Art. 32
Incentivi per il contratto di apprendistato per la qualifica, il
diploma e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di
alta formazione e ricerca
1. A titolo sperimentale, per le assunzioni con contratto di
apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma
di istruzione secondaria superiore e il certificato di
specializzazione tecnica superiore a decorrere dalla data di entrata
in vigore del presente provvedimento e fino al 31 dicembre 2016, si
applicano i seguenti benefici:
a) non trova applicazione il contributo di licenziamento di cui
all'articolo 2, commi 31 e 32, della legge n. 92 del 2012;
b) l'aliquota contributiva del 10 per cento di cui all'articolo
1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' ridotta al 5
per cento;
c) e' riconosciuto lo sgravio totale dei contributi a carico del
datore di lavoro di finanziamento dell'ASpI di cui all'articolo 42,
comma 6, lettera f), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e
dello 0,30 per cento, previsto dall'articolo 25 della legge n. 845
del 1978.
2. Agli incentivi di cui al comma 1 non si applica la previsione di
cui all'articolo 47, comma 7, del decreto legislativo n. 81 del 2015.
3. Ai sensi degli articoli 41, comma 3, e 43, comma 1, del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di disciplina organica
dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di
mansioni, a titolo sperimentale, per gli anni 2015 e 2016 le risorse
di cui di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge n.
144 del 1999, sono incrementate di 27 milioni di euro per ciascuna
annualita' da destinare al finanziamento dei percorsi formativi degli
anni 2015/2016 e 2016/2017 rivolti all'apprendistato per la qualifica
e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria
superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, e
dei percorsi formativi rivolti all'alternanza scuola lavoro ai sensi
dell'articolo 1, comma 7, lettera d), della legge n. 183 del 2014 e
del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77. La sperimentazione di
cui al primo periodo del presente comma e' finalizzata a elaborare
modelli per l'occupazione dei giovani di cui all'articolo 43, comma
1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 ed e' promossa dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, d'intesa
con le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche
avvalendosi degli enti di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40, nei
limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma da
destinare prioritariamente ai percorsi di formazione nell'ambito del
sistema di istruzione e formazione professionale.
4. All'articolo 22, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183,
le parole da «di cui il 50 per cento» fino alla fine del comma sono
soppresse.
5. All'articolo 6 della legge 8 marzo 2000, n. 53 il comma 4 e'
abrogato. Le conseguenti relative risorse, pari a 7.500.000 euro per
l'anno 2015 e a 14.993.706,97 euro annui a decorrere dal 2016,
restano a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di
cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2 ed affluiscono al piano gestionale di cui
all'articolo 29, comma 2.
6. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo,
pari a 27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 per
quanto attiene al comma 3 e valutati in 0,5 milioni di euro per
l'anno 2015, 6,2 milioni di euro per l'anno 2016, 10,7 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, 5,4 milioni di euro per
l'anno 2019, 0,1 milioni di euro per l'anno 2020 per quanto attiene
ai commi 1 e 2,si provvede:
a) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2015 mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2016 mediante
corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e
formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2;
c) quanto a 7,5 milioni di euro per l'anno 2015, 13,2 milioni di
euro per l'anno 2016, 10,7 milioni di euro per ciascuno degli anni
2017 e 2018, 5,4 milioni di euro per l'anno 2019 e 0,1 milioni di
euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione degli
stanziamenti di cui all'articolo 29, comma 3.
7. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12 della legge 31 dicembre
2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze e il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi del
sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 92 del 2012, provvedono al
monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalla disposizione di
cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. Nel caso in cui si
verifichino, o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto
alle previsioni delle minori relative entrate, il Ministro
dell'economia e delle finanze provvede, sentito il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto alla
rideterminazione dei benefici contributivi di cui al comma 1.
8. Per gli anni 2016 e 2017, per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli allievi
iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione
professionale curati dalle istituzioni formative e dagli istituti
scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l'erogazione dei
percorsi di istruzione e formazione professionale, e' dovuto, in via
sperimentale e limitatamente al predetto biennio, un premio speciale
unitario ai sensi dell'articolo 42 del T.U. 1124/1965. Con Decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INAIL, sono
stabiliti l'ammontare del premio speciale e le modalita' di
applicazione tali da assicurare anche il rigoroso rispetto del limite
di spesa di cui al quarto periodo del presente comma. Ai fini della
determinazione del premio e del suo aggiornamento annuo si fa
riferimento al minimale giornaliero di rendita. Per favorire
l'integrazione scuola-lavoro, nel calcolo per la determinazione del
predetto premio speciale unitario non si tiene conto dei maggiori
oneri inerenti i rischi lavorativi per i periodi di formazione svolti
negli ambienti di lavoro nel limite massimo di minori entrate per
premi per l'INAIL pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni
2016 e 2017, in relazione alle quali e' previsto un trasferimento di
pari importo all'ente da parte del bilancio dello Stato. Ai relativi
oneri pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 si
provvede:
a) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2016 e a 5 milioni di
euro per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione del fondo di
cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2016 mediante
corrispondente riduzione degli stanziamenti di cui all'articolo 29,
comma 3;
c) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2016 mediante
corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e
formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Note all'art. 32:
Per il testo dell'articolo 2 della citata legge n. 92
del 2012, si vedano le note all'articolo 21.
Si riporta l'articolo 1, comma 773, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2007):
" Art. 1. (Omissis).
773. Con effetto sui periodi contributivi maturati a
decorrere dal 1° gennaio 2007 la contribuzione dovuta dai
datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non
artigiani e' complessivamente rideterminata nel 10 per
cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, e' stabilita la ripartizione
del predetto contributo tra le gestioni previdenziali
interessate. Le disposizioni di cui al presente comma si
applicano anche con riferimento agli obblighi contributivi
previsti dalla legislazione vigente in misura pari a quella
degli apprendisti. Con riferimento ai periodi contributivi
di cui al presente comma viene meno per le regioni
l'obbligo del pagamento delle somme occorrenti per le
assicurazioni in favore degli apprendisti artigiani di cui
all'articolo 16 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Per i
datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di
addetti pari o inferiore a nove la predetta complessiva
aliquota del 10 per cento a carico dei medesimi datori di
lavoro e' ridotta in ragione dell'anno di vigenza del
contratto e limitatamente ai soli contratti di
apprendistato di 8,5 punti percentuali per i periodi
contributivi maturati nel primo anno di contratto e di 7
punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel
secondo anno di contratto, restando fermo il livello di
aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi
maturati negli anni di contratto successivi al secondo. A
decorrere dal 1° gennaio 2007 ai lavoratori assunti con
contratto di apprendistato ai sensi del capo I del titolo
VI del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e
successive modificazioni, sono estese le disposizioni in
materia di indennita' giornaliera di malattia secondo la
disciplina generale prevista per i lavoratori subordinati e
la relativa contribuzione e' stabilita con il decreto di
cui al secondo periodo del presente comma.".
Si riporta l'articolo 42, comma 6, del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei
contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di
mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10
dicembre 2014, n. 183.):
"Art. 42. Disciplina generale
(Omissis).
6. Per gli apprendisti l'applicazione delle norme sulla
previdenza e assistenza sociale obbligatoria si estende
alle seguenti forme:
a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali;
b) assicurazione contro le malattie;
c) assicurazione contro l'invalidita' e vecchiaia;
d) maternita';
e) assegno familiare;
f) assicurazione sociale per l'impiego, in relazione
alla quale, in aggiunta a quanto previsto in relazione al
regime contributivo per le assicurazioni di cui alle
precedenti lettere, ai sensi della disciplina di cui
all'articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, con effetto sui periodi contributivi maturati a
decorrere dal 1°gennaio 2013 e' dovuta dai datori di lavoro
per gli apprendisti artigiani e non artigiani una
contribuzione pari all'1,31 per cento della retribuzione
imponibile ai fini previdenziali, con riferimento alla
quale non operano le disposizioni di cui all'articolo 22,
comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.".
Si riporta l'articolo 25 della citata legge n. 845 del
1978 (Legge-quadro in materia di formazione professionale):
"Art. 25. Istituzione di un Fondo di rotazione.
Per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo e al
Fondo regionale europeo dei progetti realizzati dagli
organismi di cui all'articolo precedente, e' istituito,
presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
con l'amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio,
ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n.
1041 , un Fondo di rotazione.
Per la costituzione del Fondo di rotazione, la cui
dotazione e' fissata in lire 100 miliardi, si provvede a
carico del bilancio dello Stato con l'istituzione di un
apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno
1979.
A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio
1979, le aliquote contributive di cui ai numeri da 1) a 5)
dell'articolo 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 ,
convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974,
n. 114, e modificato dall'articolo 11 della legge 3 giugno
1975, n. 160 , sono ridotte:
1) dal 4,45 al 4,15 per cento;
2) dal 4,45 al 4,15 per cento;
3) dal 3,05 al 2,75 per cento;
4) dal 4,30 al 4 per cento;
5) dal 6,50 al 6,20 per cento.
Con la stessa decorrenza l'aliquota del contributo
integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro
la disoccupazione involontaria ai sensi dell'articolo 12
della legge 3 giugno 1975, n. 160 , e' aumentata in misura
pari allo 0,30 per cento delle retribuzioni soggette
all'obbligo contributivo.
I due terzi delle maggiori entrate derivanti
dall'aumento contribuitivo di cui al precedente comma
affluiscono al Fondo di rotazione. Il versamento delle
somme dovute al Fondo e' effettuato dall'Istituto nazionale
della previdenza sociale con periodicita' trimestrale.
La parte di disponibilita' del Fondo di rotazione non
utilizzata al termine di ogni biennio, a partire da quello
successivo alla data di entrata in vigore della presente
legge, rimane acquisita alla gestione per l'assicurazione
obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.
Alla copertura dell'onere di lire 100 miliardi,
derivante dall'applicazione della presente legge
nell'esercizio finanziario 1979, si fara' fronte mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo
9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero
del tesoro per l'anno finanziario anzidetto.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Le somme di cui ai commi precedenti affluiscono in
apposito conto corrente infruttifero aperto presso la
tesoreria centrale e denominato «Ministero del lavoro e
della previdenza sociale - somme destinate a promuovere
l'accesso al Fondo sociale europeo dei progetti realizzati
dagli organismi di cui all'articolo 8 della decisione del
consiglio delle Comunita' europee numero 71/66/CEE del 1°
febbraio 1971, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del
20 dicembre 1977».".
Si riporta l'articolo 47, comma 7, del citato decreto
legislativo n. 81 del 2015:
"Art. 47. Disposizioni finali
(Omissis).
7. I benefici contributivi in materia di previdenza e
assistenza sociale sono mantenuti per un anno dalla
prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo
di apprendistato, con esclusione dei lavoratori assunti ai
sensi del comma 4 del presente articolo.".
Si riportano gli articoli 41, comma 3, 43, comma 1, del
citato decreto legislativo n. 81 del 2015:
" Art. 41. Definizione
(Omissis).
3. L'apprendistato per la qualifica e il diploma
professionale, il diploma di istruzione secondaria
superiore e il certificato di specializzazione tecnica
superiore e quello di alta formazione e ricerca integrano
organicamente, in un sistema duale, formazione e lavoro,
con riferimento ai titoli di istruzione e formazione e alle
qualificazioni professionali contenuti nel Repertorio
nazionale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16
gennaio 2013, n. 13, nell'ambito del Quadro europeo delle
qualificazioni."
"Art. 43. Apprendistato per la qualifica e il diploma
professionale, il diploma di istruzione secondaria
superiore e il certificato di specializzazione tecnica
superiore
1. L'apprendistato per la qualifica e il diploma
professionale e il certificato di specializzazione tecnica
superiore e' strutturato in modo da coniugare la formazione
effettuata in azienda con l'istruzione e la formazione
professionale svolta dalle istituzioni formative che
operano nell'ambito dei sistemi regionali di istruzione e
formazione sulla base dei livelli essenziali delle
prestazioni di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005,
n. 226, e di quelli di cui all'articolo 46.".
Per il testo dell'articolo 68, comma 4, della citata
legge n. 144 del 1999, si vedano le note all'articolo 5.
Per il testo dell'articolo 1, comma 7, della citata
legge n. 183 del 2014, si vedano le note all'articolo 4.
Il testo del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77
(Definizione delle norme generali relative all'alternanza
scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della L. 28 marzo
2003, n. 53), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5
maggio 2005, n. 103.
Il testo della legge 14 febbraio 1987, n. 40 (Norme per
la copertura delle spese generali di amministrazione degli
enti privati gestori di attivita' formative), e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 1987, n. 45.
Si riporta l'articolo 22, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 183 del 2011, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 22. Apprendistato, contratto di inserimento
donne, part-time, telelavoro, incentivi fiscali e
contributivi.
1. A decorrere dall'anno 2012 il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali con proprio decreto destina
annualmente, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo
68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n.
144, e successive modificazioni, una quota non superiore a
200 milioni di euro alle attivita' di formazione
nell'esercizio dell'apprendistato.".
Si riporta l'articolo 6 della legge 8 marzo 2000, n. 53
(Disposizioni per il sostegno della maternita' e della
paternita', per il diritto alla cura e alla formazione e
per il coordinamento dei tempi delle citta'), come
modificato dal presente decreto:
"Art. 6. Congedi per la formazione continua.
1. I lavoratori, occupati e non occupati, hanno diritto
di proseguire i percorsi di formazione per tutto l'arco
della vita, per accrescere conoscenze e competenze
professionali. Lo Stato, le regioni e gli enti locali
assicurano un'offerta formativa articolata sul territorio
e, ove necessario, integrata, accreditata secondo le
disposizioni dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997,
n. 196, e successive modificazioni, e del relativo
regolamento di attuazione. L'offerta formativa deve
consentire percorsi personalizzati, certificati e
riconosciuti come crediti formativi in ambito nazionale ed
europeo. La formazione puo' corrispondere ad autonoma
scelta del lavoratore ovvero essere predisposta
dall'azienda, attraverso i piani formativi aziendali o
territoriali concordati tra le parti sociali in coerenza
con quanto previsto dal citato articolo 17 della legge n.
196 del 1997, e successive modificazioni.
2. La contrattazione collettiva di categoria, nazionale
e decentrata, definisce il monte ore da destinare ai
congedi di cui al presente articolo, i criteri per
l'individuazione dei lavoratori e le modalita' di orario e
retribuzione connesse alla partecipazione ai percorsi di
formazione.
3. Gli interventi formativi che rientrano nei piani
aziendali o territoriali di cui al comma 1 possono essere
finanziati attraverso il fondo interprofessionale per la
formazione continua, di cui al regolamento di attuazione
del citato articolo 17 della legge n. 196 del 1997.
4. (Abrogato).".
Per il testo dell'articolo 18, comma 1, del citato
decreto-legge, n. 185 del 2008, si vedano note all'articolo
5.
Si riporta l'articolo 1, comma 107, della legge 23
dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge di
stabilita' 2015):
"Art. 1. (Omissis).
107. Per fare fronte agli oneri derivanti
dall'attuazione dei provvedimenti normativi di riforma
degli ammortizzatori sociali, ivi inclusi gli
ammortizzatori sociali in deroga, dei servizi per il lavoro
e delle politiche attive, di quelli in materia di riordino
dei rapporti di lavoro e dell'attivita' ispettiva e di
tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di
lavoro, nonche' per fare fronte agli oneri derivanti
dall'attuazione dei provvedimenti normativi volti a
favorire la stipula di contratti a tempo indeterminato a
tutele crescenti, al fine di consentire la relativa
riduzione di oneri diretti e indiretti, e' istituito nello
stato di previsione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali un apposito fondo, con una dotazione di
2.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e
di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2017.".
Si riporta l'articolo 17, comma 12, della legge 31
dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza
pubblica):
"Art. 17. Copertura finanziaria delle leggi
(Omissis).
12. La clausola di salvaguardia di cui al comma 1 deve
essere effettiva e automatica. Essa deve indicare le misure
di riduzione delle spese o di aumenti di entrata, con
esclusione del ricorso ai fondi di riserva, nel caso si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti
rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della
copertura finanziaria. In tal caso, sulla base di apposito
monitoraggio, il Ministro dell'economia e delle finanze
adotta, sentito il Ministro competente, le misure indicate
nella clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere con
apposita relazione. La relazione espone le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri autorizzati dalle predette leggi.".
Si riporta l'articolo 1, comma 2, della citata legge,
n. 92 del 2012;
"Art. 1. Disposizioni generali, tipologie contrattuali
e disciplina in tema di flessibilita' in uscita e tutele
del lavoratore.
(Omissis).
2. Al fine di monitorare lo stato di attuazione degli
interventi e delle misure di cui alla presente legge e di
valutarne gli effetti sull'efficienza del mercato del
lavoro, sull'occupabilita' dei cittadini, sulle modalita'
di entrata e di uscita nell'impiego, e' istituito presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in
collaborazione con le altre istituzioni competenti, un
sistema permanente di monitoraggio e valutazione basato su
dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
e da altri soggetti del Sistema statistico nazionale
(Sistan). Al sistema concorrono altresi' le parti sociali
attraverso la partecipazione delle organizzazioni
maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori
di lavoro e dei lavoratori.".
Si riporta l'articolo 42 del T.U. 1124/1965 (Testo
unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali):
"Art. 42.
Per quelle lavorazioni, rispetto alle quali esistano,
in dipendenza della loro natura o delle modalita' di
svolgimento o di altre circostanze, difficolta' per la
determinazione del premio di assicurazione nei modi di cui
all'articolo precedente, sono approvati, con decreto del
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su delibera
dell'Istituto assicuratore, premi speciali unitari in base
ad altri elementi idonei quali il numero delle persone, la
durata della lavorazione, il numero delle macchine, la
quantita' di carburante utilizzato, tenuto conto del
disposto di cui al secondo comma dell'art. 39.".