Art. 12 
 
                Termini per la trasmissione dei dati 
 
  1.  Dopo  il   periodo   transitorio   di   tre   anni   successivo
all'attuazione  della  direttiva  Solvency  II,  le  imprese  di  cui
all'art.  3  presentano  l'insieme  delle  informazioni  quantitative
definite negli articoli 8 e 9 per i  gruppi  di  assicurazione  e  di
riassicurazione  e  negli  articoli  10  e  11  per  le  imprese   di
assicurazione e di riassicurazione entro 7 settimane dalla  fine  del
periodo di riferimento.  
  2.  Durante  il  periodo  transitorio  di   tre   anni   successivo
all'entrata  in  vigore  della  direttiva  Solvency  II,  il  termine
definito nel comma 1 viene prorogato:  
    a) di 3 settimane (cioe' entro 10 settimane) per la presentazione
di informazioni trimestrali o annuali relative all'anno 2016; 
    b) di 2 settimane (cioe' entro 9 settimane) per la  presentazione
di informazioni trimestrali o annuali relative all'anno 2017; 
    c) di 1 settimana (cioe' entro 8 settimane) per la  presentazione
di informazioni trimestrali o annuali relative all'anno 2018.