Art. 9 Divieti di utilizzazione agronomica dei liquami 1. L'utilizzo dei liquami, oltre che nei casi previsti all'art. 8, comma 1, lettere a), b), e) e f), e' vietato nelle seguenti situazioni e periodi: a) su terreni con pendenza media superiore al 10 per cento, salvo deroghe previste dalla disciplina regionale in ragione di particolari situazioni locali o in presenza di sistemazioni idraulico-agrarie, concesse anche sulla base delle migliori tecniche di spandimento disponibili; b) entro 10 metri dalle sponde dei corsi d'acqua, fatte salve disposizioni diverse che le regioni o le province autonome possono prevedere in ragione di particolari condizioni locali, purche' siano individuate azioni o prescrizioni tecniche quali quelle di cui all'art. 37, comma 3, atte ad eliminare il rischio di inquinamento delle acque causato dagli stessi liquami; c) per le acque marino-costiere e quelle lacuali entro 10 metri di distanza dall'inizio dell'arenile; d) in prossimita' di strade e di centri abitati, a distanze definite dalla disciplina regionale, a meno che i liquami siano distribuiti con tecniche atte a limitare l'emissione di odori sgradevoli o vengano immediatamente interrati; e) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano; f) in orticoltura, a coltura presente, nonche' su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante; g) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico; h) su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento. 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere ulteriori divieti o individuare periodi dell'anno in cui e' vietato l'utilizzo dei liquami, in relazione a particolari condizioni locali, agli andamenti climatici sfavorevoli, ai ritmi di assorbimento delle colture praticate, nonche' ai principi contenuti nel CBPA ed agli indirizzi delle Autorita' di bacino nazionali ed interregionali. 3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b) e c), non si applicano ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o piu' aziende, purche' non connessi direttamente ai corsi d'acqua naturali ed ai canali arginati.