Art. 6 
 
 
                     Parchi archeologici e musei 
                  di rilevante interesse nazionale 
 
  1. Al fine di assicurare il buon andamento dell'amministrazione  di
tutela del patrimonio culturale, nonche' di valorizzare il patrimonio
archeologico,  storico,  artistico  e   demoetnoantropologico   della
Nazione, sono istituiti i seguenti  istituti  e  musei  di  rilevante
interesse nazionale: 
    a) quale ufficio di livello dirigenziale generale periferico,  ai
sensi dell'art. 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208: 
      1) il Museo Nazionale Romano; 
    b) quali uffici di livello dirigenziale non generale periferici: 
      1) il Complesso monumentale della Pilotta; 
      2) il Museo delle Civilta', con sede a Roma Eur; 
      3) il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia; 
      4) il Museo storico e il Parco del Castello di Miramare; 
      5) il Parco archeologico dei Campi Flegrei; 
      6) il Parco archeologico dell'Appia antica; 
      7) il Parco archeologico di Ercolano; 
      8) il Parco archeologico di Ostia antica; 
      9) Villa Adriana e Villa D'Este. 
  2. I direttori degli istituti e musei di cui al comma 1  esercitano
le funzioni di cui all'art.  35  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 29 agosto 2014, n.  171  e  al  decreto  23  dicembre  2014,
recante  «Organizzazione  e  funzionamento  dei  musei  statali»,   e
successive  modificazioni.  Il  direttore  del   Parco   archeologico
dell'Appia  antica  e'  altresi'  responsabile  per  il  progetto  di
valorizzazione dell'intera strada consolare dell'Appia antica. 
  3. Agli istituti e musei di cui al comma 1 puo' essere  attribuita,
con uno o piu' decreti emanati ai sensi dell'art. 30,  comma  4,  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014,  n.
171, e dell'art. 14, comma 2, del decreto-legge 31  maggio  2014,  n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  luglio  2014,  n.
106, l'autonomia speciale prevista per gli istituti di  cui  all'art.
30, commi 2 e 3, del medesimo decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri. Gli incarichi di direzione degli istituti  e  musei  di
rilevante interesse nazionale di cui al comma  1  sono  conferiti  ai
sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n.  165,  e
successive modificazioni,  e  possono  essere  conferiti  secondo  le
modalita' previste dall'art. 14, comma 2-bis, del decreto-legge n. 83
del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014. 
  4. La Soprintendenza speciale per il Colosseo, il  Museo  Nazionale
Romano e l'area archeologica di Roma e'  ridenominata  Soprintendenza
speciale per il Colosseo e l'area archeologica centrale di Roma. 
  5. Entro trenta giorni dalla pubblicazione  del  presente  decreto,
con uno o piu' decreti emanati ai sensi dell'art. 30,  comma  4,  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014,  n.
171, sono individuati gli istituti, gli immobili  e  i  complessi  da
assegnare agli istituti e ai musei di cui al comma  1,  nonche'  sono
definiti i  confini  dei  parchi  archeologici  di  cui  al  presente
articolo e delle Soprintendenze speciali Pompei e per il  Colosseo  e
l'area archeologica centrale di Roma. 
  6. I Soprintendenti delle Soprintendenze speciali Pompei e  per  il
Colosseo e l'area  archeologica  centrale  di  Roma  esercitano,  nel
territorio di rispettiva competenza, anche le funzioni  spettanti  ai
Soprintendenti Archeologia, belle arti e paesaggio.