Art. 7 Poli museali regionali e musei 1. I direttori dei poli museali regionali e i direttori degli istituti e musei dotati di autonomia speciale amministrano e controllano i beni dati loro in consegna ed eseguono sugli stessi anche i relativi interventi conservativi, fermo restando quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, lettera b), del presente decreto. Concedono altresi' l'uso dei beni culturali dati loro in consegna, ai sensi degli articoli 106 e 107 del Codice. 2. Al fine di assicurare la valorizzazione dei beni culturali mobili dello Stato, sia esposti, sia custoditi nei depositi, il Direttore generale Musei, sulla base degli indirizzi del Ministro, puo' autorizzare, d'ufficio o su richiesta dei direttori dei poli museali o dei direttori degli istituti e musei dotati di autonomia speciale interessati, l'assegnazione di beni culturali da un istituto o luogo della cultura statale a un altro, nel rispetto comunque di eventuali previsioni contrattuali riguardanti la destinazione dei beni.