Art. 7 
 
 
                   Poli museali regionali e musei 
 
  1. I direttori dei poli  museali  regionali  e  i  direttori  degli
istituti  e  musei  dotati  di  autonomia  speciale  amministrano   e
controllano i beni dati loro in consegna  ed  eseguono  sugli  stessi
anche i  relativi  interventi  conservativi,  fermo  restando  quanto
stabilito dall'art. 4, comma 1, lettera  b),  del  presente  decreto.
Concedono altresi' l'uso dei beni culturali dati loro in consegna, ai
sensi degli articoli 106 e 107 del Codice. 
  2. Al fine di  assicurare  la  valorizzazione  dei  beni  culturali
mobili dello Stato, sia  esposti,  sia  custoditi  nei  depositi,  il
Direttore generale Musei, sulla base degli  indirizzi  del  Ministro,
puo' autorizzare, d'ufficio o su richiesta  dei  direttori  dei  poli
museali o dei direttori degli istituti e musei  dotati  di  autonomia
speciale interessati, l'assegnazione di beni culturali da un istituto
o luogo della cultura statale a un altro, nel  rispetto  comunque  di
eventuali previsioni contrattuali  riguardanti  la  destinazione  dei
beni.