Art. 11 
 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Fino alla conclusione  delle  procedure  di  conferimento  degli
incarichi dirigenziali degli uffici di cui all'art. 6, comma  1,  del
decreto 23 gennaio 2016, si applica  quanto  stabilito  dall'art.  8,
comma 5, del medesimo decreto.