Art. 5 Prova d'esame 1. L'esame per il conseguimento della speciale abilitazione deve accertare la professionalita' del candidato. 2. Le prove di esame consistono in una prova scritta, una prova orale e una prova tecnico-pratica. Per ogni prova puo' essere assegnato un punteggio massimo pari a 40 punti e la prova si intende superata se il candidato ha riportato un punteggio pari o superiore a punti 25. 3. La prova scritta, in lingua italiana, consiste nella somministrazione di quesiti a risposta multipla nelle seguenti materie: a. nozioni generali di legislazione e di organizzazione turistica italiana; b. storia dell'arte italiana con particolare riferimento ai siti oggetto di domanda per la specifica abilitazione. 4. La prova orale consiste in un colloquio, in lingua italiana, sulle materie oggetto della prova scritta. 5. La prova tecnico-pratica consiste nella simulazione di visita guidata, in lingua italiana, su un sito dell'elenco a scelta della Commissione, anche mediante l'ausilio di un supporto multimediale. 6. L'esame di abilitazione si intende superato solo se sono superate tutte le prove previste.