Art. 8 Divieti di utilizzazione agronomica dei letami 1. L'utilizzo dei letami e' vietato nelle seguenti situazioni: a) sulle superfici non interessate dall'attivita' agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero ed a ripristino ambientale; b) nei boschi, ad esclusione degli effluenti di allevamento rilasciati dagli animali nell'allevamento brado; c) entro 5 metri di distanza dalle sponde di corsi d'acqua superficiali, fatte salve disposizioni diverse che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere in ragione di particolari condizioni locali, previo accertamento che non sussistono rischi per la salute o di contaminazione delle acque; d) per le acque marino-costiere e quelle lacuali entro 5 metri di distanza dall'inizio dell'arenile, qualora ricorrano i presupposti di cui alla lettera c); e) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione; f) in tutte le situazioni in cui l'autorita' competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto volti a prevenire il contagio di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici. 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere ulteriori divieti o individuare periodi dell'anno in cui e' vietato l'utilizzo dei letami in relazione a particolari condizioni locali, agli andamenti climatici sfavorevoli, ai ritmi di assorbimento delle colture praticate, nonche' ai principi contenuti nel CBPA ed agli indirizzi delle Autorita' di Bacino nazionali ed interregionali. 3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere c) e d), non si applicano ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o piu' aziende, purche' non connessi direttamente ai corsi d'acqua naturali ed ai canali arginati.