Art. 13 
 
 
            Requisiti minimi dei soggetti e dei progetti 
 
  1. Possono partecipare alla procedura d'asta i soggetti titolari di
autorizzazione  oppure,  in  alternativa,  per  gli  impianti  eolici
offshore e geotermoelettrici, della concessione, nonche', in tutti  i
casi, del preventivo di connessione redatto dal gestore  di  rete  ed
accettato in via definitiva dal proponente. 
  2. Fermo restando il rispetto delle condizioni di cui al  comma  1,
partecipano alle procedure d'asta  i  soggetti  dotati  di  solidita'
finanziaria ed  economica  adeguata  alle  iniziative  per  le  quali
chiedono l'accesso ai meccanismi di  incentivazione,  dimostrata  dal
possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: 
  a) dichiarazione di un istituto bancario che attesti  la  capacita'
finanziaria ed  economica  del  soggetto  partecipante  in  relazione
all'entita' dell'intervento, tenuto conto della  redditivita'  attesa
dall'intervento stesso e della capacita' finanziaria ed economica del
gruppo societario di appartenenza, ovvero, in alternativa,  l'impegno
del medesimo istituto a finanziare l'intervento; 
  b) capitalizzazione, in termini  di  capitale  sociale  interamente
versato e/o di versamenti in conto futuro aumento  capitale,  il  cui
valore minimo e' stabilito in relazione all'investimento previsto per
la realizzazione dell'impianto,  convenzionalmente  fissato  come  da
tabella I dell'allegato 2, nella seguente misura: 
  i. il 10% sulla parte dell'investimento fino a 100 ML€; 
  ii. il 5% sulla parte dell'investimento eccedente 100 ML€ e fino  a
200 ML€; 
  iii. il 2% sulla parte dell'investimento eccedente i 200 ML€. 
  3. I soggetti di cui al comma 1, a garanzia  della  reale  qualita'
del progetto, sono tenuti a presentare una  cauzione  provvisoria  in
fase di iscrizione alle procedure d'asta e una definitiva in  seguito
alla comunicazione di esito positivo della procedura d'asta,  con  le
modalita' specificate nell'allegato 3. 
  4. Fermo restando l'art. 23, comma 3, del decreto n. 28  del  2011,
sono esclusi dalle procedure d'asta i soggetti per  i  quali  ricorre
una delle  cause  di  esclusione  di  cui  all'art.  38  del  decreto
legislativo n. 163 del 2006. 
  5. Al fine di promuovere  lo  sviluppo  dei  nuovi  contingenti  di
potenza di cui all'art. 12  garantendo  le  condizioni  di  sicurezza
delle reti e non aggravando il costo per il mantenimento in sicurezza
del sistema, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  del
presente decreto i gestori di rete comunicano al GSE, ove  ricorrano,
le zone  nelle  quali,  in  ragione  dell'elevata  concentrazione  di
impianti  non  programmabili  gia'  in   esercizio,   sono   presenti
criticita'  nella  gestione  in  sicurezza  delle   reti,   indicando
l'ulteriore   capacita'   produttiva   massima   di   impianti    non
programmabili, incentivabile nelle medesime zone. Sulla base di  tali
indicazioni, all'atto della  pubblicazione  del  bando,  il  GSE  da'
evidenza  della  massima  capacita'  produttiva  incentivabile  nelle
predette zone.