Art. 12 Fondo di solidarieta' per la riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito 1. Limitatamente agli anni 2016 e 2017, ferma restando la modalita' di finanziamento prevista dall'art. 33, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, la finalita' di cui al comma 9 lettera b) dell'art. 26 del medesimo decreto n. 148 del 2015, con riferimento al Fondo di solidarieta' per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito, puo' essere riconosciuta, nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, in relazione a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni. L'operativita' delle disposizioni di cui al primo periodo e' subordinata all'emanazione del regolamento di adeguamento della disciplina del Fondo, da adottarsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dall'attuazione di quanto previsto dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'art. 33 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183): «Art. 33 (Contributi di finanziamento). - (Omissis). 3. Per l'assegno straordinario di cui all'art. 26, comma 9, e' dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario di importo corrispondente al fabbisogno di copertura dell'assegno straordinario erogabile e della contribuzione correlata. (Omissis).». - Si riporta il testo vigente del comma 9 dell'art. 26 del citato decreto legislativo n. 148 del 2015: «Art. 26 (Fondi di solidarieta' bilaterali). - (Omissis). 9. I fondi di cui al comma 1, oltre alla finalita' di cui al medesimo comma, possono avere le seguenti finalita': a) assicurare ai lavoratori prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ovvero prestazioni integrative, in termini di importo, rispetto a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente; b) prevedere un assegno straordinario per il sostegno al reddito, riconosciuto nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni; c) contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea. (Omissis).».