Art. 14 Valori a base d'asta e valore minimo comunque riconosciuto 1. L'asta al ribasso e' realizzata tramite offerte di riduzione percentuale rispetto al valore posto a base d'asta, corrispondente alla tariffa incentivante base vigente per l'ultimo scaglione di potenza alla data di entrata in esercizio dell'impianto, cosi' come individuato dall'allegato 1, per ciascuna tipologia. 2. Sono escluse dalla valutazione d'asta le offerte di riduzione inferiori al 2% della base d'asta nonche' quelle superiori al 40%. 3. La tariffa incentivante minima comunque riconosciuta, nei limiti del contingente, e' quella corrispondente ad una riduzione percentuale del 40% della tariffa incentivante posta a base d'asta, come individuata al comma 1, a condizione che siano rispettati i requisiti per la partecipazione alle procedure, stabiliti dal presente titolo.