Art. 12
Disposizioni transitorie
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore a
decorrere dal 1° gennaio 2016, ad eccezione dell'articolo 9, comma 1,
lettere ee), gg) e hh) che entrano in vigore dal 1° giugno 2016,
nonche' di quella prevista dal comma 5 che entra in vigore dalla data
di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
2. Fino all'approvazione dei decreti previsti dagli articoli 12,
comma 4, e 69, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
546, come modificati dall'articolo 10 del presente decreto, restano
applicabili le disposizioni previgenti di cui ai predetti articoli 12
e 69.
3. Le disposizioni contenute nel comma 3 dell'articolo 16-bis del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come modificati
dall'articolo 10 del presente decreto, si applicano con decorrenza e
modalita' previste dai decreti di cui all'articolo 3, comma 3, del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013,
n. 163.
4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, comma 1 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come sostituito dal comma 1,
lettera a), dell'articolo 11 agli incarichi in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto, si tiene conto anche del
periodo maturato alla medesima data nelle relative funzioni.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2015, i procedimenti giurisdizionali
pendenti al 31 dicembre 2014 dinanzi alla cessata Commissione
tributaria centrale proseguono innanzi alla Commissione tributaria
regionale del Lazio.
Note all'art. 12:
I testi vigenti dell'articolo 12, comma 4,
dell'articolo 69, comma 2, e dell'articolo 16-bis comma 3,
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono
citati in nota all'articolo 9 del presente decreto.
Il testo vigente dell'articolo 3, comma 3, del decreto
ministeriale 23 dicembre 2013, n. 163, e' il seguente:
"Art. 3. (Sistema Informativo della Giustizia
Tributaria (S.I.Gi.T.)
(Omissis).
3. Con uno o piu' decreti del Ministero dell'economia e
delle finanze, sentiti l'Agenzia per l'Italia Digitale e,
limitatamente ai profili inerenti alla protezione dei dati
personali, il Garante per la protezione dei dati personali,
sono individuate le regole tecnico-operative per le
operazioni relative all'abilitazione al S.I.Gi.T., alla
costituzione in giudizio mediante deposito, alla
comunicazione e alla notificazione, alla consultazione e al
rilascio di copie del fascicolo informatico,
all'assegnazione dei ricorsi e all'accesso dei soggetti di
cui al comma 2 del presente articolo, nonche' alla
redazione e deposito delle sentenze, dei decreti e delle
ordinanze. Con i medesimi decreti sono stabilite le regole
tecnico-operative finalizzate all'archiviazione e alla
conservazione dei documenti informatici, in conformita' a
quanto disposto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, e successive modificazioni e integrazioni.".
Il testo vigente dell'articolo 16, comma 1, della legge
11 marzo 2014, n. 23, e' il seguente:
"Art. 16. (Disposizioni finanziarie)
1. Dall'attuazione della delega di cui all'articolo 1
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, ne' un aumento della pressione fiscale
complessiva a carico dei contribuenti. In considerazione
della complessita' della materia trattata e
dell'impossibilita' di procedere alla determinazione degli
eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di
decreto legislativo la relazione tecnica di cui
all'articolo 1 comma 6, evidenzia i suoi effetti sui saldi
di finanza pubblica. Qualora uno o piu' decreti legislativi
determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino
compensazione nel proprio ambito, si provvede ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009
ovvero mediante compensazione con le risorse finanziarie
recate dai decreti legislativi adottati ai sensi della
presente legge, presentati prima o contestualmente a quelli
che comportano i nuovi o maggiori oneri. A tal fine le
maggiori entrate confluiscono in un apposito fondo
istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze.
(Omissis).".