Art. 9
Divieti di utilizzazione agronomica dei liquami
1. L'utilizzo dei liquami, oltre che nei casi previsti all'art. 8,
comma 1, lettere a), b), e) e f), e' vietato nelle seguenti
situazioni e periodi:
a) su terreni con pendenza media superiore al 10 per cento, salvo
deroghe previste dalla disciplina regionale in ragione di particolari
situazioni locali o in presenza di sistemazioni idraulico-agrarie,
concesse anche sulla base delle migliori tecniche di spandimento
disponibili;
b) entro 10 metri dalle sponde dei corsi d'acqua, fatte salve
disposizioni diverse che le regioni o le province autonome possono
prevedere in ragione di particolari condizioni locali, purche' siano
individuate azioni o prescrizioni tecniche quali quelle di cui
all'art. 37, comma 3, atte ad eliminare il rischio di inquinamento
delle acque causato dagli stessi liquami;
c) per le acque marino-costiere e quelle lacuali entro 10 metri
di distanza dall'inizio dell'arenile;
d) in prossimita' di strade e di centri abitati, a distanze
definite dalla disciplina regionale, a meno che i liquami siano
distribuiti con tecniche atte a limitare l'emissione di odori
sgradevoli o vengano immediatamente interrati;
e) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto
con i prodotti destinati al consumo umano;
f) in orticoltura, a coltura presente, nonche' su colture da
frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di
salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
g) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o
giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o
destinate in genere ad uso pubblico;
h) su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio
del foraggio o il pascolamento.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
prevedere ulteriori divieti o individuare periodi dell'anno in cui e'
vietato l'utilizzo dei liquami, in relazione a particolari condizioni
locali, agli andamenti climatici sfavorevoli, ai ritmi di
assorbimento delle colture praticate, nonche' ai principi contenuti
nel CBPA ed agli indirizzi delle Autorita' di bacino nazionali ed
interregionali.
3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b) e c), non si
applicano ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o piu'
aziende, purche' non connessi direttamente ai corsi d'acqua naturali
ed ai canali arginati.