Art. 6 Parchi archeologici e musei di rilevante interesse nazionale 1. Al fine di assicurare il buon andamento dell'amministrazione di tutela del patrimonio culturale, nonche' di valorizzare il patrimonio archeologico, storico, artistico e demoetnoantropologico della Nazione, sono istituiti i seguenti istituti e musei di rilevante interesse nazionale: a) quale ufficio di livello dirigenziale generale periferico, ai sensi dell'art. 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208: 1) il Museo Nazionale Romano; b) quali uffici di livello dirigenziale non generale periferici: 1) il Complesso monumentale della Pilotta; 2) il Museo delle Civilta', con sede a Roma Eur; 3) il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia; 4) il Museo storico e il Parco del Castello di Miramare; 5) il Parco archeologico dei Campi Flegrei; 6) il Parco archeologico dell'Appia antica; 7) il Parco archeologico di Ercolano; 8) il Parco archeologico di Ostia antica; 9) Villa Adriana e Villa D'Este. 2. I direttori degli istituti e musei di cui al comma 1 esercitano le funzioni di cui all'art. 35 del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171 e al decreto 23 dicembre 2014, recante «Organizzazione e funzionamento dei musei statali», e successive modificazioni. Il direttore del Parco archeologico dell'Appia antica e' altresi' responsabile per il progetto di valorizzazione dell'intera strada consolare dell'Appia antica. 3. Agli istituti e musei di cui al comma 1 puo' essere attribuita, con uno o piu' decreti emanati ai sensi dell'art. 30, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, e dell'art. 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, l'autonomia speciale prevista per gli istituti di cui all'art. 30, commi 2 e 3, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Gli incarichi di direzione degli istituti e musei di rilevante interesse nazionale di cui al comma 1 sono conferiti ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e possono essere conferiti secondo le modalita' previste dall'art. 14, comma 2-bis, del decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014. 4. La Soprintendenza speciale per il Colosseo, il Museo Nazionale Romano e l'area archeologica di Roma e' ridenominata Soprintendenza speciale per il Colosseo e l'area archeologica centrale di Roma. 5. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, con uno o piu' decreti emanati ai sensi dell'art. 30, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, sono individuati gli istituti, gli immobili e i complessi da assegnare agli istituti e ai musei di cui al comma 1, nonche' sono definiti i confini dei parchi archeologici di cui al presente articolo e delle Soprintendenze speciali Pompei e per il Colosseo e l'area archeologica centrale di Roma. 6. I Soprintendenti delle Soprintendenze speciali Pompei e per il Colosseo e l'area archeologica centrale di Roma esercitano, nel territorio di rispettiva competenza, anche le funzioni spettanti ai Soprintendenti Archeologia, belle arti e paesaggio.