Art. 30
Repertorio nazionale degli incentivi all'occupazione
1. Allo scopo di assicurare la trasparenza e il coordinamento degli
incentivi all'occupazione, e' istituito, presso l'ANPAL, il
repertorio nazionale degli incentivi occupazionali e del lavoro,
contenente, in relazione a ciascuno schema incentivante, almeno le
seguenti informazioni:
a) categorie di lavoratori interessati;
b) categorie di datori di lavoro interessati;
c) modalita' di corresponsione dell'incentivo;
d) importo e durata dell'incentivo;
e) ambito territoriale interessato;
f) conformita' alla normativa in materia di aiuti di stato.
2. Ai fini del presente decreto costituiscono incentivi
all'occupazione i benefici normativi o economici riconosciuti ai
datori di lavoro in relazione all'assunzione di specifiche categorie
di lavoratori.
3. Le regioni e le province autonome che intendano prevedere un
incentivo all'occupazione ne danno comunicazione all'ANPAL.
4. Allo scopo di assicurare la massima trasparenza e la riduzione
degli oneri amministrativi, i benefici economici connessi ad un
incentivo all'occupazione sono riconosciuti di regola mediante
conguaglio sul versamento dei contributi previdenziali.