Art. 5 
 
 
                            Prova d'esame 
 
  1. L'esame per il conseguimento della  speciale  abilitazione  deve
accertare la professionalita' del candidato. 
  2. Le prove di esame consistono in una  prova  scritta,  una  prova
orale e  una  prova  tecnico-pratica.  Per  ogni  prova  puo'  essere
assegnato un punteggio massimo pari a 40 punti e la prova si  intende
superata se il candidato ha riportato un punteggio pari o superiore a
punti 25. 
  3.  La  prova  scritta,  in   lingua   italiana,   consiste   nella
somministrazione  di  quesiti  a  risposta  multipla  nelle  seguenti
materie: 
    a. nozioni generali di legislazione e di organizzazione turistica
italiana; 
    b. storia dell'arte italiana con particolare riferimento ai  siti
oggetto di domanda per la specifica abilitazione. 
  4. La prova orale consiste in un  colloquio,  in  lingua  italiana,
sulle materie oggetto della prova scritta. 
  5. La prova tecnico-pratica consiste nella  simulazione  di  visita
guidata, in lingua italiana, su un sito dell'elenco  a  scelta  della
Commissione, anche mediante l'ausilio di un supporto multimediale. 
  6. L'esame  di  abilitazione  si  intende  superato  solo  se  sono
superate tutte le prove previste.