Art. 4 Procedura per il conseguimento della specifica abilitazione 1. Le regioni e le province autonome, mediante bando con cadenza almeno biennale, pubblicato con avviso pubblico e sul proprio sito istituzionale, procedono ad organizzare sessioni d'esame per il conseguimento della specifica abilitazione per i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico localizzati sul proprio territorio regionale. 2. Il bando di cui al comma 1 deve indicare le modalita' ed i termini di presentazione della domanda da parte dei soggetti istanti e le modalita' di espletamento della relativa istruttoria. Le domande da parte dei candidati possono essere inviate sia mediante i servizi postali o di corriere che tramite apposita procedura online che ogni regione deve prevedere. 3. Il bando di cui al comma 1 prevede, altresi', il pagamento, a carico del soggetto istante, di un contributo per le spese di espletamento delle relative procedure il cui importo e le relative modalita' di versamento sono stabilite nel bando.