Art. 15 
 
 
Obblighi di allegazioni per la partecipazione alle procedure d'asta e
                 modalita' di selezione dei progetti 
 
  1.  La  richiesta  di  partecipazione  alla  procedura  d'asta   e'
formulata  al  GSE  con  la  presentazione   di   una   dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi dell'art. 47  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n.  445  del  2000,  recante   le
informazioni e i documenti di cui all'allegato 3. 
  2. La graduatoria e' formata in base  al  criterio  della  maggiore
riduzione percentuale offerta. Non e' consentita l'integrazione della
dichiarazione e dei  documenti  presentati  dopo  la  chiusura  della
procedura d'asta. 
  3. A parita' di  riduzione  offerta,  ivi  inclusa  quella  di  cui
all'art. 14, comma 3, si applicano i seguenti ulteriori  criteri,  in
ordine di priorita': 
  a. possesso di un rating di legalita', di cui  all'art.  5-ter  del
decreto-legge n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27  del  2012,
pari ad almeno due «stellette»; 
  b. anteriorita' del titolo autorizzativo; 
  c. anteriorita' del titolo concessorio. 
  4. Nel caso in cui la disponibilita' del contingente  per  l'ultimo
impianto ammissibile sia minore dell'intera potenza dell'impianto, il
soggetto puo' richiedere l'accesso agli incentivi limitatamente  alla
quota parte di potenza rientrante nel contingente. 
  5. Entro trenta giorni  dal  termine  per  la  presentazione  delle
domande di partecipazione alle procedure d'asta, il GSE pubblica  sul
proprio  sito  le  graduatorie  per  ciascuna   fonte   o   tipologia
impiantistica. 
  6. La graduatoria di cui al comma 5 non e' soggetta a  scorrimento,
salvo i seguenti casi: 
  a) mancata costituzione della cauzione definitiva di  cui  all'art.
16, comma 2, nei termini ivi indicati; 
  b)  rinuncia  da  parte  di  soggetti  aggiudicatari,  secondo   le
modalita' di cui al comma 7. 
  7. I soggetti aggiudicatari della procedura d'asta  possono,  entro
sei mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria, comunicare al
GSE la rinuncia alla realizzazione dell'intervento. In tal caso: 
  a) il GSE escute il 30% della cauzione definitiva; 
  b) da' luogo a scorrimento della graduatoria, fermo restando che  i
soggetti  subentranti  sono  tenuti  al  rispetto  degli  adempimenti
previsti  dall'art.  16,  con  termini  decorrenti  dalla   data   di
pubblicazione della graduatoria aggiornata. 
  8. I soggetti aggiudicatari della procedura d'asta possono, decorsi
sei mesi ed entro il dodicesimo  mese  dalla  data  di  pubblicazione
della graduatoria, comunicare al GSE la rinuncia  alla  realizzazione
dell'intervento. In tal caso, il GSE escute  il  50%  della  cauzione
definitiva. 
  9. Il trasferimento a terzi di  un  impianto  aggiudicatario  della
procedura d'asta e' consentito solo dopo la sua entrata in  esercizio
e la stipula del contratto di cui all'art. 24, comma 5, del  presente
decreto.