Art. 27.
(Modifica all'articolo 97 della Costituzione)
1. Il secondo comma dell'articolo 97 della Costituzione e'
sostituito dal seguente:
« I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge,
in modo che siano assicurati il buon andamento, l'imparzialita' e la
trasparenza dell'amministrazione ».