Art. 10
Trasmissione delle informazioni
e dei piani di risoluzione di gruppo
1. La capogruppo trasmette alla Banca d'Italia le informazioni
richieste in conformita' dell'articolo 9. Le informazioni riguardano
tutti i soggetti cui il piano di risoluzione si riferisce.
2. La Banca d'Italia trasmette le informazioni acquisite a norma
del comma 1 all'ABE, nonche', in caso di gruppo con componenti aventi
sede legale in altri Stati membri:
a) alle autorita' di risoluzione delle societa' controllate;
b) alle autorita' di risoluzione degli altri Stati membri in cui
sono stabilite succursali significative, per quanto attiene alle
succursali;
c) ove rilevanti, alle autorita' competenti rappresentate nei
collegi delle autorita' di vigilanza o con le quali e' stato
stipulato un accordo di coordinamento e cooperazione; e
d) alle autorita' di risoluzione degli altri Stati membri in cui
hanno sede legale le societa' diverse da una banca o una SIM, che
controllano una banca.
3. Le informazioni trasmesse alle autorita' di cui al comma 2,
lettere a), b), c), nonche' alle autorita' competenti delle societa'
controllate comprendono almeno tutte le informazioni riguardanti la
societa' controllata o la succursale significativa di loro rispettiva
competenza. Le informazioni fornite all'ABE comprendono tutte le
informazioni d'interesse dell'ABE in relazione ai piani di
risoluzione di gruppo. Le informazioni relative a societa'
controllate aventi sede legale in Stati terzi sono trasmesse previo
consenso dell'autorita' competente o di risoluzione interessata.
4. I piani di risoluzione e i piani di risoluzione di gruppo,
nonche' ogni loro eventuale modifica, sono trasmessi alle autorita'
competenti interessate.
5. Alla banca interessata e' trasmessa una sintesi degli elementi
fondamentali del piano.