Art. 11
Piani di risoluzione in forma semplificata
1. La Banca d'Italia puo', con provvedimenti di carattere generale
o particolare, prevedere modalita' semplificate di adempimento degli
obblighi stabiliti dal presente Capo, avendo riguardo alle possibili
conseguenze del dissesto della banca o del gruppo in considerazione
delle loro caratteristiche, ivi inclusi le dimensioni, la
complessita' operativa, la struttura societaria, lo scopo
mutualistico, l'adesione a un sistema di tutela istituzionale.