Art. 6 
 
 
                         Commissione d'esame 
 
  1. La Commissione d'esame e' composta da: 
    a. un dipendente del Ministero, con profilo professionale  almeno
di funzionario, operante nei territori di riferimento,  con  funzioni
di Presidente; 
    b.  un  docente  universitario  ovvero  di  istituto   scolastico
superiore di secondo grado competente per materia; 
    c. un esperto designato dalla regione o dalla provincia autonoma. 
  2. La Commissione, prima dell'esame, articola il programma di esame
previsto dall'art. 5, fissa i criteri per l'assegnazione dei punteggi
e le modalita' di valutazione delle prove.