Art. 6 Commissione d'esame 1. La Commissione d'esame e' composta da: a. un dipendente del Ministero, con profilo professionale almeno di funzionario, operante nei territori di riferimento, con funzioni di Presidente; b. un docente universitario ovvero di istituto scolastico superiore di secondo grado competente per materia; c. un esperto designato dalla regione o dalla provincia autonoma. 2. La Commissione, prima dell'esame, articola il programma di esame previsto dall'art. 5, fissa i criteri per l'assegnazione dei punteggi e le modalita' di valutazione delle prove.