Art. 25.
(Fiducia al Governo)
1. All'articolo 94 della Costituzione sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo comma, le parole: « delle due Camere » sono sostituite
dalle seguenti: « della Camera dei deputati »;
b) al secondo comma, le parole: « Ciascuna Camera accorda o revoca
la fiducia » sono sostituite dalle seguenti: « La fiducia e'
accordata o revocata »;
c) al terzo comma, le parole: « alle Camere » sono sostituite dalle
seguenti: « innanzi alla Camera dei deputati »;
d) al quarto comma, le parole: « di una o d'entrambe le Camere »
sono sostituite dalle seguenti: « della Camera dei deputati »;
e) al quinto comma, dopo la parola: « Camera » sono inserite le
seguenti: « dei deputati ».