Art. 22 
 
 
                               Durata 
 
  1. Per la causale di riorganizzazione aziendale di cui all'articolo
21,  comma  1,  lettera  a),  e  relativamente  a   ciascuna   unita'
produttiva, il trattamento straordinario  di  integrazione  salariale
puo' avere una durata massima di 24 mesi, anche continuativi,  in  un
quinquennio mobile. 
  2. Per la causale di crisi aziendale di cui all'articolo 21,  comma
1, lettera b), e  relativamente  a  ciascuna  unita'  produttiva,  il
trattamento straordinario di integrazione salariale  puo'  avere  una
durata  massima  di  12   mesi,   anche   continuativi.   Una   nuova
autorizzazione non puo' essere concessa  prima  che  sia  decorso  un
periodo  pari  a  due  terzi  di  quello  relativo  alla   precedente
autorizzazione. 
  3. Per la causale di contratto di solidarieta' di cui  all'articolo
21,  comma  1,  lettera  c),  e  relativamente  a   ciascuna   unita'
produttiva, il trattamento straordinario  di  integrazione  salariale
puo' avere una durata massima di 24 mesi, anche continuativi,  in  un
quinquennio mobile. Alle condizioni previste dal comma 5,  la  durata
massima puo' raggiungere 36 mesi, anche continuativi, nel quinquennio
mobile. 
  4. Per le causali di riorganizzazione aziendale e crisi  aziendale,
possono essere autorizzate sospensioni del lavoro soltanto nel limite
dell'80  per  cento  delle  ore  lavorabili  nell'unita'   produttiva
nell'arco di tempo di cui al programma autorizzato. 
  5. Ai fini del calcolo della  durata  massima  complessiva  di  cui
all'articolo 4, comma 1, la durata dei trattamenti per la causale  di
contratto di solidarieta' viene computata nella  misura  della  meta'
per la parte non eccedente i 24  mesi  e  per  intero  per  la  parte
eccedente. 
  6. La disposizione di cui al comma 5 non si  applica  alle  imprese
edili e affini.