Art. 12 Termini per la trasmissione dei dati 1. Dopo il periodo transitorio di tre anni successivo all'attuazione della direttiva Solvency II, le imprese di cui all'art. 3 presentano l'insieme delle informazioni quantitative definite negli articoli 8 e 9 per i gruppi di assicurazione e di riassicurazione e negli articoli 10 e 11 per le imprese di assicurazione e di riassicurazione entro 7 settimane dalla fine del periodo di riferimento. 2. Durante il periodo transitorio di tre anni successivo all'entrata in vigore della direttiva Solvency II, il termine definito nel comma 1 viene prorogato: a) di 3 settimane (cioe' entro 10 settimane) per la presentazione di informazioni trimestrali o annuali relative all'anno 2016; b) di 2 settimane (cioe' entro 9 settimane) per la presentazione di informazioni trimestrali o annuali relative all'anno 2017; c) di 1 settimana (cioe' entro 8 settimane) per la presentazione di informazioni trimestrali o annuali relative all'anno 2018.