Art. 8
Piani di risoluzione di gruppo
1. Per ciascun gruppo che include una banca italiana, e'
predisposto un piano di risoluzione, che individua misure per la
risoluzione delle societa' appartenenti al gruppo bancario e delle
societa' incluse nella vigilanza consolidata, indicate all'articolo
2, comma 1, lettera c).
2. Il piano di risoluzione e' preparato in base alle informazioni
fornite ai sensi dell'articolo 9 e prevede le modalita' per
l'applicazione al gruppo delle misure e dei poteri da attivare in
caso di risoluzione secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia,
anche con provvedimenti di carattere generale.
3. Il piano di risoluzione e' riesaminato e, se necessario,
aggiornato almeno annualmente, nonche' in caso di significativo
mutamento della struttura giuridica o organizzativa del gruppo, o
della sua situazione patrimoniale o finanziaria, avendo riguardo a
ogni componente del gruppo.
4. Il piano e' predisposto dalla Banca d'Italia quando essa e'
l'autorita' di risoluzione di gruppo. Sono sentite le autorita' di
risoluzione e le autorita' competenti degli Stati membri in cui sono
stabilite succursali significative delle societa' del gruppo; sono
inoltre sentite le autorita' competenti per la vigilanza su base
consolidata.
5. Se il gruppo include societa' aventi sede legale in altri Stati
membri, il piano e' predisposto e aggiornato secondo quanto previsto
dall'articolo 70, sia quando la Banca d'Italia e' l'autorita' di
risoluzione di gruppo sia quando essa e' l'autorita' di risoluzione
di una componente del gruppo.