Art. 8
Divieti di utilizzazione agronomica dei letami
1. L'utilizzo dei letami e' vietato nelle seguenti situazioni:
a) sulle superfici non interessate dall'attivita' agricola, fatta
eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree
soggette a recupero ed a ripristino ambientale;
b) nei boschi, ad esclusione degli effluenti di allevamento
rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;
c) entro 5 metri di distanza dalle sponde di corsi d'acqua
superficiali, fatte salve disposizioni diverse che le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere in ragione
di particolari condizioni locali, previo accertamento che non
sussistono rischi per la salute o di contaminazione delle acque;
d) per le acque marino-costiere e quelle lacuali entro 5 metri di
distanza dall'inizio dell'arenile, qualora ricorrano i presupposti di
cui alla lettera c);
e) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante,
con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i
terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
f) in tutte le situazioni in cui l'autorita' competente provvede
ad emettere specifici provvedimenti di divieto volti a prevenire il
contagio di malattie infettive, infestive e diffusive per gli
animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
prevedere ulteriori divieti o individuare periodi dell'anno in cui e'
vietato l'utilizzo dei letami in relazione a particolari condizioni
locali, agli andamenti climatici sfavorevoli, ai ritmi di
assorbimento delle colture praticate, nonche' ai principi contenuti
nel CBPA ed agli indirizzi delle Autorita' di Bacino nazionali ed
interregionali.
3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere c) e d), non si
applicano ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o piu'
aziende, purche' non connessi direttamente ai corsi d'acqua naturali
ed ai canali arginati.