Art. 25. 
 
 
                        (Fiducia al Governo) 
 
  1. All'articolo 94 della Costituzione sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) al primo comma, le parole: « delle due Camere » sono  sostituite
dalle seguenti: « della Camera dei deputati »; 
  b) al secondo comma, le parole: « Ciascuna Camera accorda o  revoca
la fiducia  »  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «  La  fiducia  e'
accordata o revocata »; 
  c) al terzo comma, le parole: « alle Camere » sono sostituite dalle
seguenti: « innanzi alla Camera dei deputati »; 
  d) al quarto comma, le parole: « di una o d'entrambe  le  Camere  »
sono sostituite dalle seguenti: « della Camera dei deputati »; 
  e) al quinto comma, dopo la parola: « Camera  »  sono  inserite  le
seguenti: « dei deputati ».