Art. 11 
 
  1. Le imprese interessate dalle disposizioni  di  cui  all'art.  2,
commi da 55 a  57,  del  decreto-legge  29  dicembre  2010,  n.  225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011,  n.  10,
come successivamente integrato dal decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, possono optare, con riferimento all'ammontare di  attivita'  per
imposte anticipate pari alla differenza di cui al successivo comma 2,
per il mantenimento dell'applicazione delle predette disposizioni  al
ricorrere delle condizioni ivi previste. ((L'opzione e' irrevocabile,
comporta  l'obbligo  del  pagamento   di   un   canone   annuo   fino
all'esercizio in corso al 31 dicembre 2029 e si considera  esercitata
con il versamento di cui al comma 7. Il canone e' deducibile ai  fini
delle imposte sui redditi e dell'IRAP nell'esercizio in  cui  avviene
il pagamento.)) 
  2. Il  canone  e'  determinato  annualmente  applicando  l'aliquota
dell'1,5 per cento alla differenza tra  l'ammontare  delle  attivita'
per imposte anticipate e le imposte versate. 
  3. L'ammontare delle attivita' per imposte  anticipate  di  cui  al
comma 2 e' determinato ogni anno sommando algebricamente: 
    a) la differenza, positiva  o  negativa,  tra  le  attivita'  per
imposte anticipate cui si applicano i commi da 55  a  57  del  citato
art. 2 del decreto-legge n. 225 del 2010, iscritte in  bilancio  alla
fine dell'esercizio e quelle iscritte  alla  fine  dell'esercizio  in
corso al 31 dicembre 2007; 
    b) le attivita' per imposte  anticipate  trasformate  in  credito
d'imposta ai sensi delle disposizioni di cui ai predetti commi da  55
a 57 dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 225 del 2010. 
  4. Ai fini della determinazione delle imposte  versate  di  cui  al
comma 2 si tiene conto dell'IRES, comprese le  relative  addizionali,
versata con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31  dicembre
2008 e ai successivi, e dell'IRAP versata con riferimento ai  periodi
d'imposta in corso al 31 dicembre 2013  e  ai  successivi.  Si  tiene
altresi' conto dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 15, commi 10,
10-bis  e  10-ter  del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.   185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2,  e
dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 176, comma 2-ter, del  testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, versate con riferimento al
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 e successivi, fino  al
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014. 
  5. Se le imposte versate di cui al comma 4  superano  le  attivita'
per imposte anticipate di cui al comma 3, il canone non e' dovuto. 
  6. In caso di partecipazione delle imprese di cui  al  comma  1  al
consolidato nazionale  di  cui  agli  articoli  117  e  seguenti  del
predetto testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  ai  fini  della
determinazione della differenza  di  cui  al  comma  2,  per  imposte
versate si intendono l'IRES ((versata in proprio  o  in  qualita'  di
consolidanti)),  le  addizionali  all'IRES,  l'IRAP  e   le   imposte
sostitutive di cui al comma 4 versate dai  soggetti  partecipanti  al
consolidato  che  rientrano  tra  le  imprese  di  cui  al  comma  1;
l'ammontare delle attivita' per imposte anticipate di cui al comma  3
e' dato  dalla  somma  dell'ammontare  delle  attivita'  per  imposte
anticipate di cui al comma 3 delle singole imprese di cui al comma  1
partecipanti al consolidato. 
  7. Il versamento del canone e'  effettuato  per  ciascun  esercizio
entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui  redditi
a decorrere dal periodo d'imposta in corso al ((31 dicembre 2016. Per
il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015 il  versamento  e'
effettuato, in ogni caso, entro il 31 luglio 2016 senza  applicazione
dell'art. 17,  comma  2,  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n.  435)).  In  caso  di
partecipazione delle  imprese  di  cui  al  comma  1  al  consolidato
nazionale di cui agli articoli 117 e seguenti del citato testo  unico
delle  imposte  sul  redditi,  il  versamento  e'  effettuato   dalla
consolidante. 
  8. Qualora a partire dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2008 le
imprese di cui al comma  1  abbiano  incrementato  le  attivita'  per
imposte anticipate cui si applicano i commi da 55 a  57  dell'art.  2
del citato decreto-legge n. 225 del 2010,  in  qualita'  di  societa'
incorporante o risultante da una o piu'  fusioni  o  in  qualita'  di
beneficiaria di una o piu' scissioni, ai  fini  della  determinazione
dell'ammontare delle attivita' per imposte anticipate di cui al comma
3, si tiene  conto  anche  delle  attivita'  per  imposte  anticipate
iscritte alla fine dell'esercizio in corso al 31  dicembre  2007  nei
bilanci delle societa' incorporate, fuse o scisse e  delle  attivita'
per  imposte  anticipate  trasformate  in  credito  d'imposta   dalle
societa' incorporate, fuse o scisse;  ai  fini  della  determinazione
delle imposte versate di cui al comma 4 si tiene  conto  anche  delle
imposte versate dalle societa' incorporate, fuse o scisse. 
  9. A partire dall'esercizio successivo a  quello  in  corso  al  31
dicembre 2015, le  imprese  interessate  dalle  disposizioni  di  cui
all'art. 2, commi da 55 a 57, del citato  decreto-legge  n.  225  del
2010, che non abbiano esercitato l'opzione entro i termini  ((di  cui
al comma 7)) e che incorporino o risultino da una o piu'  fusioni  di
altre imprese, oppure siano beneficiarie  di  una  o  piu'  scissioni
possono esercitare l'opzione di cui al medesimo comma 1 entro un mese
dalla chiusura dell'esercizio in corso alla data in cui ha effetto la
fusione o la scissione. 
  10. Se non e' effettuata l'opzione di cui al comma 1, i commi da 55
a 57 dell'art. 2  del  citato  decreto-legge  n.  225  del  2010,  si
applicano  all'ammontare  delle  attivita'  per  imposte   anticipate
iscritte in bilancio diminuite della differenza, se positiva, di  cui
al comma 2. In caso di  partecipazione  al  consolidato  fiscale,  la
predetta differenza viene attribuita alle  societa'  partecipanti  in
proporzione alle attivita' per imposte anticipate di  cui  ai  citati
commi da 55 a 57 detenute da ciascuna di esse. 
  11. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e  della  riscossione
del canone di cui al comma 1, nonche' per il relativo contenzioso, si
applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. 
  12. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono
stabilite le disposizioni attuative del presente articolo 
  13. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo valutate in
224,3 milioni di euro per l'anno 2016, in 101,7 milioni di  euro  per
l'anno 2017, in 128 milioni di euro per l'anno 2018, in 104,8 milioni
di euro per l'anno 2019, in 80,7 milioni di euro per l'anno 2020,  in
58,6 milioni di euro per l'anno 2021, in 39,1  milioni  di  euro  per
l'anno 2022, in 32,2 milioni di euro per l'anno 2023, in  22  milioni
di euro per l'anno 2024, in 17,6 milioni di euro per l'anno 2025,  in
15,8 milioni di euro per l'anno 2026, in 14,8  milioni  di  euro  per
l'anno 2027 e in 3,8 milioni di euro per l'anno 2028, sono destinate: 
    a) quanto a 124,3 milioni di euro per l'anno 2016,  al  Fondo  di
cui all'art. 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  e
successive modificazioni; 
    b) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2016, al Fondo di  cui
all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre  2014,  n.  190,  come
rifinanziato ai sensi dell'art. 1, comma 639, della legge 28 dicembre
2015, n. 208; 
    c) quanto a 101,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 128 milioni
di euro per l'anno 2018, in 104,8 milioni di euro per l'anno 2019, in
80,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 58,6  milioni  di  euro  per
l'anno 2021, in 39,1 milioni di euro per l'anno 2022, in 32,2 milioni
di euro per l'anno 2023, in 22 milioni di euro per  l'anno  2024,  in
17,6 milioni di euro per l'anno 2025, in 15,8  milioni  di  euro  per
l'anno 2026, in 14,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 3,8 milioni
di euro per l'anno 2028,  al  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica economica di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge  29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
dicembre 2004, n. 307. 
  14. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente dei  commi  da  55  a  57
          dell'art. 2 del decreto-legge 29  dicembre  2010,  n.  225,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio
          2011, n. 10 (Proroga di termini  previsti  da  disposizioni
          legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e
          di  sostegno  alle   imprese   e   alle   famiglie),   come
          successivamente integrato dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214: 
              «Art. 2 (Proroghe onerose di termini). - (Omissis). 
              55. In funzione anche della prossima entrata in  vigore
          del nuovo accordo di  Basilea,  le  attivita'  per  imposte
          anticipate iscritte in bilancio, relative a svalutazioni  e
          perdite  su  crediti  non  ancora   dedotte   dal   reddito
          imponibile ai sensi del comma 3  dell'art.  106  del  testo
          unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,
          ovvero alle rettifiche di valore nette  per  deterioramento
          dei  crediti  non  ancora  dedotte  dalla  base  imponibile
          dell'imposta regionale sulle attivita' produttive ai  sensi
          degli articoli 6, comma 1, lettera c-bis), e  7,  comma  1,
          lettera b-bis), del decreto legislativo 15  dicembre  1997,
          n. 446, nonche' quelle relative al valore dell'avviamento e
          delle  altre  attivita'  immateriali,  i   cui   componenti
          negativi sono deducibili in piu' periodi d'imposta ai  fini
          delle imposte sui redditi e  dell'imposta  regionale  sulle
          attivita' produttive, sono trasformate in crediti d'imposta
          qualora  nel  bilancio  individuale  della  societa'  venga
          rilevata una perdita d'esercizio. 
              56. La trasformazione di cui al comma 55 decorre  dalla
          data di approvazione del bilancio da  parte  dell'assemblea
          dei soci, o dei diversi organi  competenti  per  legge,  ed
          opera per un importo pari al prodotto, da effettuarsi sulla
          base dei dati del medesimo bilancio approvato, tra: 
                a) la perdita d'esercizio, e 
                b)  il  rapporto  fra  le   attivita'   per   imposte
          anticipate indicate al comma 55 e  la  somma  del  capitale
          sociale  e  delle  riserve.  Con  decorrenza  dal   periodo
          d'imposta in corso alla data di approvazione del  bilancio,
          non sono deducibili i  componenti  negativi  corrispondenti
          alle  attivita'  per  imposte  anticipate  trasformate   in
          credito d'imposta ai sensi del presente comma. 
              56-bis. La quota delle attivita' per imposte anticipate
          iscritte in bilancio relativa alle perdite di cui  all'art.
          84 del testo unico delle imposte sui  redditi,  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, e derivante dalla deduzione dei componenti negativi
          di reddito di cui al comma 55, e' trasformata per intero in
          crediti d'imposta. La trasformazione decorre dalla data  di
          presentazione della dichiarazione dei redditi in cui  viene
          rilevata la perdita di cui al presente  comma.  La  perdita
          del periodo  d'imposta  rilevata  nella  dichiarazione  dei
          redditi di  cui  al  periodo  precedente  e'  computata  in
          diminuzione del reddito dei  periodi  d'imposta  successivi
          per un ammontare pari alla perdita  del  periodo  d'imposta
          rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al  periodo
          precedente ridotta dei componenti negativi di  reddito  che
          hanno dato  luogo  alla  quota  di  attivita'  per  imposte
          anticipate trasformata in crediti d'imposta  ai  sensi  del
          presente comma. 
              56-bis.1.   Qualora   dalla   dichiarazione   ai   fini
          dell'imposta regionale sulle attivita' produttive emerga un
          valore della produzione  netta  negativo,  la  quota  delle
          attivita' per imposte anticipate di cui al comma 55 che  si
          riferisce ai componenti negativi di cui al  medesimo  comma
          che  hanno  concorso  alla  formazione  del  valore   della
          produzione netta negativo, e'  trasformata  per  intero  in
          crediti d'imposta. La trasformazione decorre dalla data  di
          presentazione  della  dichiarazione  ai  fini  dell'imposta
          regionale sulle attivita' produttive in cui viene  rilevato
          il  valore  della  produzione  netta  negativo  di  cui  al
          presente comma. 
              56-ter. La disciplina di cui ai commi 55, 56, 56-bis  e
          56-bis.1  si  applica  anche  ai  bilanci  di  liquidazione
          volontaria  ovvero  relativi  a   societa'   sottoposte   a
          procedure  concorsuali  o  di  gestione  delle  crisi,  ivi
          inclusi quelli riferiti all'amministrazione straordinaria e
          alla liquidazione coatta amministrativa di banche  e  altri
          intermediari  finanziari  vigilati  dalla  Banca  d'Italia.
          Qualora il bilancio finale  per  cessazione  di  attivita',
          dovuta a liquidazione volontaria, fallimento o liquidazione
          coatta  amministrativa,  evidenzi   un   patrimonio   netto
          positivo, e'  trasformato  in  crediti  d'imposta  l'intero
          ammontare di attivita' per imposte  anticipate  di  cui  ai
          commi 55 e 56. Alle operazioni di  liquidazione  volontaria
          di cui al  presente  comma  si  applicano  le  disposizioni
          previste dall'art. 37-bis del decreto del Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 
              57. Il credito  d'imposta  di  cui  ai  commi  55,  56,
          56-bis, 56-bis.1 e 56-ter non e' produttivo  di  interessi.
          Esso puo' essere utilizzato, senza limiti  di  importo,  in
          compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo
          9 luglio 1997, n. 241, ovvero puo' essere ceduto al  valore
          nominale  secondo  quanto  previsto  dall'art.  43-ter  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 602. Il credito  va  indicato  nella  dichiarazione  dei
          redditi e non  concorre  alla  formazione  del  reddito  di
          impresa ne' della base  imponibile  dell'imposta  regionale
          sulle attivita' produttive. L'eventuale credito che residua
          dopo aver effettuato le compensazioni  di  cui  al  secondo
          periodo del presente comma e' rimborsabile. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo vigente dei commi  10,  10-bis  e
          10-ter dell'art. 15 del decreto-legge 29 novembre 2008,  n.
          185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio
          2009, n. 2 (Misure urgenti  per  il  sostegno  a  famiglie,
          lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione
          anti-crisi il quadro strategico nazionale): 
              «Art. 15 (Riallineamento e rivalutazione  volontari  di
          valori contabili). - (Omissis). 
              10.  In  deroga  alle  disposizioni  del  comma   2-ter
          introdotto nell'art. 176 del testo unico delle imposte  sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dall'art. 1, comma 46,
          della legge 24  dicembre  2007,  n.  244,  e  del  relativo
          decreto di attuazione, i contribuenti possono assoggettare,
          in tutto o  in  parte,  i  maggiori  valori  attribuiti  in
          bilancio all'avviamento, ai marchi d'impresa e  alle  altre
          attivita' immateriali all'imposta  sostitutiva  di  cui  al
          medesimo comma 2-ter, con  l'aliquota  del  16  per  cento,
          versando in  unica  soluzione  l'importo  dovuto  entro  il
          termine  di  versamento  a  saldo  delle  imposte  relative
          all'esercizio nel corso del quale e' stata posta in  essere
          l'operazione. I maggiori  valori  assoggettati  ad  imposta
          sostitutiva  si  considerano  riconosciuti  fiscalmente   a
          partire dall'inizio del periodo  d'imposta  nel  corso  del
          quale e' versata l'imposta sostitutiva. La deduzione di cui
          all'art. 103 del citato testo unico e agli articoli 5, 6  e
          7 del decreto legislativo 15 dicembre  1997,  n.  446,  del
          maggior valore dell'avviamento e dei marchi d'impresa  puo'
          essere effettuata in misura non superiore ad un  quinto,  a
          prescindere dall'imputazione al conto economico a decorrere
          dal periodo di imposta successivo a quello  nel  corso  del
          quale e'  versata  l'imposta  sostitutiva.  A  partire  dal
          medesimo periodo di imposta sono  deducibili  le  quote  di
          ammortamento  del  maggior  valore  delle  altre  attivita'
          immateriali  nel  limite  della  quota  imputata  a   conto
          economico. 
              10-bis. Le previsioni del  comma  10  sono  applicabili
          anche ai maggiori valori delle partecipazioni di controllo,
          iscritti in bilancio a seguito dell'operazione a titolo  di
          avviamento, marchi d'impresa e altre attivita' immateriali.
          Per partecipazioni di controllo si intendono quelle incluse
          nel consolidamento  ai  sensi  del  capo  III  del  decreto
          legislativo 9 aprile 1991, n. 127. Per le imprese tenute ad
          applicare i principi contabili  internazionali  di  cui  al
          regolamento  n  1606/2002  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio,  del  19  luglio  2002,  per  partecipazioni  di
          controllo si intendono quelle incluse nel consolidamento ai
          sensi delle relative previsioni. L'importo assoggettato  ad
          imposta sostitutiva non rileva ai fini del  valore  fiscale
          della partecipazione stessa. 
              10-ter. Le previsioni del  comma  10  sono  applicabili
          anche ai maggiori valori - attribuiti ad avviamenti, marchi
          di impresa  e  altre  attivita'  immateriali  nel  bilancio
          consolidato - delle partecipazioni di  controllo  acquisite
          nell'ambito di operazioni di cessione di azienda ovvero  di
          partecipazioni. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 2-ter dell'art.
          176 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
          1986, n. 917 (Approvazione del testo  unico  delle  imposte
          sui redditi): 
              «Art. 176 (Regimi fiscali del soggetto conferente e del
          soggetto conferitario). - (Omissis). 
              2-ter. In luogo  dell'applicazione  delle  disposizioni
          dei commi 1, 2  e  2-bis,  la  societa'  conferitaria  puo'
          optare,   nella   dichiarazione   dei   redditi    relativa
          all'esercizio nel corso del quale e' stata posta in  essere
          l'operazione o,  al  piu'  tardi,  in  quella  del  periodo
          d'imposta successivo, per l'applicazione,  in  tutto  o  in
          parte, sui maggiori  valori  attribuiti  in  bilancio  agli
          elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali
          e immateriali relativi all'azienda ricevuta, di  un'imposta
          sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
          dell'imposta sul  reddito  delle  societa'  e  dell'imposta
          regionale sulle attivita' produttive, con aliquota  del  12
          per cento sulla parte dei maggiori  valori  ricompresi  nel
          limite di 5 milioni di euro, del 14 per cento  sulla  parte
          dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e  fino  a
          10 milioni di euro e del  16  per  cento  sulla  parte  dei
          maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro. I maggiori
          valori assoggettati a imposta  sostitutiva  si  considerano
          riconosciuti  ai  fini  dell'ammortamento  a  partire   dal
          periodo  d'imposta  nel  corso  del  quale  e'   esercitata
          l'opzione; in caso di realizzo dei  beni  anteriormente  al
          quarto periodo d'imposta successivo a quello  dell'opzione,
          il  costo  fiscale   e'   ridotto   dei   maggiori   valori
          assoggettati a imposta sostitutiva e dell'eventuale maggior
          ammortamento dedotto e  l'imposta  sostitutiva  versata  e'
          scomputata dall'imposta sui redditi ai sensi degli articoli
          22 e 79. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo  vigente  degli  articoli  117  e
          seguenti del citato decreto del Presidente della Repubblica
          n. 917 del 1986, pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  31
          dicembre 1986, n. 302, S.O.: 
              «Art. 117 (Soggetti ammessi alla tassazione  di  gruppo
          di  imprese  controllate  residenti  [Testo  post   riforma
          2004]). - 1. La societa' o l'ente controllante  e  ciascuna
          societa' controllata  rientranti  fra  i  soggetti  di  cui
          all'art. 73, comma 1, lettere a) e b), fra i quali sussiste
          il rapporto di controllo di cui  all'art.  2359,  comma  1,
          numero 1), del  codice  civile,  con  i  requisiti  di  cui
          all'art. 120, possono congiuntamente  esercitare  l'opzione
          per la tassazione di gruppo. 
              2. I soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera  d),
          possono esercitare l'opzione di cui al comma 1 in  qualita'
          di controllanti ed a condizione: 
                a) di essere residenti in Paesi con  i  quali  e'  in
          vigore un accordo per evitare la doppia imposizione; 
                b)  di  esercitare   nel   territorio   dello   Stato
          un'attivita'  d'impresa,  come   definita   dall'art.   55,
          mediante  una   stabile   organizzazione,   come   definita
          dall'art. 162, che assume la qualifica di consolidante. 
              2-bis. I soggetti di cui all'art. 73, comma 1,  lettera
          d), privi del requisito di cui alla lettera b) del comma 2,
          residenti in Stati appartenenti all'Unione  europea  ovvero
          in  Stati  aderenti  all'Accordo  sullo  Spazio   economico
          europeo con il quale l'Italia abbia  stipulato  un  accordo
          che assicuri un  effettivo  scambio  di  informazioni,  che
          rivestono una forma giuridica  analoga  a  quelle  previste
          dall'art. 73, comma 1, lettere a) e b),  possono  designare
          una societa' residente nel territorio  dello  Stato  o  non
          residente di cui  al  comma  2-ter,  controllata  ai  sensi
          dell'art. 2359, comma 1, numero 1), del codice civile con i
          requisiti di cui all'art. 120, ad esercitare l'opzione  per
          la  tassazione  di  gruppo  congiuntamente   con   ciascuna
          societa' residente o non residente di cui al  comma  2-ter,
          su cui parimenti essi  esercitano  il  controllo  ai  sensi
          dell'art. 2359, comma 1, numero 1), del codice civile con i
          requisiti di cui all'art. 120. La controllata designata non
          puo'  esercitare  l'opzione  con  le  societa'  da  cui  e'
          partecipata. Agli effetti del presente comma: 
                a)  la  controllata   designata,   in   qualita'   di
          consolidante, acquisisce tutti i diritti, obblighi ed oneri
          previsti dagli articoli da 117 a 127 per le societa' o enti
          controllanti; 
                b) i requisiti del controllo di cui al comma 1 devono
          essere verificati in  capo  al  soggetto  controllante  non
          residente; 
                c)  l'efficacia  dell'opzione  e'  subordinata   alla
          condizione  che  il  soggetto  controllante  non  residente
          designi  la  controllata  residente   assumendo,   in   via
          sussidiaria, le responsabilita' previste dall'art. 127  per
          le societa' o enti controllanti; 
                d) in ipotesi di  interruzione  della  tassazione  di
          gruppo prima del  compimento  del  triennio  o  di  mancato
          rinnovo dell'opzione, le perdite fiscali  risultanti  dalla
          dichiarazione  di  cui   all'art.   122   sono   attribuite
          esclusivamente alle controllate che le hanno  prodotte,  al
          netto di quelle utilizzate, e nei cui confronti viene  meno
          il requisito del controllo secondo i criteri stabiliti  dai
          soggetti interessati; 
                e) se il requisito del controllo nei confronti  della
          controllata designata cessa per qualsiasi motivo prima  del
          compimento  del  triennio,  il  soggetto  controllante  non
          residente puo' designare, tra le  controllate  appartenenti
          al medesimo  consolidato,  un'altra  controllata  residente
          avente le caratteristiche di cui al  presente  comma  senza
          che  si  interrompa  la  tassazione  di  gruppo.  La  nuova
          controllata designata assume  le  responsabilita'  previste
          dall'art.  127  per  le  societa'   o   enti   controllanti
          relativamente ai precedenti periodi d'imposta di  validita'
          della tassazione di  gruppo,  in  solido  con  la  societa'
          designata  nei  cui  confronti  cessa  il   requisito   del
          controllo. 
              2-ter. I soggetti di cui all'art. 73, comma 1,  lettera
          d), controllati ai sensi dell'art. 2359,  comma  1,  numero
          1), del codice civile, possono esercitare l'opzione di  cui
          al comma 1 in qualita' di controllata mediante una  stabile
          organizzazione come definita dal comma 1-bis dell'art. 120. 
              3. Permanendo il requisito  del  controllo  di  cui  al
          comma 1, l'opzione ha durata per tre esercizi sociali ed e'
          irrevocabile.  Nel  caso  venga  meno  tale  requisito   si
          determinano le conseguenze di cui all'art. 124.». 
              «Art. 118 (Effetti dell'esercizio dell'opzione).  -  1.
          L'esercizio dell'opzione per la tassazione di gruppo di cui
          all'art. 117  comporta  la  determinazione  di  un  reddito
          complessivo globale corrispondente alla somma algebrica dei
          redditi  complessivi  netti  da  considerare,  quanto  alle
          societa'     controllate,     per     l'intero      importo
          indipendentemente dalla quota di partecipazione  riferibile
          al soggetto controllante. Al soggetto controllante  compete
          il riporto a nuovo della eventuale perdita risultante dalla
          somma   algebrica   degli   imponibili,   la   liquidazione
          dell'unica   imposta   dovuta   o   dell'unica    eccedenza
          rimborsabile o riportabile a nuovo. 
              1-bis.  Ai  fini  della  determinazione   del   credito
          d'imposta per i redditi prodotti all'estero di cui all'art.
          165: 
                a) per reddito complessivo deve intendersi il reddito
          complessivo globale; 
                b) la quota di imposta italiana  fino  a  concorrenza
          della quale e' accreditabile l'imposta estera e'  calcolata
          separatamente per ciascuno  dei  soggetti  partecipanti  al
          consolidato, e per ciascuno Stato; 
                c) nelle ipotesi di interruzione della tassazione  di
          gruppo prima del  compimento  del  triennio  o  di  mancato
          rinnovo dell'opzione il diritto  al  riporto  in  avanti  e
          all'indietro dell'eccedenza di cui all'art. 165,  comma  6,
          compete  ai  soggetti  che   hanno   prodotto   i   redditi
          all'estero. 
              2. Le perdite fiscali relative agli esercizi  anteriori
          all'inizio della tassazione di gruppo di cui alla  presente
          sezione possono essere utilizzate solo dalle  societa'  cui
          si riferiscono. Le eccedenze d'imposta  riportate  a  nuovo
          relative agli stessi  esercizi  possono  essere  utilizzate
          dalla societa' o ente controllante o alternativamente dalle
          societa' cui competono. Resta ferma l'applicabilita'  delle
          disposizioni  di  cui  all'art.  43-ter  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 
              3. Gli obblighi di versamento a  saldo  ed  in  acconto
          competono  esclusivamente  alla   controllante.   L'acconto
          dovuto e' determinato sulla base dell'imposta  relativa  al
          periodo precedente, al netto delle detrazioni e dei crediti
          d'imposta e delle ritenute d'acconto, come  indicata  nella
          dichiarazione dei redditi, presentata  ai  sensi  dell'art.
          122. Per il primo esercizio la determinazione  dell'acconto
          dovuto  dalla  controllante  e'   effettuata   sulla   base
          dell'imposta,  al  netto  delle  detrazioni,  dei   crediti
          d'imposta e delle ritenute d'acconto,  corrispondente  alla
          somma algebrica dei redditi relativi al periodo  precedente
          come indicati nelle dichiarazioni  dei  redditi  presentate
          per  il  periodo  stesso   dalle   societa'   singolarmente
          considerate. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di
          cui all'art. 4 del  decreto-legge  2  marzo  1989,  n.  69,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile  1989,
          n. 154. 
              4.  Non  concorrono   alla   formazione   del   reddito
          imponibile in quanto escluse le somme percepite  o  versate
          tra le societa' di cui al  comma  1  in  contropartita  dei
          vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti.». 
              «Art. 119 (Condizioni per l'efficacia dell'opzione).  -
          1. L'opzione puo' essere  esercitata  da  ciascuna  entita'
          legale solo in qualita' di controllante o solo in  qualita'
          di  controllata  e  la  sua  efficacia  e'  subordinata  al
          verificarsi delle seguenti condizioni: 
                a)  identita'  dell'esercizio  sociale  di   ciascuna
          societa' controllata  con  quello  della  societa'  o  ente
          controllante; 
                b)  esercizio  congiunto  dell'opzione  da  parte  di
          ciascuna controllata e dell'ente o societa' controllante; 
                c)  elezione  di  domicilio  da  parte  di   ciascuna
          controllata presso la societa' o ente controllante ai  fini
          della notifica  degli  atti  e  provvedimenti  relativi  ai
          periodi d'imposta  per  i  quali  e'  esercitata  l'opzione
          prevista  dall'art.  117.  L'elezione   di   domicilio   e'
          irrevocabile fino  al  termine  del  periodo  di  decadenza
          dell'azione di accertamento o di irrogazione delle sanzioni
          relative all'ultimo  esercizio  il  cui  reddito  e'  stato
          incluso nella dichiarazione di cui all'art. 122; 
                d) l'avvenuto esercizio congiunto  dell'opzione  deve
          essere  comunicato  all'Agenzia  delle   entrate   con   la
          dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a  decorrere
          dal quale si intende esercitare l'opzione. 
              2. Non viene meno l'efficacia dell'opzione nel caso  in
          cui per effetto di operazioni di fusione, di scissione e di
          liquidazione volontaria si  determinano  all'interno  dello
          stesso esercizio piu' periodi d'imposta. Il decreto di  cui
          all'art. 129 stabilisce  le  modalita'  e  gli  adempimenti
          formali   da   porre   in   essere   per   pervenire   alla
          determinazione del reddito complessivo globale.». 
              «Art. 120 (Definizione del requisito di  controllo).  -
          1. Agli  effetti  della  presente  sezione  si  considerano
          controllate le societa'  per  azioni,  in  accomandita  per
          azioni, a responsabilita' limitata: 
                a) al cui  capitale  sociale  la  societa'  o  l'ente
          controllante partecipa direttamente  o  indirettamente  per
          una percentuale superiore al 50 per cento, da  determinarsi
          relativamente  all'ente  o  societa'  controllante  tenendo
          conto  della  eventuale  demoltiplicazione  prodotta  dalla
          catena societaria di controllo, senza considerare le azioni
          prive  del  diritto  di  voto  esercitabile  nell'assemblea
          generale richiamata dall'art. 2346 del codice civile; 
                b) al cui utile di  bilancio  la  societa'  o  l'ente
          controllante partecipa direttamente  o  indirettamente  per
          una percentuale superiore al 50 per cento  da  determinarsi
          relativamente all'ente  o  societa'  controllante,  tenendo
          conto  della  eventuale  demoltiplicazione  prodotta  dalla
          catena societaria di controllo e senza considerare la quota
          di utile di competenza delle azioni prive  del  diritto  di
          voto  esercitabile   nell'assemblea   generale   richiamata
          dall'art. 2346 del codice civile. 
              1-bis. Si considerano altresi' controllate  le  stabili
          organizzazioni nel territorio dello  Stato,  come  definite
          dall'art. 162, dei soggetti di cui all'art.  73,  comma  1,
          lettera d),  residenti  in  Stati  appartenenti  all'Unione
          europea ovvero in Stati aderenti all'Accordo  sullo  Spazio
          economico europeo con il quale l'Italia abbia stipulato  un
          accordo che assicuri un effettivo scambio di  informazioni,
          che rivestono una forma giuridica analoga a quelle  di  cui
          al comma 1, con i requisiti di cui al medesimo comma. 
              2. Il requisito del  controllo  di  cui  all'art.  117,
          comma 1 deve sussistere sin dall'inizio di  ogni  esercizio
          relativamente al quale la societa' o ente controllante e la
          societa'   controllata    si    avvalgono    dell'esercizio
          dell'opzione.». 
              «Art. 121 (Obblighi delle societa' controllate).  -  1.
          Per effetto dell'esercizio congiunto  dell'opzione  di  cui
          all'art. 117, ciascuna societa' controllata, secondo quanto
          previsto dal decreto di cui all'art. 129, deve: 
                a)  compilare  il  modello  della  dichiarazione  dei
          redditi  al  fine  di  comunicare  alla  societa'  o   ente
          controllante  la   determinazione   del   proprio   reddito
          complessivo, delle ritenute subite, delle detrazioni e  dei
          crediti d'imposta spettanti, compresi  quelli  compensabili
          ai sensi dell'art. 17  del  decreto  legislativo  9  luglio
          1997, n. 241, e degli  acconti  autonomamente  versati.  Al
          modello deve essere allegato il prospetto di  cui  all'art.
          109, comma 4, lettera  b),  con  le  indicazioni  richieste
          relative ai componenti negativi di reddito dedotti; 
                b) fornire alla societa' controllante i dati relativi
          ai  beni  ceduti  ed  acquistati  secondo  il   regime   di
          neutralita' fiscale di cui all'art.  123,  specificando  la
          differenza residua tra valore di  libro  e  valore  fiscale
          riconosciuto; 
                c)  fornire  ogni  necessaria   collaborazione   alla
          societa'  controllante  per   consentire   a   quest'ultima
          l'adempimento degli obblighi che le competono nei confronti
          dell'Amministrazione finanziaria anche  successivamente  al
          periodo di validita' dell'opzione.». 
              «Art.   122   (Obblighi   della   societa'    o    ente
          controllante).  -  1.  La  societa'  o  ente   controllante
          presenta la  dichiarazione  dei  redditi  del  consolidato,
          calcolando il reddito complessivo globale risultante  dalla
          somma algebrica dei redditi complessivi netti dichiarati da
          ciascuna  delle  societa'  partecipanti   al   regime   del
          consolidato e procedendo alla liquidazione dell'imposta  di
          gruppo secondo  le  disposizioni  attuative  contenute  nel
          decreto ministeriale di cui all'art. 129  e  in  quello  di
          approvazione  del  modello  annuale  di  dichiarazione  dei
          redditi.». 
              «Art. 123 (Omissis).». 
              «Art. 124  (Interruzione  della  tassazione  di  gruppo
          prima del compimento del triennio). - 1.  Se  il  requisito
          del controllo, cosi' come definito dall'art. 117, cessa per
          qualsiasi motivo prima  del  compimento  del  triennio,  il
          reddito della societa' o  dell'ente  controllante,  per  il
          periodo d'imposta in cui viene meno tale  requisito,  viene
          aumentato o diminuito per un importo corrispondente: 
                a) agli interessi passivi dedotti o non  dedotti  nei
          precedenti esercizi del  triennio  per  effetto  di  quanto
          previsto dall'art. 97, comma 2; 
                b) alla residua differenza tra il valore di  libro  e
          quello fiscale riconosciuto dei beni acquisiti dalla stessa
          societa'  o  ente  controllante   o   da   altra   societa'
          controllata secondo il regime di neutralita' fiscale di cui
          all'art. 123. Il periodo precedente si applica nel caso  in
          cui  il  requisito  del  controllo  venga  meno  anche  nei
          confronti della sola societa' cedente o della sola societa'
          cessionaria. 
              2. Nel caso di cui al comma 1 entro trenta  giorni  dal
          venir meno del requisito del controllo: 
                a) la societa' o l'ente controllante  deve  integrare
          quanto  versato  a  titolo  d'acconto  se   il   versamento
          complessivamente effettuato e' inferiore  a  quello  dovuto
          relativamente  alle  societa'  per  le  quali  continua  la
          validita' dell'opzione; 
                b)  ciascuna  societa'  controllata  deve  effettuare
          l'integrazione di cui alla lettera precedente  riferita  ai
          redditi propri, cosi' come risultanti  dalla  comunicazione
          di cui all'art. 121. 
              3. Ai fini del comma 2, entro  lo  stesso  termine  ivi
          previsto, con le modalita' stabilite  dal  decreto  di  cui
          all'art.  129,  la  societa'  o  l'ente  controllante  puo'
          attribuire,  in  tutto  o  in  parte,  i  versamenti   gia'
          effettuati, per quanto eccedente il proprio  obbligo,  alle
          controllate nei cui confronti e' venuto meno  il  requisito
          del controllo. 
              4. Le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione di
          cui all'art. 122, i crediti chiesti  a  rimborso  e,  salvo
          quanto previsto dal comma 3, le eccedenze riportate a nuovo
          permangono nell'esclusiva disponibilita' della  societa'  o
          ente controllante. Il decreto  di  cui  all'art.  129  puo'
          prevedere appositi criteri per l'attribuzione delle perdite
          fiscali, risultanti dalla  dichiarazione  di  cui  all'art.
          122, alle societa' che  le  hanno  prodotte,  al  netto  di
          quelle  utilizzate  e  nei  cui  confronti  viene  meno  il
          requisito del controllo. 
              5. Le disposizioni dei commi  precedenti  si  applicano
          anche nel caso di fusione di una  societa'  controllata  in
          altra non inclusa nel  consolidato.  Nel  caso  di  fusione
          della societa' o ente controllante con societa' o enti  non
          appartenenti al consolidato, il consolidato puo' continuare
          ove la  societa'  o  ente  controllante  sia  in  grado  di
          dimostrare, anche dopo l'effettuazione di tali  operazioni,
          la  permanenza  di  tutti  i   requisiti   previsti   dalle
          disposizioni di cui agli articoli 117 e  seguenti  ai  fini
          dell'accesso al regime. Ai  fini  della  continuazione  del
          consolidato,  la  societa'   o   ente   controllante   puo'
          interpellare l'amministrazione ai sensi dell'art. 11, comma
          1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n.  212  recante
          lo Statuto dei diritti del contribuente. Con il decreto  di
          cui all'art. 129 sono disciplinati gli eventuali  ulteriori
          casi di interruzione anticipata del consolidato. 
              5-bis. La societa'  o  ente  controllante  che  intende
          continuare ad avvalersi della tassazione di gruppo  ma  non
          ha presentato l'istanza di interpello prevista dal comma  5
          ovvero,  avendola  presentata,  non  ha  ricevuto  risposta
          positiva   deve   segnalare   detta    circostanza    nella
          dichiarazione dei redditi. 
              6. L'art. 118, comma 4, si applica anche  relativamente
          alle somme percepite o versate tra le societa' del comma  1
          per compensare gli oneri connessi con l'interruzione  della
          tassazione di gruppo relativi all'imposta sulle societa'.». 
              «Art. 125  (Mancato  rinnovo  dell'opzione).  -  1.  Le
          disposizioni  dell'art.  124,  comma  1,  lettera  b),   si
          applicano sia nel caso di mancato rinnovo  dell'opzione  di
          cui all'art. 117, sia nel caso in cui  l'opzione  rinnovata
          non riguardi entrambe le  societa'  di  cui  alla  predetta
          lettera b). 
              2.  Nel  caso  di  mancato  rinnovo  dell'opzione,  gli
          obblighi di acconto si calcolano relativamente  a  ciascuna
          societa'  singolarmente  considerata  con  riferimento   ai
          redditi propri cosi' come risultanti dalle comunicazioni di
          cui all'art. 121. Si applica la disposizione dell'art. 124,
          comma 4. 
              3. L'art. 118, comma 4, si applica anche  relativamente
          alle somme percepite o versate tra le societa'  di  cui  al
          comma 1 per compensare gli oneri connessi  con  il  mancato
          rinnovo della tassazione  di  gruppo  relativi  all'imposta
          sulle societa'.». 
              «Art.  126  (Limiti  all'efficacia   ed   all'esercizio
          dell'opzione). - 1. Non possono esercitare l'opzione di cui
          all'art.  117  le  societa'  che  fruiscono  di   riduzione
          dell'aliquota dell'imposta sui redditi delle societa'. 
              2. Nel caso di  fallimento  e  di  liquidazione  coatta
          amministrativa, l'esercizio dell'opzione non e'  consentito
          e, se gia' avvenuto, cessa  dall'inizio  dell'esercizio  in
          cui  interviene  la  dichiarazione  del  fallimento  o   il
          provvedimento che ordina la liquidazione.». 
              «Art. 127 (Responsabilita'). - 1. La societa' o  l'ente
          controllante e' responsabile: 
                a) per  la  maggiore  imposta  accertata  e  per  gli
          interessi relativi, riferita al reddito complessivo globale
          risultante dalla dichiarazione di cui all'art. 122; 
                b) per le somme che risultano dovute, con riferimento
          alla medesima dichiarazione, a  seguito  dell'attivita'  di
          controllo  prevista  dall'art.  36-ter  del   decreto   del
          Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,
          riferita alle dichiarazioni dei redditi propria di  ciascun
          soggetto che partecipa al consolidato e  dell'attivita'  di
          liquidazione di cui all'art. 36-bis del medesimo decreto; 
                c) per l'adempimento  degli  obblighi  connessi  alla
          determinazione  del  reddito  complessivo  globale  di  cui
          all'art. 122; 
                d) solidalmente per il pagamento di  una  somma  pari
          alla sanzione di cui alla lettera b) del comma  2  irrogata
          al soggetto che ha commesso la violazione. 
              2.  Ciascuna  societa'  controllata  che  partecipa  al
          consolidato e' responsabile: 
                a) solidalmente con l'ente  o  societa'  controllante
          per la maggiore  imposta  accertata  e  per  gli  interessi
          relativi,   riferita   al   reddito   complessivo   globale
          risultante dalla dichiarazione  di  cui  all'art.  122,  in
          conseguenza della rettifica  operata  sul  proprio  reddito
          imponibile, e  per  le  somme  che  risultano  dovute,  con
          riferimento  alla   medesima   dichiarazione,   a   seguito
          dell'attivita' di controllo prevista dall'art.  36-ter  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600, e dell'attivita' di liquidazione  di  cui  all'art.
          36-bis del medesimo decreto, in conseguenza della rettifica
          operata sulla propria dichiarazione dei redditi; 
                b) per la sanzione correlata  alla  maggiore  imposta
          accertata   riferita   al   reddito   complessivo   globale
          risultante dalla dichiarazione  di  cui  all'art.  122,  in
          conseguenza della rettifica  operata  sul  proprio  reddito
          imponibile,  e  alle  somme  che   risultano   dovute   con
          riferimento  alla   medesima   dichiarazione,   a   seguito
          dell'attivita' di controllo prevista dall'art.  36-ter  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600, e dell'attivita' di liquidazione  di  cui  all'art.
          36-bis del medesimo decreto, in conseguenza della rettifica
          operata sulla propria dichiarazione dei redditi; 
                c) per le sanzioni diverse  da  quelle  di  cui  alla
          lettera b). 
              3. 
              4.  L'eventuale   rivalsa   della   societa'   o   ente
          controllante nei confronti delle societa' controllate perde
          efficacia  qualora  il  soggetto  controllante  ometta   di
          trasmettere alla societa' controllata copia  degli  atti  e
          dei provvedimenti entro il ventesimo giorno successivo alla
          notifica  ricevuta  anche  in  qualita'  di  domiciliatario
          secondo quanto previsto dall'art. 119.». 
              «Art. 128 (Norma transitoria). - 1. Fino a  concorrenza
          delle svalutazioni determinatesi per effetto di  rettifiche
          di valore ed accantonamenti fiscalmente  non  riconosciuti,
          al netto delle  rivalutazioni  assoggettate  a  tassazione,
          dedotte nel periodo  d'imposta  antecedente  a  quello  dal
          quale ha effetto l'opzione di cui all'art. 117 e  nei  nove
          precedenti dalla societa' o ente controllante  o  da  altra
          societa' controllata, anche se non esercente  l'opzione  di
          cui  all'art.  117,  i  valori   fiscali   degli   elementi
          dell'attivo e del passivo della  societa'  partecipata  se,
          rispettivamente, superiori o inferiori a  quelli  contabili
          sono  ridotti  o  aumentati  dell'importo  delle   predette
          svalutazioni in proporzione ai rapporti tra  la  differenza
          dei valori contabili e fiscali dell'attivo e del passivo  e
          l'ammontare complessivo di tali differenze.». 
              «Art. 129 (Disposizioni applicative). - 1. Con  decreto
          di natura non regolamentare del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze sono  adottate  le  disposizioni  applicative
          della presente sezione.». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'art.  17
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  7  dicembre
          2001, n. 435 (Regolamento recante modifiche al decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonche'
          disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione  di
          adempimenti tributari): 
              «Art. 17 (Razionalizzazione dei termini di versamento).
          - (Omissis). 
              2. I versamenti  di  cui  al  comma  1  possono  essere
          effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini
          ivi previsti, maggiorando le somme da  versare  dello  0,40
          per cento a titolo di interesse corrispettivo. 
              3. I versamenti di  acconto  dell'imposta  sul  reddito
          delle persone fisiche  e  dell'imposta  sul  reddito  delle
          persone giuridiche dovuti ai sensi  della  legge  23  marzo
          1977, n. 97, e  successive  modificazioni,  nonche'  quelli
          relativi all'imposta regionale sulle attivita'  produttive,
          sono effettuati in due rate  salvo  che  il  versamento  da
          effettuare alla scadenza della prima rata non  superi  euro
          103. Il quaranta per cento dell'acconto dovuto  e'  versato
          alla scadenza della prima rata e il  residuo  importo  alla
          scadenza  della  seconda.  Il  versamento  dell'acconto  e'
          effettuato, rispettivamente: 
                a) per la prima rata, nel  termine  previsto  per  il
          versamento del saldo  dovuto  in  base  alla  dichiarazione
          relativa all'anno d'imposta precedente; 
                b) per la seconda rata,  nel  mese  di  novembre,  ad
          eccezione di quella dovuta  dai  soggetti  all'imposta  sul
          reddito delle persone giuridiche  e  all'imposta  regionale
          sulle attivita' produttive il  cui  periodo  d'imposta  non
          coincide con l'anno solare, che effettuano il versamento di
          tale rata entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese  dello
          stesso periodo d'imposta.». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1240  dell'art.
          1 della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296  e  successive
          modificazioni (Disposizioni per la formazione del  bilancio
          annuale e pluriennale dello Stato -legge finanziaria 2007): 
              «1240. E' autorizzata, per ciascuno  degli  anni  2007,
          2008  e  2009,  la  spesa  di  euro  1  miliardo   per   il
          finanziamento della partecipazione italiana  alle  missioni
          internazionali di pace. A tal fine e' istituito un apposito
          fondo nell'ambito dello stato di previsione della spesa del
          Ministero dell'economia e delle finanze.». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 200 dell'art. 1
          della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio  annuale  e   pluriennale   dello
          Stato-legge di stabilita' 2015), come rifinanziato ai sensi
          dell'art. 1, comma 639, della legge 28  dicembre  2015,  n.
          208: 
              «200.  Nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
          fronte ad esigenze indifferibili  che  si  manifestano  nel
          corso della gestione, con la dotazione  di  27  milioni  di
          euro per l'anno 2015 e  di  25  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
          con uno o piu' decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti  variazioni   di
          bilancio.». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'art.  10
          del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre  2004,  n.   307
          (Disposizioni urgenti  in  materia  fiscale  e  di  finanza
          pubblica): 
              «Art. 10 (Proroga di termini in materia di  definizione
          di illeciti edilizi). - (Omissis). 
              5.  Al  fine  di  agevolare  il   perseguimento   degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».