Art. 3 Requisiti per la specifica abilitazione 1. L'abilitazione specifica per l'esercizio di guida turistica per i siti individuati col decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, sentita la Conferenza Unificata, di cui all'art. 2, comma 1, e' ottenuta mediante il superamento del relativo esame di abilitazione di cui all'art. 5. 2. Per partecipare all'esame di abilitazione e' necessario il possesso dei seguenti requisiti: a. maggiore eta'; b. cittadinanza italiana o cittadinanza di stato membro dell'Unione Europea. Possono partecipare anche i cittadini extracomunitari in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione e di lavoro, fatti salvi eventuali accordi bilaterali in materia; c. godimento dei diritti civili e politici; d. possesso della qualifica professionale di guida turistica conseguita negli Stati membri dell'Unione Europea o di abilitazione all'esercizio della professione qualora lo Stato membro dell'Unione Europea di provenienza della guida preveda un'abilitazione per lo svolgimento della professione; e. assenza di condanne passate in giudicato per delitti non colposi per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni, fatti salvi gli effetti della riabilitazione; f. diploma di laurea triennale. 3. I requisiti di cui al comma precedente devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda previsto dal bando di cui all'art. 4.