Art. 29
Riordino degli incentivi
1. L'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, e'
abrogato. Sono fatti salvi gli effetti in relazione alle assunzioni e
trasformazioni intervenute prima dell'entrata in vigore del presente
decreto, fino a completa fruizione degli incentivi spettanti.
2. Presso il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del
2008, viene creato un apposito piano gestionale per il finanziamento
di politiche attive del lavoro.
3. Sul piano gestionale di cui al comma 2 affluiscono le seguenti
risorse:
a) le risorse di cui all'articolo 1, comma 12, del decreto-legge
n. 76 del 2013, relative agli anni 2015 e 2016;
b) le risorse di cui all'articolo 32, comma 5.
Note all'art. 29:
Per il testo dell'articolo 18 del citato decreto-legge
n. 185 del 2008, si vedano le note all'articolo 5.
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 12, del
decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76
(Primi interventi urgenti per la promozione
dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione
sociale, nonche' in materia di Imposta sul valore aggiunto
(IVA) e altre misure finanziarie urgenti), convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99:
"Art. 1. Incentivi per nuove assunzioni a tempo
indeterminato di lavoratori giovani.
(Omissis).
12. Le risorse di cui al comma 1, destinate al
finanziamento dell'incentivo straordinario di cui al
medesimo comma, sono determinate:
a) nella misura di 100 milioni di euro per l'anno 2013,
150 milioni di euro per l'anno 2014, 150 milioni di euro
per l'anno 2015 e 100 milioni di euro per l'anno 2016, per
le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata,
Calabria, Sardegna e Sicilia, a valere sulla corrispondente
riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di
cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 gia' destinate ai
Programmi operativi 2007/2013, nonche', per garantirne il
tempestivo avvio, alla rimodulazione delle risorse del
medesimo Fondo di rotazione gia' destinate agli interventi
del Piano di Azione Coesione, ai sensi dell'articolo 23,
comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, previo
consenso, per quanto occorra, della Commissione europea. Le
predette risorse sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate alle finalita' di cui al
presente articolo ai sensi del comma 13;
b) nella misura di 48 milioni di euro per l'anno 2013,
98 milioni di euro per l'anno 2014, 98 milioni di euro per
l'anno 2015 e 50 milioni di euro per l'anno 2016, per le
restanti regioni.".