Art. 11 1. Le imprese interessate dalle disposizioni di cui all'art. 2, commi da 55 a 57, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come successivamente integrato dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, possono optare, con riferimento all'ammontare di attivita' per imposte anticipate pari alla differenza di cui al successivo comma 2, per il mantenimento dell'applicazione delle predette disposizioni al ricorrere delle condizioni ivi previste. ((L'opzione e' irrevocabile, comporta l'obbligo del pagamento di un canone annuo fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2029 e si considera esercitata con il versamento di cui al comma 7. Il canone e' deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP nell'esercizio in cui avviene il pagamento.)) 2. Il canone e' determinato annualmente applicando l'aliquota dell'1,5 per cento alla differenza tra l'ammontare delle attivita' per imposte anticipate e le imposte versate. 3. L'ammontare delle attivita' per imposte anticipate di cui al comma 2 e' determinato ogni anno sommando algebricamente: a) la differenza, positiva o negativa, tra le attivita' per imposte anticipate cui si applicano i commi da 55 a 57 del citato art. 2 del decreto-legge n. 225 del 2010, iscritte in bilancio alla fine dell'esercizio e quelle iscritte alla fine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007; b) le attivita' per imposte anticipate trasformate in credito d'imposta ai sensi delle disposizioni di cui ai predetti commi da 55 a 57 dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 225 del 2010. 4. Ai fini della determinazione delle imposte versate di cui al comma 2 si tiene conto dell'IRES, comprese le relative addizionali, versata con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 e ai successivi, e dell'IRAP versata con riferimento ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e ai successivi. Si tiene altresi' conto dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 15, commi 10, 10-bis e 10-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 176, comma 2-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, versate con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 e successivi, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014. 5. Se le imposte versate di cui al comma 4 superano le attivita' per imposte anticipate di cui al comma 3, il canone non e' dovuto. 6. In caso di partecipazione delle imprese di cui al comma 1 al consolidato nazionale di cui agli articoli 117 e seguenti del predetto testo unico delle imposte sui redditi, ai fini della determinazione della differenza di cui al comma 2, per imposte versate si intendono l'IRES ((versata in proprio o in qualita' di consolidanti)), le addizionali all'IRES, l'IRAP e le imposte sostitutive di cui al comma 4 versate dai soggetti partecipanti al consolidato che rientrano tra le imprese di cui al comma 1; l'ammontare delle attivita' per imposte anticipate di cui al comma 3 e' dato dalla somma dell'ammontare delle attivita' per imposte anticipate di cui al comma 3 delle singole imprese di cui al comma 1 partecipanti al consolidato. 7. Il versamento del canone e' effettuato per ciascun esercizio entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi a decorrere dal periodo d'imposta in corso al ((31 dicembre 2016. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015 il versamento e' effettuato, in ogni caso, entro il 31 luglio 2016 senza applicazione dell'art. 17, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435)). In caso di partecipazione delle imprese di cui al comma 1 al consolidato nazionale di cui agli articoli 117 e seguenti del citato testo unico delle imposte sul redditi, il versamento e' effettuato dalla consolidante. 8. Qualora a partire dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2008 le imprese di cui al comma 1 abbiano incrementato le attivita' per imposte anticipate cui si applicano i commi da 55 a 57 dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 225 del 2010, in qualita' di societa' incorporante o risultante da una o piu' fusioni o in qualita' di beneficiaria di una o piu' scissioni, ai fini della determinazione dell'ammontare delle attivita' per imposte anticipate di cui al comma 3, si tiene conto anche delle attivita' per imposte anticipate iscritte alla fine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 nei bilanci delle societa' incorporate, fuse o scisse e delle attivita' per imposte anticipate trasformate in credito d'imposta dalle societa' incorporate, fuse o scisse; ai fini della determinazione delle imposte versate di cui al comma 4 si tiene conto anche delle imposte versate dalle societa' incorporate, fuse o scisse. 9. A partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, le imprese interessate dalle disposizioni di cui all'art. 2, commi da 55 a 57, del citato decreto-legge n. 225 del 2010, che non abbiano esercitato l'opzione entro i termini ((di cui al comma 7)) e che incorporino o risultino da una o piu' fusioni di altre imprese, oppure siano beneficiarie di una o piu' scissioni possono esercitare l'opzione di cui al medesimo comma 1 entro un mese dalla chiusura dell'esercizio in corso alla data in cui ha effetto la fusione o la scissione. 10. Se non e' effettuata l'opzione di cui al comma 1, i commi da 55 a 57 dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 225 del 2010, si applicano all'ammontare delle attivita' per imposte anticipate iscritte in bilancio diminuite della differenza, se positiva, di cui al comma 2. In caso di partecipazione al consolidato fiscale, la predetta differenza viene attribuita alle societa' partecipanti in proporzione alle attivita' per imposte anticipate di cui ai citati commi da 55 a 57 detenute da ciascuna di esse. 11. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del canone di cui al comma 1, nonche' per il relativo contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. 12. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo 13. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo valutate in 224,3 milioni di euro per l'anno 2016, in 101,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 128 milioni di euro per l'anno 2018, in 104,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 80,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 58,6 milioni di euro per l'anno 2021, in 39,1 milioni di euro per l'anno 2022, in 32,2 milioni di euro per l'anno 2023, in 22 milioni di euro per l'anno 2024, in 17,6 milioni di euro per l'anno 2025, in 15,8 milioni di euro per l'anno 2026, in 14,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 3,8 milioni di euro per l'anno 2028, sono destinate: a) quanto a 124,3 milioni di euro per l'anno 2016, al Fondo di cui all'art. 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni; b) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2016, al Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'art. 1, comma 639, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; c) quanto a 101,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 128 milioni di euro per l'anno 2018, in 104,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 80,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 58,6 milioni di euro per l'anno 2021, in 39,1 milioni di euro per l'anno 2022, in 32,2 milioni di euro per l'anno 2023, in 22 milioni di euro per l'anno 2024, in 17,6 milioni di euro per l'anno 2025, in 15,8 milioni di euro per l'anno 2026, in 14,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 3,8 milioni di euro per l'anno 2028, al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 14. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo vigente dei commi da 55 a 57 dell'art. 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), come successivamente integrato dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: «Art. 2 (Proroghe onerose di termini). - (Omissis). 55. In funzione anche della prossima entrata in vigore del nuovo accordo di Basilea, le attivita' per imposte anticipate iscritte in bilancio, relative a svalutazioni e perdite su crediti non ancora dedotte dal reddito imponibile ai sensi del comma 3 dell'art. 106 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero alle rettifiche di valore nette per deterioramento dei crediti non ancora dedotte dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive ai sensi degli articoli 6, comma 1, lettera c-bis), e 7, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonche' quelle relative al valore dell'avviamento e delle altre attivita' immateriali, i cui componenti negativi sono deducibili in piu' periodi d'imposta ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, sono trasformate in crediti d'imposta qualora nel bilancio individuale della societa' venga rilevata una perdita d'esercizio. 56. La trasformazione di cui al comma 55 decorre dalla data di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea dei soci, o dei diversi organi competenti per legge, ed opera per un importo pari al prodotto, da effettuarsi sulla base dei dati del medesimo bilancio approvato, tra: a) la perdita d'esercizio, e b) il rapporto fra le attivita' per imposte anticipate indicate al comma 55 e la somma del capitale sociale e delle riserve. Con decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla data di approvazione del bilancio, non sono deducibili i componenti negativi corrispondenti alle attivita' per imposte anticipate trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente comma. 56-bis. La quota delle attivita' per imposte anticipate iscritte in bilancio relativa alle perdite di cui all'art. 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e derivante dalla deduzione dei componenti negativi di reddito di cui al comma 55, e' trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui viene rilevata la perdita di cui al presente comma. La perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente e' computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per un ammontare pari alla perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente ridotta dei componenti negativi di reddito che hanno dato luogo alla quota di attivita' per imposte anticipate trasformata in crediti d'imposta ai sensi del presente comma. 56-bis.1. Qualora dalla dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive emerga un valore della produzione netta negativo, la quota delle attivita' per imposte anticipate di cui al comma 55 che si riferisce ai componenti negativi di cui al medesimo comma che hanno concorso alla formazione del valore della produzione netta negativo, e' trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive in cui viene rilevato il valore della produzione netta negativo di cui al presente comma. 56-ter. La disciplina di cui ai commi 55, 56, 56-bis e 56-bis.1 si applica anche ai bilanci di liquidazione volontaria ovvero relativi a societa' sottoposte a procedure concorsuali o di gestione delle crisi, ivi inclusi quelli riferiti all'amministrazione straordinaria e alla liquidazione coatta amministrativa di banche e altri intermediari finanziari vigilati dalla Banca d'Italia. Qualora il bilancio finale per cessazione di attivita', dovuta a liquidazione volontaria, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, evidenzi un patrimonio netto positivo, e' trasformato in crediti d'imposta l'intero ammontare di attivita' per imposte anticipate di cui ai commi 55 e 56. Alle operazioni di liquidazione volontaria di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste dall'art. 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 57. Il credito d'imposta di cui ai commi 55, 56, 56-bis, 56-bis.1 e 56-ter non e' produttivo di interessi. Esso puo' essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero puo' essere ceduto al valore nominale secondo quanto previsto dall'art. 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di impresa ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. L'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni di cui al secondo periodo del presente comma e' rimborsabile. (Omissis).». - Si riporta il testo vigente dei commi 10, 10-bis e 10-ter dell'art. 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale): «Art. 15 (Riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili). - (Omissis). 10. In deroga alle disposizioni del comma 2-ter introdotto nell'art. 176 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dall'art. 1, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del relativo decreto di attuazione, i contribuenti possono assoggettare, in tutto o in parte, i maggiori valori attribuiti in bilancio all'avviamento, ai marchi d'impresa e alle altre attivita' immateriali all'imposta sostitutiva di cui al medesimo comma 2-ter, con l'aliquota del 16 per cento, versando in unica soluzione l'importo dovuto entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio nel corso del quale e' stata posta in essere l'operazione. I maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva si considerano riconosciuti fiscalmente a partire dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale e' versata l'imposta sostitutiva. La deduzione di cui all'art. 103 del citato testo unico e agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, del maggior valore dell'avviamento e dei marchi d'impresa puo' essere effettuata in misura non superiore ad un quinto, a prescindere dall'imputazione al conto economico a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello nel corso del quale e' versata l'imposta sostitutiva. A partire dal medesimo periodo di imposta sono deducibili le quote di ammortamento del maggior valore delle altre attivita' immateriali nel limite della quota imputata a conto economico. 10-bis. Le previsioni del comma 10 sono applicabili anche ai maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti in bilancio a seguito dell'operazione a titolo di avviamento, marchi d'impresa e altre attivita' immateriali. Per partecipazioni di controllo si intendono quelle incluse nel consolidamento ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127. Per le imprese tenute ad applicare i principi contabili internazionali di cui al regolamento n 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, per partecipazioni di controllo si intendono quelle incluse nel consolidamento ai sensi delle relative previsioni. L'importo assoggettato ad imposta sostitutiva non rileva ai fini del valore fiscale della partecipazione stessa. 10-ter. Le previsioni del comma 10 sono applicabili anche ai maggiori valori - attribuiti ad avviamenti, marchi di impresa e altre attivita' immateriali nel bilancio consolidato - delle partecipazioni di controllo acquisite nell'ambito di operazioni di cessione di azienda ovvero di partecipazioni. (Omissis).». - Si riporta il testo vigente del comma 2-ter dell'art. 176 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi): «Art. 176 (Regimi fiscali del soggetto conferente e del soggetto conferitario). - (Omissis). 2-ter. In luogo dell'applicazione delle disposizioni dei commi 1, 2 e 2-bis, la societa' conferitaria puo' optare, nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio nel corso del quale e' stata posta in essere l'operazione o, al piu' tardi, in quella del periodo d'imposta successivo, per l'applicazione, in tutto o in parte, sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all'azienda ricevuta, di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle societa' e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, con aliquota del 12 per cento sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro, del 14 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e del 16 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro. I maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva si considerano riconosciuti ai fini dell'ammortamento a partire dal periodo d'imposta nel corso del quale e' esercitata l'opzione; in caso di realizzo dei beni anteriormente al quarto periodo d'imposta successivo a quello dell'opzione, il costo fiscale e' ridotto dei maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva e dell'eventuale maggior ammortamento dedotto e l'imposta sostitutiva versata e' scomputata dall'imposta sui redditi ai sensi degli articoli 22 e 79. (Omissis).». - Si riporta il testo vigente degli articoli 117 e seguenti del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1986, n. 302, S.O.: «Art. 117 (Soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti [Testo post riforma 2004]). - 1. La societa' o l'ente controllante e ciascuna societa' controllata rientranti fra i soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettere a) e b), fra i quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'art. 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, con i requisiti di cui all'art. 120, possono congiuntamente esercitare l'opzione per la tassazione di gruppo. 2. I soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera d), possono esercitare l'opzione di cui al comma 1 in qualita' di controllanti ed a condizione: a) di essere residenti in Paesi con i quali e' in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione; b) di esercitare nel territorio dello Stato un'attivita' d'impresa, come definita dall'art. 55, mediante una stabile organizzazione, come definita dall'art. 162, che assume la qualifica di consolidante. 2-bis. I soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera d), privi del requisito di cui alla lettera b) del comma 2, residenti in Stati appartenenti all'Unione europea ovvero in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, che rivestono una forma giuridica analoga a quelle previste dall'art. 73, comma 1, lettere a) e b), possono designare una societa' residente nel territorio dello Stato o non residente di cui al comma 2-ter, controllata ai sensi dell'art. 2359, comma 1, numero 1), del codice civile con i requisiti di cui all'art. 120, ad esercitare l'opzione per la tassazione di gruppo congiuntamente con ciascuna societa' residente o non residente di cui al comma 2-ter, su cui parimenti essi esercitano il controllo ai sensi dell'art. 2359, comma 1, numero 1), del codice civile con i requisiti di cui all'art. 120. La controllata designata non puo' esercitare l'opzione con le societa' da cui e' partecipata. Agli effetti del presente comma: a) la controllata designata, in qualita' di consolidante, acquisisce tutti i diritti, obblighi ed oneri previsti dagli articoli da 117 a 127 per le societa' o enti controllanti; b) i requisiti del controllo di cui al comma 1 devono essere verificati in capo al soggetto controllante non residente; c) l'efficacia dell'opzione e' subordinata alla condizione che il soggetto controllante non residente designi la controllata residente assumendo, in via sussidiaria, le responsabilita' previste dall'art. 127 per le societa' o enti controllanti; d) in ipotesi di interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio o di mancato rinnovo dell'opzione, le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione di cui all'art. 122 sono attribuite esclusivamente alle controllate che le hanno prodotte, al netto di quelle utilizzate, e nei cui confronti viene meno il requisito del controllo secondo i criteri stabiliti dai soggetti interessati; e) se il requisito del controllo nei confronti della controllata designata cessa per qualsiasi motivo prima del compimento del triennio, il soggetto controllante non residente puo' designare, tra le controllate appartenenti al medesimo consolidato, un'altra controllata residente avente le caratteristiche di cui al presente comma senza che si interrompa la tassazione di gruppo. La nuova controllata designata assume le responsabilita' previste dall'art. 127 per le societa' o enti controllanti relativamente ai precedenti periodi d'imposta di validita' della tassazione di gruppo, in solido con la societa' designata nei cui confronti cessa il requisito del controllo. 2-ter. I soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera d), controllati ai sensi dell'art. 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, possono esercitare l'opzione di cui al comma 1 in qualita' di controllata mediante una stabile organizzazione come definita dal comma 1-bis dell'art. 120. 3. Permanendo il requisito del controllo di cui al comma 1, l'opzione ha durata per tre esercizi sociali ed e' irrevocabile. Nel caso venga meno tale requisito si determinano le conseguenze di cui all'art. 124.». «Art. 118 (Effetti dell'esercizio dell'opzione). - 1. L'esercizio dell'opzione per la tassazione di gruppo di cui all'art. 117 comporta la determinazione di un reddito complessivo globale corrispondente alla somma algebrica dei redditi complessivi netti da considerare, quanto alle societa' controllate, per l'intero importo indipendentemente dalla quota di partecipazione riferibile al soggetto controllante. Al soggetto controllante compete il riporto a nuovo della eventuale perdita risultante dalla somma algebrica degli imponibili, la liquidazione dell'unica imposta dovuta o dell'unica eccedenza rimborsabile o riportabile a nuovo. 1-bis. Ai fini della determinazione del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero di cui all'art. 165: a) per reddito complessivo deve intendersi il reddito complessivo globale; b) la quota di imposta italiana fino a concorrenza della quale e' accreditabile l'imposta estera e' calcolata separatamente per ciascuno dei soggetti partecipanti al consolidato, e per ciascuno Stato; c) nelle ipotesi di interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio o di mancato rinnovo dell'opzione il diritto al riporto in avanti e all'indietro dell'eccedenza di cui all'art. 165, comma 6, compete ai soggetti che hanno prodotto i redditi all'estero. 2. Le perdite fiscali relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo di cui alla presente sezione possono essere utilizzate solo dalle societa' cui si riferiscono. Le eccedenze d'imposta riportate a nuovo relative agli stessi esercizi possono essere utilizzate dalla societa' o ente controllante o alternativamente dalle societa' cui competono. Resta ferma l'applicabilita' delle disposizioni di cui all'art. 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 3. Gli obblighi di versamento a saldo ed in acconto competono esclusivamente alla controllante. L'acconto dovuto e' determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, al netto delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, come indicata nella dichiarazione dei redditi, presentata ai sensi dell'art. 122. Per il primo esercizio la determinazione dell'acconto dovuto dalla controllante e' effettuata sulla base dell'imposta, al netto delle detrazioni, dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, corrispondente alla somma algebrica dei redditi relativi al periodo precedente come indicati nelle dichiarazioni dei redditi presentate per il periodo stesso dalle societa' singolarmente considerate. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all'art. 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154. 4. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto escluse le somme percepite o versate tra le societa' di cui al comma 1 in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti.». «Art. 119 (Condizioni per l'efficacia dell'opzione). - 1. L'opzione puo' essere esercitata da ciascuna entita' legale solo in qualita' di controllante o solo in qualita' di controllata e la sua efficacia e' subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni: a) identita' dell'esercizio sociale di ciascuna societa' controllata con quello della societa' o ente controllante; b) esercizio congiunto dell'opzione da parte di ciascuna controllata e dell'ente o societa' controllante; c) elezione di domicilio da parte di ciascuna controllata presso la societa' o ente controllante ai fini della notifica degli atti e provvedimenti relativi ai periodi d'imposta per i quali e' esercitata l'opzione prevista dall'art. 117. L'elezione di domicilio e' irrevocabile fino al termine del periodo di decadenza dell'azione di accertamento o di irrogazione delle sanzioni relative all'ultimo esercizio il cui reddito e' stato incluso nella dichiarazione di cui all'art. 122; d) l'avvenuto esercizio congiunto dell'opzione deve essere comunicato all'Agenzia delle entrate con la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione. 2. Non viene meno l'efficacia dell'opzione nel caso in cui per effetto di operazioni di fusione, di scissione e di liquidazione volontaria si determinano all'interno dello stesso esercizio piu' periodi d'imposta. Il decreto di cui all'art. 129 stabilisce le modalita' e gli adempimenti formali da porre in essere per pervenire alla determinazione del reddito complessivo globale.». «Art. 120 (Definizione del requisito di controllo). - 1. Agli effetti della presente sezione si considerano controllate le societa' per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilita' limitata: a) al cui capitale sociale la societa' o l'ente controllante partecipa direttamente o indirettamente per una percentuale superiore al 50 per cento, da determinarsi relativamente all'ente o societa' controllante tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena societaria di controllo, senza considerare le azioni prive del diritto di voto esercitabile nell'assemblea generale richiamata dall'art. 2346 del codice civile; b) al cui utile di bilancio la societa' o l'ente controllante partecipa direttamente o indirettamente per una percentuale superiore al 50 per cento da determinarsi relativamente all'ente o societa' controllante, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena societaria di controllo e senza considerare la quota di utile di competenza delle azioni prive del diritto di voto esercitabile nell'assemblea generale richiamata dall'art. 2346 del codice civile. 1-bis. Si considerano altresi' controllate le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, come definite dall'art. 162, dei soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera d), residenti in Stati appartenenti all'Unione europea ovvero in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, che rivestono una forma giuridica analoga a quelle di cui al comma 1, con i requisiti di cui al medesimo comma. 2. Il requisito del controllo di cui all'art. 117, comma 1 deve sussistere sin dall'inizio di ogni esercizio relativamente al quale la societa' o ente controllante e la societa' controllata si avvalgono dell'esercizio dell'opzione.». «Art. 121 (Obblighi delle societa' controllate). - 1. Per effetto dell'esercizio congiunto dell'opzione di cui all'art. 117, ciascuna societa' controllata, secondo quanto previsto dal decreto di cui all'art. 129, deve: a) compilare il modello della dichiarazione dei redditi al fine di comunicare alla societa' o ente controllante la determinazione del proprio reddito complessivo, delle ritenute subite, delle detrazioni e dei crediti d'imposta spettanti, compresi quelli compensabili ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e degli acconti autonomamente versati. Al modello deve essere allegato il prospetto di cui all'art. 109, comma 4, lettera b), con le indicazioni richieste relative ai componenti negativi di reddito dedotti; b) fornire alla societa' controllante i dati relativi ai beni ceduti ed acquistati secondo il regime di neutralita' fiscale di cui all'art. 123, specificando la differenza residua tra valore di libro e valore fiscale riconosciuto; c) fornire ogni necessaria collaborazione alla societa' controllante per consentire a quest'ultima l'adempimento degli obblighi che le competono nei confronti dell'Amministrazione finanziaria anche successivamente al periodo di validita' dell'opzione.». «Art. 122 (Obblighi della societa' o ente controllante). - 1. La societa' o ente controllante presenta la dichiarazione dei redditi del consolidato, calcolando il reddito complessivo globale risultante dalla somma algebrica dei redditi complessivi netti dichiarati da ciascuna delle societa' partecipanti al regime del consolidato e procedendo alla liquidazione dell'imposta di gruppo secondo le disposizioni attuative contenute nel decreto ministeriale di cui all'art. 129 e in quello di approvazione del modello annuale di dichiarazione dei redditi.». «Art. 123 (Omissis).». «Art. 124 (Interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio). - 1. Se il requisito del controllo, cosi' come definito dall'art. 117, cessa per qualsiasi motivo prima del compimento del triennio, il reddito della societa' o dell'ente controllante, per il periodo d'imposta in cui viene meno tale requisito, viene aumentato o diminuito per un importo corrispondente: a) agli interessi passivi dedotti o non dedotti nei precedenti esercizi del triennio per effetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 2; b) alla residua differenza tra il valore di libro e quello fiscale riconosciuto dei beni acquisiti dalla stessa societa' o ente controllante o da altra societa' controllata secondo il regime di neutralita' fiscale di cui all'art. 123. Il periodo precedente si applica nel caso in cui il requisito del controllo venga meno anche nei confronti della sola societa' cedente o della sola societa' cessionaria. 2. Nel caso di cui al comma 1 entro trenta giorni dal venir meno del requisito del controllo: a) la societa' o l'ente controllante deve integrare quanto versato a titolo d'acconto se il versamento complessivamente effettuato e' inferiore a quello dovuto relativamente alle societa' per le quali continua la validita' dell'opzione; b) ciascuna societa' controllata deve effettuare l'integrazione di cui alla lettera precedente riferita ai redditi propri, cosi' come risultanti dalla comunicazione di cui all'art. 121. 3. Ai fini del comma 2, entro lo stesso termine ivi previsto, con le modalita' stabilite dal decreto di cui all'art. 129, la societa' o l'ente controllante puo' attribuire, in tutto o in parte, i versamenti gia' effettuati, per quanto eccedente il proprio obbligo, alle controllate nei cui confronti e' venuto meno il requisito del controllo. 4. Le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione di cui all'art. 122, i crediti chiesti a rimborso e, salvo quanto previsto dal comma 3, le eccedenze riportate a nuovo permangono nell'esclusiva disponibilita' della societa' o ente controllante. Il decreto di cui all'art. 129 puo' prevedere appositi criteri per l'attribuzione delle perdite fiscali, risultanti dalla dichiarazione di cui all'art. 122, alle societa' che le hanno prodotte, al netto di quelle utilizzate e nei cui confronti viene meno il requisito del controllo. 5. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche nel caso di fusione di una societa' controllata in altra non inclusa nel consolidato. Nel caso di fusione della societa' o ente controllante con societa' o enti non appartenenti al consolidato, il consolidato puo' continuare ove la societa' o ente controllante sia in grado di dimostrare, anche dopo l'effettuazione di tali operazioni, la permanenza di tutti i requisiti previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 117 e seguenti ai fini dell'accesso al regime. Ai fini della continuazione del consolidato, la societa' o ente controllante puo' interpellare l'amministrazione ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212 recante lo Statuto dei diritti del contribuente. Con il decreto di cui all'art. 129 sono disciplinati gli eventuali ulteriori casi di interruzione anticipata del consolidato. 5-bis. La societa' o ente controllante che intende continuare ad avvalersi della tassazione di gruppo ma non ha presentato l'istanza di interpello prevista dal comma 5 ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva deve segnalare detta circostanza nella dichiarazione dei redditi. 6. L'art. 118, comma 4, si applica anche relativamente alle somme percepite o versate tra le societa' del comma 1 per compensare gli oneri connessi con l'interruzione della tassazione di gruppo relativi all'imposta sulle societa'.». «Art. 125 (Mancato rinnovo dell'opzione). - 1. Le disposizioni dell'art. 124, comma 1, lettera b), si applicano sia nel caso di mancato rinnovo dell'opzione di cui all'art. 117, sia nel caso in cui l'opzione rinnovata non riguardi entrambe le societa' di cui alla predetta lettera b). 2. Nel caso di mancato rinnovo dell'opzione, gli obblighi di acconto si calcolano relativamente a ciascuna societa' singolarmente considerata con riferimento ai redditi propri cosi' come risultanti dalle comunicazioni di cui all'art. 121. Si applica la disposizione dell'art. 124, comma 4. 3. L'art. 118, comma 4, si applica anche relativamente alle somme percepite o versate tra le societa' di cui al comma 1 per compensare gli oneri connessi con il mancato rinnovo della tassazione di gruppo relativi all'imposta sulle societa'.». «Art. 126 (Limiti all'efficacia ed all'esercizio dell'opzione). - 1. Non possono esercitare l'opzione di cui all'art. 117 le societa' che fruiscono di riduzione dell'aliquota dell'imposta sui redditi delle societa'. 2. Nel caso di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa, l'esercizio dell'opzione non e' consentito e, se gia' avvenuto, cessa dall'inizio dell'esercizio in cui interviene la dichiarazione del fallimento o il provvedimento che ordina la liquidazione.». «Art. 127 (Responsabilita'). - 1. La societa' o l'ente controllante e' responsabile: a) per la maggiore imposta accertata e per gli interessi relativi, riferita al reddito complessivo globale risultante dalla dichiarazione di cui all'art. 122; b) per le somme che risultano dovute, con riferimento alla medesima dichiarazione, a seguito dell'attivita' di controllo prevista dall'art. 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riferita alle dichiarazioni dei redditi propria di ciascun soggetto che partecipa al consolidato e dell'attivita' di liquidazione di cui all'art. 36-bis del medesimo decreto; c) per l'adempimento degli obblighi connessi alla determinazione del reddito complessivo globale di cui all'art. 122; d) solidalmente per il pagamento di una somma pari alla sanzione di cui alla lettera b) del comma 2 irrogata al soggetto che ha commesso la violazione. 2. Ciascuna societa' controllata che partecipa al consolidato e' responsabile: a) solidalmente con l'ente o societa' controllante per la maggiore imposta accertata e per gli interessi relativi, riferita al reddito complessivo globale risultante dalla dichiarazione di cui all'art. 122, in conseguenza della rettifica operata sul proprio reddito imponibile, e per le somme che risultano dovute, con riferimento alla medesima dichiarazione, a seguito dell'attivita' di controllo prevista dall'art. 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'attivita' di liquidazione di cui all'art. 36-bis del medesimo decreto, in conseguenza della rettifica operata sulla propria dichiarazione dei redditi; b) per la sanzione correlata alla maggiore imposta accertata riferita al reddito complessivo globale risultante dalla dichiarazione di cui all'art. 122, in conseguenza della rettifica operata sul proprio reddito imponibile, e alle somme che risultano dovute con riferimento alla medesima dichiarazione, a seguito dell'attivita' di controllo prevista dall'art. 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'attivita' di liquidazione di cui all'art. 36-bis del medesimo decreto, in conseguenza della rettifica operata sulla propria dichiarazione dei redditi; c) per le sanzioni diverse da quelle di cui alla lettera b). 3. 4. L'eventuale rivalsa della societa' o ente controllante nei confronti delle societa' controllate perde efficacia qualora il soggetto controllante ometta di trasmettere alla societa' controllata copia degli atti e dei provvedimenti entro il ventesimo giorno successivo alla notifica ricevuta anche in qualita' di domiciliatario secondo quanto previsto dall'art. 119.». «Art. 128 (Norma transitoria). - 1. Fino a concorrenza delle svalutazioni determinatesi per effetto di rettifiche di valore ed accantonamenti fiscalmente non riconosciuti, al netto delle rivalutazioni assoggettate a tassazione, dedotte nel periodo d'imposta antecedente a quello dal quale ha effetto l'opzione di cui all'art. 117 e nei nove precedenti dalla societa' o ente controllante o da altra societa' controllata, anche se non esercente l'opzione di cui all'art. 117, i valori fiscali degli elementi dell'attivo e del passivo della societa' partecipata se, rispettivamente, superiori o inferiori a quelli contabili sono ridotti o aumentati dell'importo delle predette svalutazioni in proporzione ai rapporti tra la differenza dei valori contabili e fiscali dell'attivo e del passivo e l'ammontare complessivo di tali differenze.». «Art. 129 (Disposizioni applicative). - 1. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni applicative della presente sezione.». - Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435 (Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonche' disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione di adempimenti tributari): «Art. 17 (Razionalizzazione dei termini di versamento). - (Omissis). 2. I versamenti di cui al comma 1 possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini ivi previsti, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. 3. I versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuti ai sensi della legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, nonche' quelli relativi all'imposta regionale sulle attivita' produttive, sono effettuati in due rate salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi euro 103. Il quaranta per cento dell'acconto dovuto e' versato alla scadenza della prima rata e il residuo importo alla scadenza della seconda. Il versamento dell'acconto e' effettuato, rispettivamente: a) per la prima rata, nel termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente; b) per la seconda rata, nel mese di novembre, ad eccezione di quella dovuta dai soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e all'imposta regionale sulle attivita' produttive il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, che effettuano il versamento di tale rata entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese dello stesso periodo d'imposta.». - Si riporta il testo vigente del comma 1240 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -legge finanziaria 2007): «1240. E' autorizzata, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, la spesa di euro 1 miliardo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace. A tal fine e' istituito un apposito fondo nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.». - Si riporta il testo vigente del comma 200 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge di stabilita' 2015), come rifinanziato ai sensi dell'art. 1, comma 639, della legge 28 dicembre 2015, n. 208: «200. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.». - Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'art. 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica): «Art. 10 (Proroga di termini in materia di definizione di illeciti edilizi). - (Omissis). 5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di politica economica», alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».