Art. 7 Criteri generali per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento 1. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento avviene nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, in conformita' ai fabbisogni quantitativi e temporali delle colture. 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito di strategie di gestione integrata degli effluenti, promuovono l'adozione di modalita' di allevamento e di alimentazione degli animali finalizzate a contenere, gia' nella fase di produzione, le escrezioni di azoto.