Art. 9 
 
 
           Divieti di utilizzazione agronomica dei liquami 
 
  1. L'utilizzo dei liquami, oltre che nei casi previsti all'art.  8,
comma 1,  lettere  a),  b),  e)  e  f),  e'  vietato  nelle  seguenti
situazioni e periodi: 
    a) su terreni con pendenza media superiore al 10 per cento, salvo
deroghe previste dalla disciplina regionale in ragione di particolari
situazioni locali o in presenza  di  sistemazioni  idraulico-agrarie,
concesse anche sulla base  delle  migliori  tecniche  di  spandimento
disponibili; 
    b) entro 10 metri dalle sponde dei  corsi  d'acqua,  fatte  salve
disposizioni diverse che le regioni o le  province  autonome  possono
prevedere in ragione di particolari condizioni locali, purche'  siano
individuate azioni  o  prescrizioni  tecniche  quali  quelle  di  cui
all'art. 37, comma 3, atte ad eliminare il  rischio  di  inquinamento
delle acque causato dagli stessi liquami; 
    c) per le acque marino-costiere e quelle lacuali entro  10  metri
di distanza dall'inizio dell'arenile; 
    d) in prossimita' di strade  e  di  centri  abitati,  a  distanze
definite dalla disciplina regionale,  a  meno  che  i  liquami  siano
distribuiti  con  tecniche  atte  a  limitare  l'emissione  di  odori
sgradevoli o vengano immediatamente interrati; 
    e) nei casi in cui i liquami possano venire  a  diretto  contatto
con i prodotti destinati al consumo umano; 
    f) in orticoltura, a coltura  presente,  nonche'  su  colture  da
frutto, a meno che  il  sistema  di  distribuzione  non  consenta  di
salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante; 
    g) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite  a  parchi  o
giardini pubblici, campi  da  gioco,  utilizzate  per  ricreazione  o
destinate in genere ad uso pubblico; 
    h) su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio
del foraggio o il pascolamento. 
  2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
prevedere ulteriori divieti o individuare periodi dell'anno in cui e'
vietato l'utilizzo dei liquami, in relazione a particolari condizioni
locali,  agli  andamenti   climatici   sfavorevoli,   ai   ritmi   di
assorbimento delle colture praticate, nonche' ai  principi  contenuti
nel CBPA ed agli indirizzi delle Autorita'  di  bacino  nazionali  ed
interregionali. 
  3. Le disposizioni di cui al comma 1,  lettere  b)  e  c),  non  si
applicano ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una  o  piu'
aziende, purche' non connessi direttamente ai corsi d'acqua  naturali
ed ai canali arginati.