Art. 7 
 
 
Criteri generali per l'utilizzazione agronomica  degli  effluenti  di
                             allevamento 
 
  1.  L'utilizzazione  agronomica  degli  effluenti  di   allevamento
avviene nel rispetto delle  disposizioni  del  presente  decreto,  in
conformita' ai fabbisogni quantitativi e temporali delle colture. 
  2. Le regioni e le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
nell'ambito di  strategie  di  gestione  integrata  degli  effluenti,
promuovono l'adozione di modalita' di allevamento e di  alimentazione
degli animali finalizzate a contenere, gia' nella fase di produzione,
le escrezioni di azoto.