Art. 7
Criteri generali per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di
allevamento
1. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento
avviene nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, in
conformita' ai fabbisogni quantitativi e temporali delle colture.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
nell'ambito di strategie di gestione integrata degli effluenti,
promuovono l'adozione di modalita' di allevamento e di alimentazione
degli animali finalizzate a contenere, gia' nella fase di produzione,
le escrezioni di azoto.