Art. 9
Cooperazione
1. I soggetti cui il piano di risoluzione si riferisce collaborano
ai fini della predisposizione e del tempestivo aggiornamento del
piano, e forniscono, anche per il tramite della Banca Centrale
Europea se questa e' l'autorita' competente, le informazioni
necessarie per la predisposizione, l'aggiornamento e l'applicazione
dei piani di risoluzione. Essi conservano documentazione dettagliata
dei contratti finanziari di cui sono parte e la mettono a
disposizione della Banca d'Italia secondo i termini e le modalita' da
questa stabiliti.
2. Le banche e le capogruppo italiane controllate da una societa'
estera inclusa nella vigilanza consolidata della Banca d'Italia
provvedono alla trasmissione dei piani, delle informazioni, dei
documenti, e di ogni altro dato che debba essere trasmesso tra la
societa' estera controllante e la Banca d'Italia.
3. Le societa' aventi sede legale in Italia che controllano una
banca soggetta a vigilanza consolidata in un altro Stato membro
collaborano con l'autorita' di risoluzione di tale Stato al fine di
assicurare la trasmissione delle informazioni, dei documenti, e di
ogni altro dato rilevante per la predisposizione dei piani di
risoluzione.
4. La Banca d'Italia riceve dalle banche e dalle societa' che
controllano una banca soggetta a vigilanza consolidata in Italia,
nonche' dalla Banca Centrale Europea, se questa e' l'autorita'
competente, comunicazione immediata di qualsiasi cambiamento che
comporta la necessita' di revisione o aggiornamento dei piani di
risoluzione.