro
          mesi. Sono applicabili a tali periodi  le  disposizioni  di
          cui agli articoli 3 e 4 della legge 20 maggio 1975, n. 164. 
              Alla corresponsione  del  trattamento  previsto  per  i
          giornalisti  dal  presente  articolo  provvede   l'Istituto
          nazionale di previdenza dei giornalisti italiani  «Giovanni
          Amendola» (INPGI)." 
              "Art. 37. Esodo e prepensionamento. 
              1. Ai lavoratori di cui ai precedenti articoli e'  data
          facolta' di optare, entro sessanta  giorni  dall'ammissione
          al trattamento di cui all'art. 35 ovvero,  nel  periodo  di
          godimento del trattamento medesimo, entro  sessanta  giorni
          dal maturare delle condizioni  di  anzianita'  contributiva
          richiesta, per i seguenti trattamenti: 
              a)  per  i  lavoratori  poligrafici,  limitatamente  al
          numero di unita' ammesse dal Ministero del lavoro  e  della
          previdenza sociale: trattamento di pensione per coloro  che
          possano   far   valere   nella    assicurazione    generale
          obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti
          almeno 35 anni di anzianita' contributiva a  decorrere  dal
          1° gennaio 2014,  36  anni  di  anzianita'  contributiva  a
          decorrere dal 1° gennaio  2016  e  37  anni  di  anzianita'
          contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2018; i periodi  di
          sospensione per i quali e' ammesso il trattamento di cui al
          citato art. 35 sono riconosciuti  utili  d'ufficio  secondo
          quanto previsto dalla presente lettera; 
              b) per i giornalisti professionisti iscritti all'INPGI,
          dipendenti dalle imprese editrici di  giornali  quotidiani,
          di giornali periodici e di agenzie di stampa  a  diffusione
          nazionale, limitatamente al numero di  unita'  ammesso  dal
          Ministero  del  lavoro,  della  salute  e  delle  politiche
          sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
          finanze, a seguito di accordi recepiti in sede di Ministero
          del lavoro, della salute e delle politiche  sociali,  sulla
          base delle risorse finanziarie e disponibili e per  i  soli
          casi di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza  di
          crisi aziendale: anticipata liquidazione della pensione  di
          vecchiaia al cinquantottesimo anno di eta', nei casi in cui
          siano stati maturati almeno  diciotto  anni  di  anzianita'
          contributiva, con integrazione a carico dell'INPGI medesimo
          del  requisito  contributivo  previsto  dal  secondo  comma
          dell'art. 4 del regolamento adottato dall'INPGI e approvato
          con decreto interministeriale 24 luglio  1995,  di  cui  e'
          data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n.  234  del  6
          ottobre 1995. 
              1-bis.  L'onere  annuale  sostenuto  dall'INPGI  per  i
          trattamenti di pensione anticipata,  di  cui  al  comma  1,
          lettera b), pari a 10 milioni di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2009, e' posto a carico del bilancio dello Stato.
          L'INPGI presenta annualmente al Ministero del lavoro, della
          salute  e  delle  politiche   sociali   la   documentazione
          necessaria al fine di  ottenere  il  rimborso  degli  oneri
          fiscalizzati.  Al   compimento   dell'eta'   prevista   per
          l'accesso al trattamento di pensione di vecchiaia ordinaria
          da parte dei beneficiari dei trattamenti di  cui  al  primo
          periodo, l'onere conseguente e' posto a carico del bilancio
          dell'INPGI,  fatta  eccezione  per  la  quota  di  pensione
          connessa agli scivoli contributivi, riconosciuti fino ad un
          massimo di cinque  annualita',  che  rimane  a  carico  del
          bilancio dello Stato. 
              2. L'integrazione contributiva a carico  dell'INPGI  di
          cui alla lettera b) del comma 1 non puo' essere superiore a
          cinque anni. Per  i  giornalisti  che  abbiano  compiuto  i
          sessanta  anni  di  eta',  l'anzianita'   contributiva   e'
          maggiorata di un periodo non superiore alla differenza  fra
          i  sessantacinque  anni  di  eta'   e   l'eta'   anagrafica
          raggiunta, ferma restando la non  superabilita'  del  tetto
          massimo di 360  contributi  mensili.  Non  sono  ammessi  a
          fruire  dei  benefici  i  giornalisti  che  risultino  gia'
          titolari di pensione a carico  dell'assicurazione  generale
          obbligatoria  o  di  forme   sostitutive,   esonerative   o
          esclusive  della  medesima.   I   contributi   assicurativi
          riferiti a  periodi  lavorativi  successivi  all'anticipata
          liquidazione della pensione di vecchiaia  sono  riassorbiti
          dall'INPGI  fino  alla  concorrenza   della   maggiorazione
          contributiva riconosciuta al giornalista. 
              3. La  Cassa  per  l'integrazione  dei  guadagni  degli
          operai    dell'industria    corrisponde    alla    gestione
          pensionistica  una  somma   pari   all'importo   risultante
          dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore  per
          la  gestione   medesima   sull'importo   che   si   ottiene
          moltiplicando per i mesi di  anticipazione  della  pensione
          l'ultima  retribuzione   percepita   da   ogni   lavoratore
          interessato rapportati al mese. I contributi versati  dalla
          Cassa integrazione guadagni sono  iscritti  per  due  terzi
          nella  contabilita'  separata  relativa   agli   interventi
          straordinari e per il rimanente  terzo  a  quella  relativa
          agli interventi ordinari. 
              4. Agli effetti del cumulo del trattamento di  pensione
          di  cui  al  presente  articolo  con  la  retribuzione   si
          applicano le norme relative alla pensione di anzianita'. 
              5. Il  trattamento  di  pensione  di  cui  al  presente
          articolo non e' compatibile con  le  prestazioni  a  carico
          dell'assicurazione contro la disoccupazione.". 
              Si riporta l'art. 7, comma 10-ter del decreto-legge  20
          maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge  19  luglio  1993,  n.  236:  (Interventi  urgenti  a
          sostegno dell'occupazione): 
              "Art.  7.  Norme  in  materia  di  cassa   integrazione
          guadagni. 
              (Omissis). 
              10-ter. Per i dipendenti delle aziende commissariate in
          base al D.L.  30  gennaio  1979,  n.  26,  convertito,  con
          modificazioni, dalla L. 3 aprile 1979,  n.  95,  la  durata
          dell'intervento della cassa integrazione  straordinaria  e'
          equiparata  al  termine  previsto   per   l'attivita'   del
          commissario.".