Art. 4 
 
 
                   Procedura per il conseguimento 
                    della specifica abilitazione 
 
  1. Le regioni e le province autonome, mediante  bando  con  cadenza
almeno biennale, pubblicato con avviso pubblico e  sul  proprio  sito
istituzionale, procedono  ad  organizzare  sessioni  d'esame  per  il
conseguimento della specifica abilitazione per i siti di  particolare
interesse storico, artistico o archeologico localizzati  sul  proprio
territorio regionale. 
  2. Il bando di cui al comma 1  deve  indicare  le  modalita'  ed  i
termini di presentazione della domanda da parte dei soggetti  istanti
e le modalita' di espletamento della relativa istruttoria. Le domande
da parte dei candidati possono essere inviate sia mediante i  servizi
postali o di corriere che tramite apposita procedura online che  ogni
regione deve prevedere. 
  3. Il bando di cui al comma 1 prevede, altresi',  il  pagamento,  a
carico del soggetto  istante,  di  un  contributo  per  le  spese  di
espletamento delle relative procedure il cui importo  e  le  relative
modalita' di versamento sono stabilite nel bando.