Art. 7
Piani di risoluzione individuali
1. La Banca d'Italia predispone, sentita la Banca Centrale Europea
se questa e' l'autorita' competente, un piano di risoluzione per
ciascuna banca non sottoposta a vigilanza su base consolidata. Se la
banca ha una o piu' succursali significative in altri Stati membri,
sono sentite anche le autorita' di risoluzione di quegli Stati.
2. Fatto salvo l'articolo 11, il piano e' preparato in base alle
informazioni fornite ai sensi dell'articolo 9 e prevede le modalita'
per l'applicazione alla banca delle misure e dei poteri da attivare
in caso di risoluzione secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia,
anche con provvedimenti di carattere generale.
3. Nell'elaborare il piano, sono identificati eventuali ostacoli
rilevanti per la risoluzione e stabilite modalita' d'intervento atte
ad affrontarli, in conformita' al Capo II.
4. Il piano e' riesaminato, e se necessario aggiornato, almeno
annualmente, nonche' in caso di significativo mutamento della
struttura societaria o organizzativa, della attivita' o della
situazione patrimoniale o finanziaria della banca.