Art. 12 
 
 
Fondo  di  solidarieta'  per  la  riconversione  e   riqualificazione
               professionale del personale del credito 
 
  1. Limitatamente agli anni 2016 e 2017, ferma restando la modalita'
di  finanziamento  prevista  dall'art.  33,  comma  3,  del   decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, la finalita' di cui al comma 9
lettera b) dell'art. 26 del medesimo decreto n.  148  del  2015,  con
riferimento  al  Fondo  di  solidarieta'  per  la   riconversione   e
riqualificazione professionale, per il  sostegno  dell'occupazione  e
del reddito del personale del credito, puo' essere riconosciuta,  nel
quadro  dei  processi  di  agevolazione  all'esodo,  in  relazione  a
lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il  pensionamento
di vecchiaia o anticipato nei successivi sette  anni.  L'operativita'
delle  disposizioni  di  cui  al   primo   periodo   e'   subordinata
all'emanazione del regolamento di adeguamento  della  disciplina  del
Fondo, da adottarsi con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze entro trenta giorni dall'entrata in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. Dall'attuazione di quanto  previsto
dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri  per
la finanza pubblica. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'art.  33
          del  decreto  legislativo  14  settembre   2015,   n.   148
          (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
          ammortizzatori sociali in costanza di rapporto  di  lavoro,
          in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183): 
              «Art. 33 (Contributi di finanziamento). - (Omissis). 
              3. Per l'assegno  straordinario  di  cui  all'art.  26,
          comma 9, e' dovuto, da  parte  del  datore  di  lavoro,  un
          contributo  straordinario  di  importo  corrispondente   al
          fabbisogno   di   copertura   dell'assegno    straordinario
          erogabile e della contribuzione correlata. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 9 dell'art.  26
          del citato decreto legislativo n. 148 del 2015: 
              «Art.  26  (Fondi  di   solidarieta'   bilaterali).   -
          (Omissis). 
              9. I fondi di cui al comma 1, oltre alla  finalita'  di
          cui al medesimo comma, possono avere le seguenti finalita': 
                a) assicurare ai lavoratori prestazioni  integrative,
          in termini di importi o durate, rispetto  alle  prestazioni
          previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto  di
          lavoro,  ovvero  prestazioni  integrative,  in  termini  di
          importo, rispetto a trattamenti di  integrazione  salariale
          previsti dalla normativa vigente; 
                b) prevedere un assegno straordinario per il sostegno
          al  reddito,  riconosciuto  nel  quadro  dei  processi   di
          agevolazione all'esodo,  a  lavoratori  che  raggiungano  i
          requisiti previsti per  il  pensionamento  di  vecchiaia  o
          anticipato nei successivi cinque anni; 
                c)  contribuire   al   finanziamento   di   programmi
          formativi    di    riconversione     o     riqualificazione
          professionale, anche in concorso  con  gli  appositi  fondi
          nazionali o dell'Unione europea. 
              (Omissis).».