Art. 10 
 
 
                 Programmi di comunicazione politica 
 
  1. I programmi di comunicazione politica, come definiti all'art. 2,
comma 1, lett. c), del  Codice  di  autoregolamentazione  di  cui  al
decreto del Ministro  delle  comunicazioni  8  aprile  2004,  che  le
emittenti televisive e radiofoniche locali intendono trasmettere  tra
l'entrata in vigore della  presente  delibera  e  la  chiusura  della
campagna referendaria devono  consentire  una  effettiva  parita'  di
condizioni tra i soggetti politici di cui  all'art.  2  favorevoli  o
contrari al quesito referendario, includendo fra questi ultimi  anche
coloro che si esprimono per l'astensione o la non  partecipazione  al
voto,  anche  con  riferimento  alle  fasce  orarie  e  al  tempo  di
trasmissione. In rapporto al numero dei  partecipanti  e  agli  spazi
disponibili, il principio delle  pari  opportunita'  tra  gli  aventi
diritto puo' essere realizzato, oltre che nell'ambito della  medesima
trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di  trasmissioni  purche'
ciascuna di queste abbia analoghe opportunita' di ascolto. 
  2. L'eventuale assenza di sostenitori di una delle due  indicazioni
di voto non pregiudica l'intervento nelle  trasmissioni  degli  altri
soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In
tali casi, nel corso della trasmissione e' fatta  esplicita  menzione
delle predette assenze. 
  3. Le trasmissioni di  comunicazione  politica  sono  collocate  in
contenitori con  cicli  a  cadenza  quattordicinale  dalle  emittenti
televisive locali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore
7:00 e le ore 24:00 e dalle emittenti radiofoniche locali all'interno
della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 1:00 del giorno
successivo, in modo  da  garantire  l'applicazione  dei  principi  di
equita' e di parita' di trattamento tra i soggetti di cui all'art.  2
favorevoli o contrari al quesito referendario, nell'ambito di ciascun
periodo  di  due  settimane  di  programmazione.  I  calendari  delle
predette trasmissioni sono  comunicati  almeno  sette  giorni  prima,
anche a mezzo posta elettronica certificata, al  competente  Comitato
regionale per  le  comunicazioni,  che  ne  informa  l'Autorita'.  Le
eventuali variazioni  dei  predetti  calendari  sono  tempestivamente
comunicate al  predetto  organo,  che  ne  informa  l'Autorita'.  Ove
possibile, tali  trasmissioni  sono  diffuse  con  modalita'  che  ne
consentano la fruizione anche ai non udenti. 
  4.  Ai  programmi  di  comunicazione  politica   sui   temi   della
consultazione referendaria di cui all'art. 1, comma 1,  del  presente
provvedimento, non  possono  prendere  parte  persone  che  risultino
candidate  in  concomitanti  competizioni   elettorali   e   a   tali
competizioni non e' comunque  consentito,  nel  corso  dei  programmi
medesimi, alcun riferimento. 
  5. E' possibile realizzare trasmissioni di  comunicazione  politica
anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande
ai  partecipanti,  assicurando,  comunque,   imparzialita'   e   pari
opportunita' nel confronto tra i soggetti politici. 
  6. Le trasmissioni di cui al presente  articolo  sono  sospese  nei
giorni in cui si svolgono le votazioni e  nel  giorno  immediatamente
precedente.