Art. 5
Prova d'esame
1. L'esame per il conseguimento della speciale abilitazione deve
accertare la professionalita' del candidato.
2. Le prove di esame consistono in una prova scritta, una prova
orale e una prova tecnico-pratica. Per ogni prova puo' essere
assegnato un punteggio massimo pari a 40 punti e la prova si intende
superata se il candidato ha riportato un punteggio pari o superiore a
punti 25.
3. La prova scritta, in lingua italiana, consiste nella
somministrazione di quesiti a risposta multipla nelle seguenti
materie:
a. nozioni generali di legislazione e di organizzazione turistica
italiana;
b. storia dell'arte italiana con particolare riferimento ai siti
oggetto di domanda per la specifica abilitazione.
4. La prova orale consiste in un colloquio, in lingua italiana,
sulle materie oggetto della prova scritta.
5. La prova tecnico-pratica consiste nella simulazione di visita
guidata, in lingua italiana, su un sito dell'elenco a scelta della
Commissione, anche mediante l'ausilio di un supporto multimediale.
6. L'esame di abilitazione si intende superato solo se sono
superate tutte le prove previste.