Art. 7 Elenco nazionale delle guide turistiche dotate di specifica abilitazione 1. In caso di superamento della prova d'esame, il candidato consegue la specifica abilitazione per i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico presenti nell'ambito regionale in cui ha sostenuto la prova. Tale abilitazione consente l'iscrizione nell'Elenco nazionale delle guide turistiche dei siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico, tenuto a livello nazionale dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo. 2. L'elenco nazionale di cui al comma precedente e' tenuto dalla Direzione generale turismo del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo in formato elettronico ed e' alimentato dalle banche dati regionali. 3. Le regioni provvedono a fornire ai soggetti abilitati un apposito tesserino comprovante il possesso della specifica abilitazione. 4. Resta ferma la facolta' per lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici, che hanno in consegna siti individuati nel decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo di cui all'art. 2, comma 1 del presente decreto, di istituire specifici servizi di assistenza culturale e di ospitalita' per il pubblico, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nel rispetto della normativa vigente.